Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4021 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30850-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
GIANICOLENSE 120, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RAIMONDI,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALERMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1331/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
S.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.), avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1331/2019 del 12 marzo 2019.
Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Comune di Palermo.
Il Tribunale di Palermo, su appello di S.A., ha annullato il verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 158 C.d.S. del (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS).
Il motivo di ricorso denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria dell’importo di Euro 70,41 versato in ottemperanza al medesimo verbale di contravvenzione del (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo (rimanendo assorbito il secondo motivo), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, annulli una sanzione amministrativa non fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in adempimento della stessa e non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens formuli un’apposita domanda in tal senso.
La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo, in ordine alla domanda di restituzione della somma corrisposta per la contravvenzione annullata configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile, come appunto fatto col motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. Incorre, infatti, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria.
Deve dunque accogliersi il ricorso e la sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che riesaminerà la domanda su cui è stata omessa la pronuncia e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021