Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4022 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27850/2010 proposto da:

C.F., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO POZZA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. V.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso l’avvocato STEFANO

AMBROSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO IOZZO, giusta

procura speciale per Notaio Dott. S.P.M. di (OMISSIS) –

Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1231/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbimento del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 9 settembre 2008 il Tribunale di Torino rigettava la domanda del sig. C.F. volta all’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed alla conseguente condanna al pagamento di differenze retributive per euro 5013,87 ed al ripristino del rapporto di lavoro corrente con la (OMISSIS) s.r.l. dal 22 febbraio 2007, in forza di cessione a quest’ultima dell’azienda dell’originario datore di lavoro, l’impresa individuale (OMISSIS) di L.B., verso la quale egli aveva già ottenuto una sentenza di accoglimento di una domanda di pari contenuto, rimasta però ineseguita.

Motivava che la normativa sul trasferimento d’azienda non si applicava al caso in esame, dal momento che il rapporto era cessato un anno prima.

Proposto appello dal sig. C., il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito dell’intervenuto fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e, dopo la riassunzione, si concludeva, con sentenza i dicembre 2009 della Corte d’appello di Torino, dichiarativa dell’improponibilità sopravvenuta del gravame, dal momento che l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società fallita era funzionale a rivendicazioni economiche da far valere nelle forme concorsuali.

Avverso la sentenza, non notificata, il sig. C. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 17 novembre 2010.

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., art. 95, comma 3;

2) la carenza di motivazione per omesso accertamento della prosecuzione del rapporto lavorativo nei confronti della società cessionaria dell’azienda.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l..

All’udienza del 9 novembre 2016 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato.

E’ jus receptum che la norma di cui alla L. Fall., art. 95, comma 3, nel testo previgente, vada interpretata estensivamente e trovi applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda proposta in sede ordinaria: con la conseguenza che il creditore soccombente in primo grado deve impugnarla, nei confronti della curatela, per evitarne il passaggio in giudicato e, ove ne ottenga la riforma, possa farla valere in sede concorsuale ai fini dell’ammissione al passivo del credito giudizialmente accertato (Cass., sez. 1, 23 dicembre 2010 n. 26041; Cass., sez. 1, 26 febbraio 2009 n. 4646).

La sentenza, che ha invece dichiarato l’improponibilità del gravame, dev’essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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