Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4023 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4023 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rettifica Termine
prorogaSospens ione

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

Data pubblicazione: 20/02/2014

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
GIUDICI SPA con sede a Rogno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del controricorso, dagli
Avvocati Paolo Bettini ed Andrea Colacurto,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo in
Roma, Via Montefalco, 61 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.63/66/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n.

66, in data 16.04.2012, depositata il 30 aprile 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.19141/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 63/66/2012 in data 16.04.2012, depositata il 30
aprile 2012,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 66,
ha accolto l’appello della società contribuente,
riformato la decisione di primo grado, e dichiarato
l’insussistenza del potere impositivo, per mancato
esercizio entro il prescritto termine di decadenza
triennale. Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile o
rigettata per infondatezza.
3) Le questioni prospettate con il ricorso, sembra
possano decidersi sulla base del quadro normativo di
riferimento e dei principi alla relativa stregua
affermati.
Per un verso, tenendo conto del disposto dell’art.11
2

Non è presente il P.M.

della Legge n.289 del 27.12.2002 secondo cui, fra
l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, i “termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di

del 24.12.2003 che ha esteso la proroga agli atti
registrati fino al 30 settembre 2003 e sotto altro
profilo, dell’orientamento giurisprudenziale (Cass.
n.4321/2009, n.12069/2010, n.21533/2011, n.9072/2012),
alla relativa stregua formatosi, che ha espressamente
affermato, essere il termine in questione, soggetto
“alla sospensione prevista dall’art.11 comma l ° della
legge n.289/2002 in materia di definizione agevolata
degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di
registro”, e che inizia a decorrere “dal momento in cui
sia rimasto ineseguito il proposito di trasferire la
propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile”.
4)L’impugnata sentenza sembra non risulti in linea con
il disposto di legge ed i richiamati principi, avendo
ritenuto ed affermato l’inapplicabilità della proroga,
prevista dal citato art.11, del termine per la
rettifica e per la liquidazione della maggiore imposta,
nella considerazione che la data, cui fare riferimento
agli effetti decadenziali, andata individuata non già
in quella del 14.01.2003 di registrazione dell’atto di
3

due anni”, nonché dell’art.2 comma 46 della Legge n.350

compravendita, in relazione al quale erano state
chieste e concesse le agevolazioni, poi revocate, bensì
nel

successivo

atto

30.12.2003

registrato

il

22.01.2004, con cui la società aveva rivenduto

5) Data la delineata realtà processuale, si propone, ai
sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, e non inducendo a diverso opina
mento le considerazioni svolte con la memoria
20.01.2014 depositata dalla contribuente, il ricorso
dell’Agenzia Entrate va accolto e, quindi, va cassata
l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà
al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati
principi, deciderà nel merito e sulle spese del
giudizio, offrendo congrua motivazione;
4

l’immobile.

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Il P

idente

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

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