Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4023 del 15/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.E. e S.L., elettivamente domiciliati in Roma,

alla via della Giuliana n. 9, presso l’avv. ALESSANDRA VISCARDI,

unitamente agli avv. ALFONSO VISCARDI e STEFANIA PONTRANDOLFI, dai

quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro p.t., domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è

rappresentato e difeso per legge;

– contricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n.

173/10, pubblicata il 6 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

novembre 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’arch. L.E. convenne in giudizio il Ministero per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza archeologica della Calabria, per sentirli condannare al pagamento della somma di Lire 612.212.922, a titolo di compenso per la progettazione delle opere per l’attuazione del piano d’interventi urgenti sui beni culturali ed ambientali denominati “(OMISSIS)” nel Comune di (OMISSIS), ovvero d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento.

Si costituì il Ministero, e resistette alla domanda, contestando la legittimazione della Soprintendenza, negando di aver concordato con l’attore la realizzazione di alcun progetto o di averne riconosciuto l’utilità, e precisando che parte dell’area archeologica in questione era stata interessata da un altro progetto, totalmente diverso per estensione e contenuto, commissionato dal Comune ad altri professionisti.

Nel giudizio, spiegò intervento l’arch. S.L., associandosi alla domanda.

1.1. Con sentenza del 19 aprile 2000, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza e rigettò la domanda proposta nei confronti del Ministero.

2. – L’impugnazione proposta dal L. e dallo S. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza del 6 maggio 2010.

Premesso che gli appellanti si erano limitati a riproporre la domanda di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, accennando soltanto genericamente all’infondatezza dell’eccezione riguardante la legittimazione della Soprintendenza, e reputata pertanto inammissibile quest’ultima censura, per difetto di specificità, la Corte ha ritenuto non provato il riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’Amministrazione. Pur rilevando che nella prefazione di una pubblicazione relativa all’area in questione il Soprintendente aveva dato atto dell’avvenuta presentazione al Ministero del progetto redatto dagli appellanti, ha affermato che tale dichiarazione non risultava impegnativa per il Ministero, non promanando da un suo organo rappresentativo, ed essendo d’altronde emerso che il progetto non era stato incluso nel programma d’interventi adottato e finanziato con D.M. 11 novembre 1988. Ha escluso la possibilità di ravvisare un riconoscimento implicito nell’avvenuta realizzazione del parco archeologico da parte del Comune con il finanziamento del Ministero, ritenendo non provata l’utilizzazione degli elaborati predisposti dagli appellanti, ed aggiungendo che, anche a voler ipotizzare che gli stessi fossero stati illegittimamente firmati da altri professionisti, tale utilizzazione non sarebbe risultata imputabile al Ministero, in quanto il progetto era stato finanziato dalla Regione Calabria.

3. – Avverso la predetta sentenza il L. e lo S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041 e 2715 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e della L. 1 giugno 1939, n. 1089, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’accertare il riconoscimento dell’utilità della prestazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto di una nota del 20 ottobre 1994, con cui il progetto era stato trasmesso al Ministero per la richiesta di finanziamento, nè dell’inserimento del progetto nel piano d’interventi sottoscritto dal Soprintendente il 23 aprile 1988. Precisato inoltre che la trasmissione del progetto al Ministero era testimoniata dalla prefazione della pubblicazione prodotta in giudizio, contenente anche le tavole da loro redatte, ne ribadiscono l’avvenuta utilizzazione da parte della Regione su finanziamento concesso dallo Stato ai sensi della L. 1 marzo 1986, n. 64, lamentando la mancata valutazione della Delib. 13 settembre 1988, n. 78 della Giunta municipale di Santa Maria del Cedro e di due note della Soprintendenza del 6 giugno 1988 e del 5 aprile 1991, attestanti l’intervento della Soprintendenza, e la mancata nomina di un c.t.u. ai fini dell’accertamento della conformità delle opere eseguite al progetto da loro redatto.

1.1. – Si osserva al riguardo che, ai fini del rigetto della domanda, la sentenza impugnata ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla epoca prevalente, secondo cui l’esercizio dell’azione d’ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione si caratterizza, rispetto all’ipotesi in cui la medesima azione sia proposta nei confronti di un privato, per la diversità dei presupposti, costituiti non solo dal fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche dal riconoscimento, da parte di quest’ultimo, dell’utilità dell’opera o della prestazione, il quale può avvenire tanto in maniera esplicita, cioè con un atto formale dell’organo deliberativo, quanto in modo implicito, cioè mediante l’utilizzazione dell’opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente nel risultato ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto organo, ovvero in comportamenti di quest’ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell’opera o della prestazione ricevuta dall’ente rappresentato (cfr. Cass., Sez. 1, 7 marzo 2014. n. 5397; 18 aprile 2013, n. 9486; 12 febbraio 2010, n. 3322).

Com’è noto, peraltro, l’indirizzo posto a fondamento della decisione impugnata ha costituito recentemente oggetto di rimeditazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel comporre un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni semplici, sono pervenute, sulla base di una puntuale ricostruzione delle ragioni storiche dell’istituto e delle esigenze di tutela allo stesso sottese, all’enunciazione del principio di diritto secondo cui il soggetto che agisce ai sensi dell’art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione ha l’onere di fornire soltanto la prova del fatto oggettivo dell’arricchimento, e non anche quella del riconoscimento dell’utilità da parte dell’ente pubblico, non costituendo quest’ultimo un requisito dell’azione, con la conseguenza che l’ente pubblico non può opporre il mancato riconoscimento dell’utilità, ma solo eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò quindi di arricchimento imposto (cfr. Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10798; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2015, n. 22182). In quest’ottica, l’accertamento del vantaggio arrecato dalla realizzazione dell’opera o dall’esecuzione della prestazione resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell’ente pubblico e rimesso in via esclusiva all’apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve verificare non tanto se l’Amministrazione abbia riconosciuto l’arricchimento, quanto se essa sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla, potendo l’eventuale riconoscimento dell’utilità assumere rilievo soltanto in funzione probatoria.

Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la mancanza di un espresso riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte del Ministero, escludendo inoltre la possibilità di ravvisare un riconoscimento implicito nel richiamo al progetto redatto dagli attori contenuto nella prefazione di una pubblicazione curata dalla Soprintendenza o nell’avvenuta realizzazione delle opere programmate. L’assenza del predetto presupposto non poteva infatti assumere rilievo decisivo ai fini dell’esclusione del diritto all’indennizzo, trattandosi di un elemento estraneo alla fattispecie costitutiva dell’ingiustificato arricchimento, per il cui accertamento la Corte di merito avrebbe dovuto invece procedere direttamente alla verifica del vantaggio arrecato dalla prestazione ricevuta, valutando, in particolare, se l’Amministrazione fosse consapevole dell’incarico professionale conferito agli attori, per averlo attribuito essa stessa o per averne avuto comunque conoscenza, e se avesse prestato adesione alla sua esecuzione, astenendosi dal segnalarne l’illegittimità o facendone propri gli effetti. E’ nell’ambito di tale apprezzamento, poi, che avrebbe potuto trovare spazio anche l’esame dei documenti fatti valere dai ricorrenti, nonchè l’indagine in ordine all’avvenuta realizzazione delle opere da parte di un altro ente pubblico, quale indizio dell’eventuale conferimento dell’incarico da parte di questo ultimo, anzichè del Ministero, nonchè in ordine alla possibile configurabilità di un arricchimento indiretto dell’Amministrazione convenuta, in ragione della riconducibilità al proprio ambito di competenza della prestazione resa dagli attori ad un diverso ente pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2008, n. 24772; Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2011, n. 1833).

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA