Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4023 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
S.E., in proprio, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Merulana 67, presso l’avv. COLASANTI Giancarlo, che 1@
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 45/32/03 del 28/11/03.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/1/10 dal Relatore Cons. Paolo D’Alessandro;
lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo i ricorrenti assumono l’erroneità della decisione in quanto fondata sull’assunto che incomba sull’Ufficio l’onere di provare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
1.1.- Il mezzo è fondato.
Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di IRAP, costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni che giustificano l’imposizione dei professionisti (Cass. 3676/07 ed altre).
2.- La sentenza impugnata, ispirata ad un erroneo principio di diritto, va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando dalla sentenza la mancanza di quegli elementi di valutazione che era onere del contribuente fornire, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.
Appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010