Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4024 del 20/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4024 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Benefici Decadenza
Case lusso.
Quaestio facti.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
Data pubblicazione: 20/02/2014
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
PASOTTI MARCO residente a Brescia, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli
Avvocati Domenico D’Arrigo e Paola Ramadori,
elettivamente domiciliato nello studio della seconda in
Roma, Via M. Prestinari, 13 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.116/63/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n.
63, in data 05.04.2011, depositata il 10 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
Nel ricorso iscritto a R.G. n.19263/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia Entrate ricorre per cassazione avverso la
sentenza n. 116/63/2011 in data 05.04.2011, depositata
il 10 maggio 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 63,
ha accolto l’appello del contribuente e riformato la
decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittima
la pretesa impositiva, considerando insussistenti i
presupposti per godere della chiesta agevolazione
fiscale.
Affida l’impugnazione ad un motivo, con il quale
censura l’impugnata decisione, per violazione degli
artt.5 e 6 del D.M. 02.08.1969, sostenendo l’erroneità
della decisione, per non avere considerato che l’unità
immobiliare compravenduta aveva una superficie utile
complessiva superiore a mq.240.
2) L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che il
ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque,
infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
3)Costituisce ius receptum
degli
elementi
che “La
probatori
valutazione
e’
attivita’
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non
profilo
della
relativo
apprezzamento”
se
congruita’
non
sotto
il
della motivazione del
(Cass.
n.23286/2005,
n.
12014/2004, n.6556/2004, n.322/2003).
4) Nel caso, il Giudice di merito, alla stregua degli
atti esaminati, ha ritenuto che agli effetti della
normativa in esame,
per superficie utile deve
intendersi “quella che è adibita ad abitazione
conformemente alla previsione della normativa che
regola tale uso”, deducendone la non computabilità agli
effetti di che trattasi, delle aree relative al piano
seminterrato ed al primo piano, in quanto non
abitabili, in relazione alla altezza minima di alcuni
ambienti fissata dal Regolamento Comunale d’Igiene; ne
ha,
altresì,
dedotto che
l’immobile aveva una
superficie utile inferiore a mq.240, quindi, tale da
giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale.
5) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere
trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
sulla base dei trascritti principi, con il rigetto del
ricorso, per manifesta infondatezza.
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sindacabile in cassazione
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese del giudizio, anche avuto
riguardo all’esito dei gradi di merito, vanno
compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
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Considerato che alla stregua delle considerazioni