Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4026 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13155-2012 proposto da:

N.A., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso l’avvocato GIOVANNI BONACCIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO COLI, LORENZO RUGGERI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI

10, presso l’avvocato DANIELA MAURELLI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato BONACCIO GIOVANNI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LA TORRE DARIO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata l’11.4.2011, ha rigettato, dopo averli riuniti, i giudizi di determinazione dell’indennità e di opposizione alla stima proposti da D.M. e N.A. riferiti all’occupazione e l’espropriazione in favore della Società Autostrade per l’Italia, di un loro fondo, osservando che il suolo, destinato in base al PRG a destinazione F.M 1 ed in precedenza a destinazione agricola, non era legalmente edificabile, sicchè l’indennità, determinata in base ai VAM, ai sensi della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 era corretta, non potendo trovare ingresso la valutazione di utilizzi intermedi tra quelli agricoli e quelli edificatori.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso gli espropriati, affidato ad un articolato motivo, al quale la Società ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso, col quale si deduce la violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis nonchè il vizio di motivazione va accolto per le seguenti considerazioni:

a) dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, la Corte Cost., con la sentenza n. 181 del 15.6.2011, ha dichiarato illegittimo il sistema indennitario dei VAM (L. n. 359 del 1992, artt. 5 bis, comma 4, della L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 2 e 3,), affermando il principio secondo cui, anche per i terreni non edificatori, l’indennità si identifica col valore venale del bene, di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 5 al pari di quella relativa ai terreni edificatori (cfr. Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007; Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014);

b) la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili non è tuttavia venuta meno, essendo imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio, e l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito deve effettuarsi in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, e D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 in base al quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti così classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez.un. 172 e 173/2001)

c) per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse quando, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona risulti vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, quale quello a verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc. o quello qui in rilievo, destinato alla mobilità, in quanto dette destinazioni apportano un vincolo che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009);

d) all’interno della categoria dei suoli inedificabili, rivestono valore a fini indennitari e proprio per rapportare l’indennizzo al valore effettivo del suolo ablato, secondo quanto si è esposto al precedente punto a), le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dagli strumenti vigenti sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Il giudice del rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Ancona provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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