Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4023 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32669-2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO SBERNINI;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI G.

FARAVELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO MAGAGLIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.M., S.R., D.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8153/201 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS), Roma, ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 20 dicembre 2018, n. 8153/2018, resa dalla Corte d’appello di Roma.

Resiste con controricorso R.G., mentre rimangono altresì intimati, senza aver svolto attività difensive in questa sede, B.M., S.R.L. e D.W..

Ma. B., Ra. La. S. e Wa. D., nonchè, con distinto ricorso, R.G., proposero impugnazioni ex art. 1137 c.c., della Delib. assembleare 11 gennaio 2007, del Condominio (OMISSIS). Riuniti i giudizi, le domande vennero respinte dal Tribunale di Roma con sentenza del 6 agosto 2010. La Corte d’appello di Roma ha invece accolto il gravame avanzato da R.G., ritenendo illegittima la deliberazione dell’assemblea per la mancata convocazione della medesima condomina R., effettiva proprietaria dell’unità immobiliare interno 1, stante l’erronea convocazione inviata in luogo della stessa all’avvocato M.E..

Il primo motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS), deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1138 c.c., nonchè artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., per la mancata applicazione del Reg. di condominio, art. 14, norma ritenuta prevalente rispetto al Reg., art. 22, richiamato dalla Corte di Roma (disponendo tale art. 22 un onere per l’amministratore di tenere un elenco dei proprietari).

L’invocato Reg., art. 14, onera, piuttosto, ciascun condomino di comunicare all’amministratore le generalità dell’eventuale subentrante nella titolarità della rispettiva unità immobiliare.

Il secondo motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS), denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1136 c.c., nonchè artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., evidenziando come l’avvocato M.E. si fosse sempre comportato quale condomino effettivo.

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 e 345 c.p.c., non avendo la Corte di Roma considerato come motivo d’appello nuovo la doglianza della R. circa la mancata convocazione dell’avvocato M. all’assemblea (OMISSIS).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

I motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione e si rivelano inammissibili per plurime ragioni. Il primo motivo si fonda sull’allegazione di una questione di cui non vi è cenno nella impugnata sentenza, attinente alla portata del Reg. di condominio, art. 14, disposizione negoziale da cui il ricorrente fa discendere l’obbligo per i condomini di comunicare all’amministratore l’eventuale subentro nei diritti di condominio di un nuovo soggetto. Era onere del ricorrente, come eccepisce correttamente la controricorrente, indicare, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quale atto delle pregresse fasi di merito tale questione fosse stata devoluta al giudice di primo e di secondo grado e perciò anche oggetto di discussione processuale tra le parti.

Le prime due censure sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass., Sez. Un., 21/03/2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso la questione di diritto oggetto di lite in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso argomenti per mutare orientamento. Deve farsi nella specie riferimento, ratione temporis, trattandosi di impugnazione di Delib. dell’11 gennaio 2007, alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012. Non hanno perciò rilievo in questo giudizio nè il vigente art. 1130 c.c., n. 6), sull’obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale e sull’obbligo di comunicazione delle variazioni, nè l’art. 63 disp. att. c.c., comma 5, il quale ha introdotto un obbligo di trasmettere all’amministratore copia autentica dell’atto traslativo dei diritti di condominio ma solo al fine di liberarsi dal debito solidale per le spese maturate.

In base alla previgente disciplina, si era, allora, più volte affermato, e deve essere ribadito, che all’assemblea condominiale deve essere convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all’esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini; d’altra parte, non è in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, la norma del regolamento condominiale che, imponendo ai condomini di comunicare all’amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, ha lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea condominiale (Cass. Sez. U,08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2, 30/04/2015, n. 8824; Cass. Sez.2,03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 2, 09/02/2005, n. 2616).

Peraltro, l’amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell’assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell’attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l’avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell’effettività.

L’omessa convocazione della reale condomina R.G., agli effetti dell’art. 1136 c.c. e art. 66 disp. att. c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 220 del 2012, costituiva, perciò, motivo di annullamento della delibera assembleare, in forza dell’art. 1137 c.c., deducibile dalla medesima condomina non convocata. Rimane del tutto estranea a tale essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata l’allegazione, contenuta nel terzo motivo di ricorso, concernente l’assunta tardività della doglianza sulla mancata convocazione dell’avvocato M..

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi riguardo alle spese per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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