Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4026 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4026 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA
sul ricorso 12129-2007 proposto da:
GREGORT

LAURA

GRGLRA31L59H501U,

considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso
dall’avvocato ALBANESE MARIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

44

STELLA

MARIA

FLAVIA

STLFVM54P53H501K,

SCHIRO’

ALESSANDRO SCHLSN59C19H501G, considerati domiciliati
“ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

Data pubblicazione: 19/02/2013

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GRECO FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 941/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/03/2006, R.G.N. 7939/2004;

udienza del 10/01/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 marzo 2006,
ha rigettato l’appello proposto dalla locatrice Gregori Laura,
confermando le statuizioni del tribunale di Roma,nella
sentenza depositata il 9 marzo 2004, che condannava la Gregari

a restituire ai conduttori Anna Maria Stella e Alessandro
Schirò le somme corrisposte in eccesso rispetto al canone
equo, compensando tra le parti le spese del grado. Contro la
decisione ricorre la locatrice deducendo quattro motivi di
censura e relativi quesiti, resistono le controparti con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
2.11 ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi
dedotti.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi espositiva ed
a seguire una confutazione in diritto.
2.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando in relazione
alla applicazione degli artt.11 comma secondo della legge 1992
n.359,1362,1369,1375 e 1376 del codice civile, cui si aggiunge
il vizio della motivazione su punto decisivo.
La tesi, argomentata con citazione estesa di dottrina, è che
sia il tenore letterale del contratto, che il comportamento
delle parti, per il quale il conduttore sino al 2001 ha
continuato a corrispondere un canone maggiorato di locazione,
sia il principio di buona fede nella esecuzione del contratto,
2
3

(

ed infine il disposto dello art.1369, dovevano indurre la
corte ad escludere che il contratto de quo rientrasse nel
regime di equo canone, mentre doveva applicarsi i diverso
regime dei patti in deroga. Il quesito di diritto formulato a
ff.22 attiene alla facoltà di rinuncia da parte del locatore

implicita e posteriore alla conclusione del contratto.
Nel secondo motivo si deduce error in ludicando con
riferimento agli artt. 415,416 e 418 del codice di procedura
civile, in ordine alla decadenza della domanda
riconvenzionale, nel caso in cui debba ritenersi applicabile
il regime di equo canone. Il quesito è posto a ff 22,
sostenendo la tesi della decadenza di tale domanda.
Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sul
punto in cui la Corte di appello ha omesso di esaminare la
eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di
Flavia Maria Stella. Nessun quesito risulta articolato.
Nel quarto motivo si deduce vizio della motivazione ed error
in iudicando sul punto in cui la Corte non applica lo ius
superveniens ed i parametri ci cui alla legge 1998 n.281.11
quesito articolato a ff.22 spiega la ragioni della censura
subordinata, sul rilievo che il regime di equo canone è
vigente sino al tempo della entrata in vigore della legge
citata, e cioè sino al 30 dicembre 1998.
CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

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alla facoltà di rinnovo, che si assume può essere anche

Il ricorso, ratione temporis, è soggetto al regime dei quesiti
a norma dello art.366 bis del codice di rito,che sanziona con
la inammissibilità la inidonea formulazione del quesito di
diritto, che deve essere preceduto da una sintesi descrittiva
della fattispecie da sussumere sotto la regola iuris, ovvero

Sulla base di tali principi, lo scrutinio del ricorso conduce
al suo rigetto, per inammissibilità ovvero per infondatezza.
Dovendo dare ordine ai motivi proposti viene per primo in
esame il terzo motivo, che sostiene il difetto di
legittimazione della ricorrente Stella, che deduce vizio della
motivazione per non avere la Corte rilevato il difetto della
sua legittimazione eccepita sin dal primo grado. Il motivo è
inammissibile, denunciando un error in procedendo, che esige
la formulazione specifica del quesito di diritto e difetta di
specificità atteso che non indica il tempo ed il luogo in cui
detta eccezione sarebbe stata formulata. Non senza rilevare
che la Corte a ff 6 della motivazione rileva che lo Schirà
sosteneva di avere corrisposto i canoni in nome e per conto
della moglie.
Di seguito, lo scrutinio del primo motivo e del relativo
quesito a ff.22 incentrato sulla rinuncia del locatore alla
facoltà di rinnovo, presenta una inammissibile discrasia tra

il

momento di sintesi, che impegna i criteri di

interpretazione
formulazione

del
della

contratto,
reguia

ed

iuris,

5

il
che

momento
attiene

della
alla

nel caso di non chiara indicazione del fatto controverso.

continuazione del rapporto, una volta sanata la morosità per
cui era stato chiesto il rilascio. Il quesito è dunque
inidoneo a contrastare la chiara ratio decidendi espressa
dalla Corte di appello ai ff 4 e 5 della motivazione,sia in
punto di regime applicabile al rapporto sia in punto di

il recente arresto di Cass.n.12996 del 2009.
Il secondo motivo che concerne la domanda riconvenzionale,è
infondato, in quanto non contrasta la chiara ratio decidendi
espressa dalla Corte di appello a ff 5 e 6 della motivazione,
rilevando come sul punto vi è stato rituale contraddittorio
sostanziale tra le parti sino dall’atto di opposizione allo
sfratto.
Quanto infine al quarto motivo, svolto come subordinato,
riproduce la censura svolta nella lettera d.delle conclusioni
di appello, ma non contiene una specifica censura alla ratio
decidendi, chiaramente espressa dalla Corte secondo cui il
regime unitario del rapporto implicava che lo stesso rimanesse
disciplinato quanto alla misura ed alla durata alla originaria
disciplina della legge di equo canone. Il quesito a ff 11
prospetta una interpretazione dello ius superveniens che
contrasta in particolare con l’art.14 della citata legge 431
del 1998,norma che prevede che ai contratti per la intera
durata ed

ai giudizi in corso alla entrata in vigore della

legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le normative in
materia di locazioni, nella specie con destinazione abitativa,

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rinnovazione del rapporto stesso. VEDI per utile riferimento

vigenti prima di tale data. NON a caso il ricorrente nel
quarto motivo pretermette la indicazione di tale norma.
AL RIGETTO del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione

delle

spese

del

grado

in

favore

dei

controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna Gregari Laura a rifondere a
STELLA Maria Flavia ed a Schirò Alessandro Giuseppe le spese
dei giudizio di cassazione, che liquida in euro 1800.00 di
cui euro 200 per spese.
Roma 10 gennaio 2013.

P.q.m.

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