Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4023 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8309/2016 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE

n. 21, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE CORONA, rappresentato

e difeso dall’avvocato NADA LUCACCIONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia il 12.10.2015 S.C. proponeva opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, avverso il decreto con cui la sezione penale del predetto ufficio giudiziario aveva dichiarato inammissibile l’istanza con la quale N.E. aveva chiesto di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Nel ricorso in opposizione la S. ribadiva la propria nomina a difensore di fiducia della N. ed affermava che quest’ultima aveva adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti reddituali mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal difensore.

Con il provvedimento oggi impugnato la Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto che l’unico soggetto legittimato all’impugnazione del diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse la parte che aveva richiesto il beneficio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.C. affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e Finanze, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, in quanto il difensore sarebbe titolare di un autonomo diritto ad impugnare il provvedimento di diniego dell’ammissione del proprio assistito al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018, Rv. 650354). Il precedente si riferisce ad una fattispecie esattamente analoga a quella oggetto del presente giudizio: il giudice di merito aveva infatti, anche in quel caso, dichiarato inammissibile l’opposizione spiegata dal difensore in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire.

Il precedente richiamato nel motivo di ricorso (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1539 del 27/01/2015, Rv. 634148) non è pertinente in quanto si riferisce alla diversa ipotesi di impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese di assistenza della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In tal caso sussiste la legittimazione esclusiva del difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche quella del patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacchè l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due soggetto (patrocinato e patrocinatore), determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte dei Ministeri intimati.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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