Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4021 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4021 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rettifica Termine
prorogaSospensione

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
CREMASCHI GIUSEPPINA e SILBERNAGL VOLKER residenti a
INTIMATI

Saverio,
AVVERSO

la sentenza n.106/46/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 46, in data
27.09.2011, depositata il 10 ottobre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 20/02/2014

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18997/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n. 106/46/2011 in data 27.09.2011, depositata il 10
ottobre 2011, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione n. 46, ha accolto
l’appello incidentale dei contribuenti, riformato la
decisione di primo grado, e dichiarato l’insussistenza
del potere impositivo, per mancato esercizio entro il
prescritto termine di decadenza triennale.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) Gli intimati, non hanno svolto difese in questa
sede.
3) Le questioni prospettate con il ricorso, sembra
possano decidersi sulla base del quadro normativo di
riferimento e dei principi alla relativa stregua
affermati.
Per un verso, tenendo conto del disposto dell’art.11
della Legge n.289 del 27.12.2002 secondo cui, fra
l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, i “termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di
due anni”, nonché dell’art.2 coma 46 della Legge n.350
2

l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza

del 24.12.2003 che ha esteso la proroga agli atti
registrati fino al 30 settembre 2003 e sotto altro
profilo,

dell’orientamento giurisprudenziale

(Cass.

n.4321/2009, n.12069/2010, n.21533/2011), alla relativa

essere il termine in questione,

soggetto “alla

sospensione prevista dall’art.11 comma l ° della legge
n.289/2002 in materia di definizione agevolata degli
avvisi di liquidazione della maggiore imposta di
registro”, e che inizia a decorrere “dal momento in cui
sia rimasto ineseguito il proposito di trasferire la
propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile”.
4)L’impugnata sentenza non risulta in linea con il
disposto di legge ed i richiamati principi, avendo
ritenuto ed affermato l’inapplicabilità della proroga,
prevista dal citato art.11, del termine per la
rettifica e per la liquidazione della maggiore imposta,
in quanto l’atto risultava registrato il 30.07.2003.
5) Data la delineata realtà processuale, si propone, ai
sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di accogliere il
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
3

stregua formatosi, che ha espressamente affermato,

causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va

Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà
al riesame e, quindi, deciderà nel merito e sulle spese
del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il

idente

accolto e, quindi, cassata l’impugnata decisione;

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