Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4021 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21740/2018 R.G. proposto da:

C.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Ottorino Lazzarini, n. 19, presso lo studio dell’avvocato

Ugo Sgueglia e dell’avvocato Andrea Sgueglia che disgiuntamente e

congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1802/2018 della corte d’appello di Perugia;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 settembre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Roma depositato il 30.11.2009 e poi – all’esito della declaratoria di incompetenza ratione loci della corte di Roma – riassunto dinanzi alla corte d’appello di Perugia con ricorso depositato il 4.2.2013 C.M. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso, con ricorso depositato in data 24.10.1984, innanzi al t.a.r. del Lazio, volto ad ottenere l’inquadramento nella qualifica di “aiuto ospedaliero” e definito con sentenza dell’1.2.2012.

Chiedeva condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli un equo indennizzo.

1.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva.

2. Con decreto n. 1802/2018 la corte di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero al pagamento dell’importo di Euro 5.875,00, oltre interessi e spese di lite con distrazione.

2.1. Evidenziava la corte che nel giudizio “presupposto” C.M. aveva provveduto al deposito dell’istanza di fissazione di udienza in data 1.10.1993 e non aveva provveduto al deposito dell’istanza di prelievo, sicchè la domanda di equa riparazione era improponibile per il periodo successivo al 25.6.2008.

Evidenziava poi che a far data dall’1.10.1993 e sino al 25.6.2008 la durata complessiva del giudizio “presupposto” era stata pari a 14 anni e 9 mesi, sicchè la durata irragionevole si determinava in 11 anni e 9 mesi.

3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso C.M.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore dei difensori anticipatari.

3.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

4. Con l’unico motivo, in forma duplice articolato, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5, art. 111 Cost., comma 2 e degli art. 6,13 e 41C.E.D.U..

Deduce che la corte di Perugia, ai fini della individuazione del dies a quo del giudizio “presupposto”, ha ancorato la sua decisione unicamente a quanto risultante dal prospetto informatico estratto dal sito di riferimento, inidoneo viceversa a consentire per l’epoca antecedente alla digitalizzazione il riscontro degli adempimenti procedurali assolti innanzi al t.a.r. del Lazio.

Deduce quindi che la corte di Perugia, alla stregua dei poteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 e conformemente alla istanza in tal senso formulata, avrebbe dovuto chiedere gli opportuni chiarimenti alla segreteria del t.a.r. del Lazio.

Deduce inoltre che l’istanza di fissazione di udienza era da depositare, a pena di improcedibilità, entro due anni dal deposito del ricorso al giudice amministrativo; che di conseguenza il t.a.r. del Lazio avrebbe senz’altro dichiarato improcedibile il ricorso, se l’istanza di fissazione di udienza fosse stata depositata a distanza di 9 anni, l’1.10.1993, dall’introduzione del giudizio amministrativo “presupposto”.

Deduce in ogni caso che la durata complessiva del giudizio “presupposto” va computata a decorrere dalla data – 24.10.1984 – di deposito dell’iniziale ricorso, sicchè la durata irragionevole si specifica in 20 anni ed 8 mesi.

5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

6. Si rappresenta, nel segno della L. n. 89 del 2001, art. 3, commi 4 e 5, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, ossia nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 (si ribadisce che l’iniziale ricorso alla corte d’appello di Roma è stato depositato il 30.11.2009), che questa Corte spiega quanto segue.

Ovvero che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo “presupposto” (cfr. Cass. 19.7.2010, n. 16836; Cass. 12.2.2018, n. 3335, ove si aggiunge che, di conseguenza, spetta al giudice dell’equa riparazione verificare, avvalendosi dei propri poteri istruttori d’ufficio, l’avvenuta presentazione dell’istanza di discussione del ricorso davanti al t.a.r., ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 23, comma 1, entro il termine previsto per evitare la perenzione del relativo giudizio).

7. In tal guisa – viepiù chè C.M. ha addotto, alla stregua dell’istanza formulata pur nel ricorso in riassunzione dinanzi alla corte d’appello di Perugia (cfr. ricorso per cassazione, pag. 5), di aver richiesto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, disporsi l’acquisizione degli atti e documenti del processo “presupposto” – risulta del tutto ingiustificata l’identificazione operata sic et simpliciter dalla corte distrettuale del dies a quo della durata complessiva del giudizio “presupposto” con l’1.10.1993, giorno in cui fu depositata l’istanza di fissazione dell’udienza (cfr. Cass. (ord.) 26.7.2011, n. 16367, secondo cui, ove la parte si sia avvalsa della facoltà di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo “presupposto”, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo; difatti – soggiunge questa Corte – spetta al giudice verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001, sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere).

8. D’altro canto, valuterà il giudice di rinvio, ai fini dell’individuazione del dies ad quem della durata irragionevole del giudizio “presupposto”, l’incidenza della sentenza n. 34 del 6.3.2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23 e art. 4 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 46 della C.E.D.U..

9. In accoglimento del ricorso il Decreto n. 1802/2018 della corte d’appello di Perugia va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Al di là del buon esito del ricorso, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il Decreto n. 1802 del 2018, della corte d’appello di Perugia e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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