Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4022 del 20/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4022 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELLA ECONOMIA E
DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici
sono domiciliati, in Roma Via dei Portoghesi, 12
RICORRENTI
CONTRO
ESPERIA SOCIETA’ AGRICOLA SRL con sede a Manduria, in
bis
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dagli Avvocati Giuseppe Rinaldi e Roberto
Maggi, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Costantino Corvisieri, 54 presso lo studio dell’Avv.
Caroli
Chiara
CONTRORICORRENTE
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Data pubblicazione: 20/02/2014
Notifica per posta
Diversi effetti.
AVVERSO
la sentenza n.135/28/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione Staccata n. 28, in data
26.05.2011, depositata il 07 giugno 2011;
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.19003/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 135/28/2011 in data 26.05.2011, depositata il 07
giugno 2011,
con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Bari, Sezione Staccata di Taranto n. 28,
ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia
Entrate, in quanto proposto dopo la scadenza del
prescritto termine di legge.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2)
La
contribuente,
resiste
con
controricorso,
chiedendo il rigetto della impugnazione.
3) Il ricorso del Ministero appare inammissibile, non
risultando proposto dalla giusta parte.
L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il
giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
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Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
decisione impugnata,
si è svolto nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto, che è
l’unica controparte contemplata in sentenza, e non
anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data
26.05.2011 nei soli confronti della predetta Agenzia
delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso è stato
notificato successivamente alla data dell’1.01.2001, a
partire dalla quale trova applicazione la riforma
ordinamentale di cui al D.Lgs n.300/1999 ed i principi
giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass.
n.15643/2004, n.3116/2006, n.3118/2006).
Il ricorso per Cassazione di che trattasi non può,
quindi, ritenersi, promosso per ciò che riguarda il
Ministero, dalla giusta parte, stante che la sentenza
impugnata non risulta emessa nei relativi confronti,
bensì’ di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle
Entrate).
Essendo, quindi, il Ministero rimasto estraneo al
giudizio nel precedente grado di appello, deve
ritenersi privo di legittimazione attiva nel presente
giudizio di legittimità, cui hanno titolo solo
soggetti che hanno partecipato al precedente grado del
giudizio(Cass.n.15021/2005, n.9538/2001).
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Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio.
4) La questione posta dal ricorso dell’Agenzia Entrate,
va esaminata alla stregua del quadro normativo di
riferimento e dei principi desumibili da pregresse
pronunce della Corte di Cassazione.
stridente contrasto con il principio generale secondo
cui “In tema di notificazioni,
a seguito delle
477 del 26
sentenze della Corte costituzionale n.
novembre 2002
e n.
del
28
principio
costituisce
nell’ordinamento
processuale
23 gennaio 2004,
ormai
civile
recepito
che
notificazione a mezzo del servizio postale
la
si
perfeziona, per il notificante, al momento della
consegna dell’atto
che
possa
all’ufficiale giudiziario, senza
ritenersi attribuito
al
giudice
un
potere, assolutamente discrezionale, di verificare,
di volta in volta, se il piego sia stato consegnato,
o meno, all’ufficiale giudiziario, in termini
tali
da
rendere concretamente
possibile
il
perfezionamento dell’iter notificatorio nel termine
di legge. Pertanto, la verifica, in concreto, del
rispetto di termini perentori, quali quelli per la
proposizione di impugnazioni, deve ritenersi rimessa a
criteri obiettivi – come, per l’appunto, quello della
consegna del plico all’ufficiale giudiziario, senza che
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3 bis) In particolare, la decisione impugnata appare in
possano operare valutazioni discrezionali e soggettive
del giudicante o del destinatario dell’atto notificato”
(Cass. n.15809/2005, n.8447/2005, n.5967/2005).
5)In vero, nel caso, i Giudici di appello, hanno
che la stessa dovesse ritenersi avvenuta il 17 giugno
2010, cioè alla data di ricezione dell’atto da parte
del difensore.
I medesimi Giudici, così decidendo, non hanno tenuto
conto del citato ed ormai pacifico orientamento
giurisprudenziale, e neppure del fatto che, essendo il
deposito della sentenza, pacificamente, avvenuto il 30
aprile 2009, il termine per l’appello veniva a
scadenza, tenendo conto anche del periodo di
sospensione feriale dei termini, dopo un anno e 46
giorni e quindi il 15 giugno 2010.
Nel
poichè
caso,
l’invio
del
plico
postale
raccomandato, contenente l’atto giudiziario, risultava
il
effettuato
ritenersi
l’impugnazione
15.06.2010,
proposta
entro
il
prescritto
doveva
termine
decadenziale.
6) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere
trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
sulla base del trascritto principio, con l’accoglimento
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ritenuta tardiva la notifica dell’appello, ritenendo
del ricorso dell’Agenzia Entrate,
per manifesta
fondatezza, e con declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in quanto soggetto non legittimato
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto e quindi cassata la decisione di appello;
Considerato, altresì, che l’impugnazione del Ministero
va dichiarata inammissibile e che vanno compensate le
spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi dell’applicato principio;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Puglia, procederà al
riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie
il
ricorso dell’Agenzia Entrate,
6
cassa
all’impugnazione.
l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della
CTR della Puglia; dichiara inammissibile l’impugnazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa
le spese del giudizio.
Il Pre idente
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014