Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4022 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19179/2018 R.G. proposto da:

R.D., c.f. (OMISSIS), P.M., c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso

lo studio dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato

Ferdinando Emilio Abbate che li rappresentano e difendono in virtù

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 41/2018 della corte d’appello di Perugia;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorsi ex lege n. 89 del 2001, depositati nel gennaio 2010 alla corte d’appello di Roma – dichiaratasi incompetente ratione loci – e poi riassunti innanzi alla corte d’appello di Perugia con un unico ricorso depositato nel maggio 2013 R.D. e P.M. si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso innanzi al t.a.r. del Lazio con ricorso depositato in data 9.6.1999 e conclusosi con decreto di perenzione depositato in data 21.3.2014.

Chiedevano condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrisponder loro un equo indennizzo.

1.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva.

2. Con decreto dei 6.11.2017/9.1.2018 la corte d’appello di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 4.125,00 oltre interessi e spese di lite, liquidate in Euro 405,00 per compensi oltre accessori, con distrazione.

2.1. Evidenziava la corte che il giudizio “presupposto” era stato definito con decreto di perenzione ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, comma 1 e art. 3; che conseguentemente non poteva tenersi conto della durata del giudizio “presupposto” successiva al 16.9.2010, di dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

Evidenziava quindi che la durata complessiva del giudizio “presupposto” era pari ad undici anni e tre mesi e la durata irragionevole ad otto anni e tre mesi; che il moltiplicatore annuo ai fini della liquidazione dell’indennizzo poteva determinarsi nell’importo di Euro 500,00.

3. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso R.D. e P.M.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 nonchè del D.Lgs. n. 104 del 2010.

Deducono che la dichiarazione di perenzione non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte; che la presenza agli atti di plurime istanze di prelievo fa venir meno ogni presunzione di disinteresse.

Deducono che il giudizio per equa riparazione ha avuto inizio innanzi alla corte di Roma con ricorso depositato in data 26.1.2010, ovvero antecedentemente all’adozione del codice del processo amministrativo.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014.

Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 4.125,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

Deducono inoltre che la corte avrebbe potuto far luogo all’aumento di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

6. Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

7. Si ribadisce che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio innanzi al t.a.r. del Lazio con ricorso depositato in data 9.6.1999.

Cosicchè con riferimento al giudizio “presupposto” operava, ratione temporis, la previsione dell’art. 1 (rubricato “Nuova istanza di fissazione di udienza”), comma 1, dell’allegato 3 (“Norme transitorie”) al D.Lgs. n. 104 del 2010, D.Lgs. emanato in attuazione della L. n. 69 del 2009, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

Più esattamente ai sensi dell’art. 1, comma 1 cit. “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente”.

8. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

8.1. Per un verso la corte di Perugia ha dato atto che nel giudizio “presupposto” i ricorrenti non avevano depositato l’istanza ex art. 1, comma 1, all. 3 cit. di fissazione d’udienza a firma congiunta del difensore e della parte.

8.2. Per altro verso vanno appieno condivisi e recepiti il riscontro – operato dalla corte di Perugia – della “carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sottesa a tale atteggiamento inerziale” (così decreto impugnato, pag. 1) ed il corollario che la stessa corte ha inteso trarne, ovvero il postulato per cui “nel computo della durata processuale complessiva non può considerarsi l’arco temporale successivo al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore della norma (ossia del codice del processo amministrativo)” (così decreto impugnato, pag. 1).

Segnatamente l’omesso deposito dell’istanza di fissazione di udienza D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 1, comma 1, all. 3, dà esaustivamente conto della sopravvenuta carenza d’interesse ad agire.

Segnatamente il decreto presidenziale ha efficacia meramente dichiarativa, ovvero dà atto della perenzione del giudizio (e della sopravvenuta carenza d’interesse ad agire) sin dal di – 16.9.2010 – dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

8.3. Per altro verso ancora, alla stregua delle ragioni normative (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, comma 1, all. 3) cui si correla la declaratoria di perenzione del giudizio “presupposto”, non riveste nella fattispecie valenza l’avvenuto deposito delle istanze di prelievo (deposito di cui la corte di Perugia ha espressamente dato atto), ossia dell’atto di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, comma 2, con cui la parte segnala l’urgenza del ricorso. E parimenti non riveste valenza la sentenza n. 34 del 6.3.2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), come successivamente modificato (propriamente il testo legislativo dichiarato incostituzionale è il seguente: “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”).

9. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

10. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase istruttoria Euro 283,50, fase decisionale Euro 405,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 1.198,50. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 405,00.

11. Non vi è margine perchè si faccia luogo all’aumento del compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

Le posizioni dei ricorrenti erano e sono assolutamente speculari. Il che non ha imposto ai difensori uno sforzo professionale particolare, tale da giustificare l’invocato aumento.

12. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 41 – 6.11.2017/9.1.2018 va cassato.

Nulla osta, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e quindi a che il Ministero dell’Economia e delle Finanze sia condannato a rimborsare all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate ed all’avvocato Giovambattista Ferriolo, difensori anticipatari dei ricorrenti, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del giudizio innanzi alla corte di Perugia nella misura di cui in dispositivo.

13. In dipendenza dell’accoglimento solo parziale del ricorso a questa Corte si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità fino a concorrenza della quota della metà. La residua metà – liquidata come da dispositivo – va posta a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze con distrazione in favore dei difensori anticipatari dei ricorrenti, che parimenti hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

14. Al di là del parziale buon esito del ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater D.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accolto motivo il decreto della corte d’appello di Perugia n. 41/2018 e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rimborsare all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate ed all’avvocato Giovambattista Ferriolo, difensori anticipatari dei ricorrenti, le spese del giudizio innanzi alla corte di Perugia, che si liquidano nel complesso in Euro 1.198,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

rigetta il primo motivo di ricorso;

compensa fino a concorrenza della metà le spese del presente giudizio di legittimità; condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rimborsare all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate ed all’avvocato Giovambattista Ferriolo, difensori anticipatari dei ricorrenti, la residua metà, che si liquida nel complesso in Euro 450,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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