Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4022 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31674-2019 proposto da:

P.C., rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO

PAGANO ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

LANIGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO SPATARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1480/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avvocato P.C. propone ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1480/2019 pronunciata l’11 luglio 2019 dalla Corte d’Appello di Palermo.

Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso.

Il condomino P.C. introdusse tre distinti giudizi di impugnazione di altrettante deliberazioni assembleari del Condominio (OMISSIS). Previa riunione delle tre cause, l’adito Tribunale di Palermo con sentenza n. 2988/2016 respinse le domande.

Propose gravame P.C. e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1480/2019, dichiarò inammissibile l’impugnazione. Ad avviso della Corte di Palermo, l’appellante non avrebbe indicato “con inequivocabile nettezza le ragioni dell’evidenziato dissenso rispetto alla motivazione adottata per ogni singola opposizione nei giudizi riuniti ed in quali termini la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere, conseguentemente, riformata”, come imposto dall’art. 342 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso di P.C. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., trascrivendo le censure mosse nel proprio atto di appello con riguardo alle denunciate violazioni delle prescrizioni del regolamento condominiale in tema di approvazione del rendiconto e di godimento delle proprietà esclusive, alla carenza di intelligibilità dello stesso rendiconto, alle irregolarità delle deleghe ed alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Le restanti sei censure attengono al merito della lite ed alla regolamentazione delle spese processuali.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al primo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso si rivela fondato, restando assorbiti i restanti motivi che attengono a questioni che dovranno essere decise in sede di rinvio.

Avendo il giudice d’appello dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, non assumono rilievo le ulteriori argomentazioni contenute in sentenza che deporrebbero comunque per l’infondatezza nel merito dell’impugnazione (cfr. Cass. Sez. 2, 20/08/2019, n. 21514). Come insegnato da Cass. Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, il giudice che adotti una statuizione di inammissibilità si spoglia della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, sicchè se poi vengano impropriamente inserite nella sentenza argomentazioni sulla concreta fondatezza del pretesa, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare.

Ora, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In tal senso, è da evidenziare come l’atto di appello proposto da P.C. (ferma l’incompatibilità con l’onere di specificazione imposto dall’art. 342 c.p.c., del mero richiamo per relationem ai propri precedenti scritti difensivi), non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata sentenza, contenendo esso le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di violazioni delle prescrizioni del regolamento condominiale relative all’approvazione del rendiconto o limitative del godimento delle proprietà esclusive, di carenza di intelligibilità dello stesso rendiconto, di irregolarità delle deleghe e di mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall’appellante.

Il ricorso va perciò accolto limitatamente al primo motivo, restando assorbiti i restanti motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente l’appello proposto da P.C. uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA