Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4023 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4023 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6165-2015 proposto da:
ICOTRIVEL DEMAPO SRL , in persona del suo legale
rappresentante p.t. Sig. ANTONIO CIRO DE MARTINIS,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA
320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE
LEPORE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2017
2578

SCS

SOC

COOP

rappresentante

,

in

persona

VALENTINO

DOSSI,

del

suo

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta

1

cAu

Data pubblicazione: 20/02/2018

e difende unitamente all’avvocato ANDREA MANTOVANI
giusta procura a margine del controricorso;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 255/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 27/08/2014;

consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di

R.G.N. 6165/15
Udienza del 18 dicembre 2017

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 la “SCS Società Cooperativa” (d’ora innanzi, per
brevità, “la SCS”) convenne dinanzi al Tribunale di Rovereto la società
Icotrivel Demapo s.r.1., esponendo che:
(-) tra il 2008 ed il 2009 aveva stipulato vari contratti di appalto,

(-) insorta controversia fra le parti circa la misura dei corrispettivi
complessivamente dovuti dalla committente all’appaltatrice, il 2
novembre 2009 le parti conclusero un accordo per definire le
questioni tra loro pendenti;
(-) nondimeno, anche dopo la conclusione di tale accordo, la
Icotrivel aveva preteso ulteriori pagamenti dalla SCS.
Concludeva pertanto l’attrice domandando che fosse accertata
l’insussistenza di crediti della convenuta nei propri confronti.

2. La Icotrivel si costituì chiedendo in via riconvenzionale “la
risoluzione della scrittura 2 novembre 2009, ex articoli 1453 e 1456
c.c., e/o la sua annullabilità ex articolo 1427 c.c.”, e la condanna
della società attrice al pagamento dei corrispettivi ancora dovutile,
quantificate nella somma di euro 953.786,88.

3. Con sentenza 21 giugno 2013 n. 275i1 Tribunale di Rovereto
rigettò le domande riconvenzionali di risoluzione della transazione
stipulata inter partes il 2.11.2009; dichiarò che il credito residuo della
Icotrivel verso la SCS ammontava ad euro 12.875,15 oltre interessi, e
condannò l’attrice al pagamento in favore della convenuta di tale
ultimo importo.

4. La Corte d’appello di Trento, adìta dalla Icotrivel, con sentenza
27.8.2014 n. 255 rigettò il gravame.

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nella veste di committente, con la società convenuta;

R.G.N. 6165/15
Udienza del 18 dicembre 2017

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne
che:
(a) la domanda di annullamento della transazione per vizio della
volontà fosse stata correttamente rigettata, dal momento che la
Icotrivel non aveva mai dedotto in giudizio l’esistenza del dolo o

dimostrata, ma anzi doveva escludersi sulla base degli stessi fatti
come descritti dalla Icotrivel;
(b)

la

domanda

di

risoluzione della

transazione

per

inadempimento correttamente era stata rigettata, avendola SCS
puntualmente adempiuto le obbligazioni scaturite da quel contratto;
(c) tra le parti era stata stipulata una sola transazione, e non tre
come dedotto dalla Icotrivel (la quale domandava di trarre da tale
circostanza l’inferenza che il consenso alla prima transazione fosse
stato sostanzialmente estorto).

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla
Icotrivel, con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la SCS.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la
violazione degli artt. 1434, 1435 e 1438 c.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, malamente valutando
le prove, e non traendo da esse le debite conseguenze, ha
erroneamente escluso che la Icotrivel fu costretta a concludere la
transazione del 2.11.2009 obtorto collo, per evitare ritorsioni di tipo
economico da parte della SCS.

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dell’errore, e quanto alla violenza essa non solo non era stata

R.G.N. 6165/15
Udienza del 18 dicembre 2017

In particolare, osserva la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe
dovuto trarre le debite conseguenze – e giungere quindi
all’accoglimento del gravame – anche solo interrogandosi sul perché
mai le parti avrebbero dovuto stipulare ben tre transazioni, invece di

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Stabilire, infatti, se un contratto sia stato concluso per effetto
della minaccia d’un male ingiusto è un accertamento di fatto, non una
valutazione in diritto. Il relativo apprezzamento è di conseguenza
riservato al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità.
Col suo ricorso, per contro, la Icotrivel sollecita da questa Corte
una nuova ed ulteriore valutazione dei fatti e delle prove; domanda
che gli indizi siano valutati in modo diverso rispetto a quello adottato
dal giudice di merito; pretende che questa Corte stabilisca se fu o no
provata la stipula di tre transazioni, e quali conseguenze se ne
sarebbero dovute trarre sul piano della ricostruzione dei vizi della
volontà.
Tutte richieste, quelle appena elencate, totalmente esulanti dal
perimetro del giudizio di legittimità affidato dall’ordinamento a questa
Corte.

2. Il secondo motivo di ricorso

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai
sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche
introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 134).

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una sola.

(\it’

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Udienza del 18 dicembre 2017

2.2. Il motivo è solo enunciato a p. 11 del ricorso, ma non è
punto illustrato; tanto meno lo è secondo il “tetralogo” dettato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza n. 8053 del 2014,
secondo cui chi intenda lamentare in sede di legittimità il vizio di
omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360, n. 5,

quattro circostanze:
(a) quale sia il fatto materiale non esaminato dal giudice;
(b) quando sia stato dedotto in giudizio;
(c) come sia stato provato;
(d) perché debba ritenersi decisivo.
Nessuna di queste indicazioni è contenuta nelle due pagine e
mezza che il ricorso dedica alla illustrazione dei motivi, con la
conseguenza che anche il secondo motivo deve essere dichiarato
manifestamente inammissibile.

3. Le spese.
3.1.Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico
della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono
liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;

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c.p.c., ha l’onere di indicare nel ricorso, a pena di inammissibilità,

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Udienza del 18 dicembre 2017

(-) condanna Icotrivel Demapo s.r.l. alla rifusione in favore di Società
Cooperativa SCS delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano nella somma di euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre
I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55;

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di
Icotrivel Demapo s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 18 dicembre 2017.

Il Presidente
(Giacomo Travàglino)

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

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