Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4024 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.U., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Flaminio 26, presso l’avv. BALDI Giuseppe, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 36/42/04 del 21/10/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Baldi;

lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, in base a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i due motivi, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sia in quanto fondata sull’assunto che il concetto di autonoma organizzazione postuli l’esistenza di una struttura in grado di sostituire il professionista nell’esercizio della sua attività, sia perchè sarebbe in ogni caso carente l’esame in fatto della situazione, risolto con una motivazione stereotipata che non darebbe conto della presenza di un dipendente e della indicazione, nell’anno 2000, della presenza di beni strumentali per quasi L. 68.000.000.

1.1.- Entrambi i motivi sono fondati. In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Essa ha inoltre chiarito che il concetto di autonoma organizzazione non postula che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. 5011/07).

Sgombrato il campo dalla questione della imprescindibilità della presenza del professionista, l’accertamento di fatto riguardo alla sussistenza o meno del requisito della autonoma organizzazione risulta del tutto mancante.

2 . – La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR Lombardia, che procederà ad un nuovo esame dell’appello del contribuente, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati sub 1.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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