Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4025 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32513-2019 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANIA 1,

presso lo studio dell’avvocato ELENA SGANDURRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato NADIA RANALLI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FAIETA,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO SABATINI, VITTORIO

SABATINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 592/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.N. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 28 marzo 2019, n. 592/2019, resa dalla Corte d’appello di L’Aquila.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS).

R.N. propose cinque impugnazioni ex art. 1137 c.c., di delibere assembleari del Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), relative alla manutenzione straordinaria dell’edificio eseguita dall’appaltatrice GDS s.r.l., ai bilanci consuntivi e preventivi 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, ed al riparto delle spese, contestando i difetti delle opere, l’accollo di esborsi non dovuti dall’attore e la mancata realizzazione di alcuni lavori contabilizzati. Riuniti i giudizi, le domande vennero parzialmente accolte dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova. Il R. propose gravame, quanto, in particolare, alla contabilizzazione dei lavori di ripristino dei frontalini e di riparazione delle copertine di marmo del proprio balcone, alle spese di energia elettrica, alla imputazione dei contributi alla condomina Potenza e ad “altre questioni contabili” (quinto motivo di appello). L’appello venne rigettato, confermando anche l’obbligo del R. all’integrale pagamento delle spese di CTU.

Il primo motivo di ricorso di R.N. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c., affermando che il sindacato del giudice sulle delibere dell’assemblea di condominio è “anche di merito, laddove sia necessario un accertamento della situazione di fatto che è alla base delle determinazione assembleare… ovvero laddove si riscontra il c.d. eccesso di potere”, il che si darebbe quando sia imputata ad un condomino una errata quota di contribuzione alle spese o sia approvato un bilancio non veritiero. Vengono così elencati ai paragrafi A, B, C, D, E, nonchè 1.2., 1.3., 1.4. ed 1.5. di ricorso, altrettanti accertamenti di fatto erronei compiuti dalla sentenza impugnata nel valutare la CTU e le risultanze istruttorie.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., avendo la Corte d’appello confermato la condanna del ricorrente al pagamento per intero delle spese dell’espletata CTU, invece che compensato le stesse tra le parti.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

La sentenza impugnata ha analiticamente disatteso le censure dell’appellante, richiamando di volta in volta le emergenze della CTU espletata. Il ricorrente, deducendo nel primo motivo di ricorso soltanto un vizio di violazione di norme di diritto (art. 1137 c.c.), invoca in realtà una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Lo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neppure l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Il primo motivo di ricorso si limita a chiedere una valutazione delle emergenze peritali diversa da quella data dai giudici del merito e conforme a quella auspicata dal ricorrente. Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale.

E’ incomprensibile anche il riferimento contenuto nel primo motivo all’eccesso di potere assembleare, il quale suppone, in realtà, un grave pregiudizio alla cosa comune, ex art. 1109 c.c., tale da consentire l’invalidazione della decisione approvata dalla maggioranza (cfr. Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611). Quanto al resto, è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, il principio secondo cui in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l’eccesso di potere, purchè la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’art. 1137 c.c., non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea (Cass. Sez. 6 – 2, 25/02/2020, n. 5061; Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20135). Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti, ad esempio, alla difettosità delle opere di manutenzione straordinaria o all’erronea contabilizzazione delle stesse, trattandosi di questioni da far valere eventualmente nei rapporti contrattuali con l’appaltatore e non come vizio della volontà assembleare.

Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è del pari inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, essendo uniforme l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329). In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l’esclusione del rimborso (da ultimo, Cass. Sez. 1, 10/06/2020, n. 11068). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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