Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4022 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4022 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELLA ECONOMIA E
DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici
sono domiciliati, in Roma Via dei Portoghesi, 12
RICORRENTI
CONTRO
ESPERIA SOCIETA’ AGRICOLA SRL con sede a Manduria, in
bis

persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dagli Avvocati Giuseppe Rinaldi e Roberto
Maggi, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Costantino Corvisieri, 54 presso lo studio dell’Avv.
Caroli

Chiara

CONTRORICORRENTE
1

Data pubblicazione: 20/02/2014

Notifica per posta
Diversi effetti.

AVVERSO
la sentenza n.135/28/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata n. 28, in data
26.05.2011, depositata il 07 giugno 2011;

Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.19003/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 135/28/2011 in data 26.05.2011, depositata il 07
giugno 2011,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione Staccata di Taranto n. 28,
ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia
Entrate, in quanto proposto dopo la scadenza del
prescritto termine di legge.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2)

La

contribuente,

resiste

con

controricorso,

chiedendo il rigetto della impugnazione.
3) Il ricorso del Ministero appare inammissibile, non
risultando proposto dalla giusta parte.
L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il
giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
2

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

decisione impugnata,

si è svolto nei confronti

dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto, che è
l’unica controparte contemplata in sentenza, e non
anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data
26.05.2011 nei soli confronti della predetta Agenzia
delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato
notificato successivamente alla data dell’1.01.2001, a
partire dalla quale trova applicazione la riforma
ordinamentale di cui al D.Lgs n.300/1999 ed i principi
giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass.
n.15643/2004, n.3116/2006, n.3118/2006).
Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può,
quindi, ritenersi, promosso per ciò che riguarda il
Ministero, dalla giusta parte, stante che la sentenza
impugnata non risulta emessa nei relativi confronti,
bensì’ di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle
Entrate).
Essendo, quindi, il Ministero rimasto estraneo al
giudizio nel precedente grado di appello, deve
ritenersi privo di legittimazione attiva nel presente
giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo
soggetti che hanno partecipato al precedente grado del
giudizio(Cass.n.15021/2005, n.9538/2001).
3

Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio.

4) La questione posta dal ricorso dell’Agenzia Entrate,
va esaminata alla stregua del quadro normativo di
riferimento e dei principi desumibili da pregresse
pronunce della Corte di Cassazione.

stridente contrasto con il principio generale secondo
cui “In tema di notificazioni,

a seguito delle
477 del 26

sentenze della Corte costituzionale n.
novembre 2002

e n.

del

28

principio

costituisce
nell’ordinamento

processuale

23 gennaio 2004,
ormai
civile

recepito
che

notificazione a mezzo del servizio postale

la
si

perfeziona, per il notificante, al momento della
consegna dell’atto
che

possa

all’ufficiale giudiziario, senza

ritenersi attribuito

al

giudice

un

potere, assolutamente discrezionale, di verificare,
di volta in volta, se il piego sia stato consegnato,
o meno, all’ufficiale giudiziario, in termini
tali

da

rendere concretamente

possibile

il

perfezionamento dell’iter notificatorio nel termine
di legge. Pertanto, la verifica, in concreto, del
rispetto di termini perentori, quali quelli per la
proposizione di impugnazioni, deve ritenersi rimessa a
criteri obiettivi – come, per l’appunto, quello della
consegna del plico all’ufficiale giudiziario, senza che
4

3 bis) In particolare, la decisione impugnata appare in

possano operare valutazioni discrezionali e soggettive
del giudicante o del destinatario dell’atto notificato”
(Cass. n.15809/2005, n.8447/2005, n.5967/2005).
5)In vero, nel caso, i Giudici di appello, hanno

che la stessa dovesse ritenersi avvenuta il 17 giugno
2010, cioè alla data di ricezione dell’atto da parte
del difensore.
I medesimi Giudici, così decidendo, non hanno tenuto
conto del citato ed ormai pacifico orientamento
giurisprudenziale, e neppure del fatto che, essendo il
deposito della sentenza, pacificamente, avvenuto il 30
aprile 2009, il termine per l’appello veniva a
scadenza, tenendo conto anche del periodo di
sospensione feriale dei termini, dopo un anno e 46
giorni e quindi il 15 giugno 2010.
Nel

poichè

caso,

l’invio

del

plico

postale

raccomandato, contenente l’atto giudiziario, risultava
il

effettuato
ritenersi

l’impugnazione

15.06.2010,

proposta

entro

il

prescritto

doveva
termine

decadenziale.
6) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere
trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
sulla base del trascritto principio, con l’accoglimento
5

ritenuta tardiva la notifica dell’appello, ritenendo

del ricorso dell’Agenzia Entrate,

per manifesta

fondatezza, e con declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in quanto soggetto non legittimato

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto e quindi cassata la decisione di appello;
Considerato, altresì, che l’impugnazione del Ministero
va dichiarata inammissibile e che vanno compensate le
spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi dell’applicato principio;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Puglia, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie

il

ricorso dell’Agenzia Entrate,
6

cassa

all’impugnazione.

l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR della Puglia; dichiara inammissibile l’impugnazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa
le spese del giudizio.

Il Pre idente

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

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