Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4024 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 18/02/2020), n.4024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26602/2015 proposto da:

C.C.B., rappresentato e difeso dapprima dall’Avvocato

PAOLA CATTANI per procura speciale in calce al ricorso e poi

dall’Avvocato LAURETTA POLVERIGIANI, per procura speciale rilasciata

con atto per notaio B.F. del (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

C.C.E., e C.C.S., rappresentate e

difese dall’Avvocato CAMILLA ZAMPARINI presso il cui studio a

Bologna, via R. Audinot 9, elettivamente domiciliano per procure

speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

EREDI DI C.G., EREDI DI C.C.T.,

CO.CA.EL., C.C.M.T., EREDI DI

T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 707/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

29/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale della Repubblica Dott. DE RENZI Luisa, la quale ha

concordato sul rilievo preliminare del Consigliere relatore ed ha

concluso, nel merito, per l’inammissibilità o, in subordine, per il

rigetto del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONIO DE CICCO;

sentito, per le controricorrenti C.C.E. e

C.C.S., l’Avvocato CAMILLA ZAMPARINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la Corte, con ordinanza resa all’udienza del 25/5/2019, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della La Baita s.a.s. di Cr.Ro. e C. nonchè di O.R. entro il 30/6/2019;

considerato che il ricorrente, con atto notificato il 27/6/2019, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti, oltre che degli eredi di O.R., della La Baita s.a.s. di Cr.Ro. e C., provvedendo alla relativa notifica mediante consegna all’avv. Gianfranco Fiorentini, vale a dire al difensore che l’aveva assistita nel giudizio d’appello, sebbene, in quel momento, fosse senz’altro trascorso il termine di cui dell’art. 330 c.p.c., u.c., con la conseguente necessità di notificare l’atto alla parte personalmente;

ritenuto che tale notifica, ancorchè relativa ad una notificazione disposta a norma dell’art. 331 c.p.c., è nulla e non impedisce, pertanto, la concessione di un termine per la sua rinnovazione (cfr. Cass. n. 7732 del 2016; Cass. n. 28640 del 2011); considerato, quindi, che è necessario assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica alla La Baita s.a.s. di Cr.Ro. e C., da effettuarsi alla parte personalmente, e che a tal fine la causa deve essere rimessa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: ordina la rinnovazione della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della La Baita s.a.s. di Cr.Ro. e C. entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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