Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4021 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, n. 4021
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16180/2012 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in
persona del Curatore dott. P.G., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso l’avvocato MANFREDI
BETTONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO DANIOTTI, giusta procura a margine del ricorso;
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore fallimentare
dott. R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 14, presso l’Avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELE FANTINI, giusta procura a margine del ricorso
successivo;
– ricorrente + ricorrente successivo –
contro
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso l’avvocato ANTONIO GRIECO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO BATTISTELLA, giusta procure a
margine del controricorso e del controricorso successivo;
– controricorrente e controricorrente successivo –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il
15/6/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO POJAGHI BETTONI, con
delega avv. BETTONI che si riporta e chiede l’accoglimento del
ricorso;
udito, per il ricorrente successivo FALL. (OMISSIS), l’Avvocato
ANDREA GRAZIANI, con delega avv. FANTINI, che si riporta;
udito, per la controricorrente (OMISSIS) S.R.L. IN LIQ., l’Avvocato
GIORGIO NUCARO AMICI, con delega avv. GRIECO, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso dell'(OMISSIS) S.r.l., il Tribunale di Treviso, con sentenza 22 luglio 2011, dichiarava il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, concedendo termine di 30 giorni prima dell’adunanza, ai creditori ed ai terzi che avanzassero diritti, per la presentazione delle relative domande.
Entro il suddetto termine presentavano istanza di insinuazione al passivo quattro creditori: tre dei quali venivano, però, soddisfatti prima dell’udienza di verifica dello stato passivo e rinunziavano quindi alle domande, mentre il quarto, Equitalia Nord s.p.a., depositava a sua volta atto di rinunzia entro il termine concesso dal giudice delegato.
L'(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione depositava quindi istanza per la chiusura del fallimento, L. Fall., ex art. 118, ma pochi giorni dopo il fallimento (OMISSIS) s.r.l., nel frattempo intervenuto, depositava istanza di insinuazione tardiva di un credito di Euro 371.964,50.
Con decreto 7 marzo 2012 il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza di chiusura, ritenendo ostativa la predetta domanda tardiva.
In accoglimento del successivo reclamo, la Corte d’appello di Venezia, con decreto 15 giugno 2012, disponeva la chiusura del fallimento, con sospensione della liquidazione e della distribuzione dell’attivo.
Motivava:
– che tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti e sussistevano quindi le condizioni di cui alla L. Fall., art. 118, comma 1, n. 1, dovendosi equiparare alla mancanza di domande la desistenza da quelle depositate;
– che, in ogni caso, sussistevano anche le condizioni di cui alla L. Fall., art. 118, comma 1, n. 2, in quanto tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti, così come le spese in prededuzione, e non sussisteva alcuna discrezionalità nel decidere, o no, l’immediata chiusura del fallimento, stante la chiara dizione della norma.
Avverso il provvedimento, comunicato il 15 giugno 2012, proponevano distinti ricorsi il fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in unico motivo, ed il fallimento (OMISSIS) S.r.l., in tre motivi: rispettivamente notificati il 5 luglio 2012 ed il 12-3 luglio 2012.
Resisteva con controricorso l'(OMISSIS) Srl in liquidazione.
Il Fallimento (OMISSIS) depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
All’udienza del 9 novembre 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con motivo sostanzialmente identico il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ed il fallimento (OMISSIS) s.r.l. deducono la violazione della L. Fall., art. 118, comma 1, nn. 1 e 2, e comunque la carenza di motivazione, nella ritenuta sussistenza dei presupposti per l’immediata chiusura del fallimento, nonostante la pendenza di una domanda tardiva di insinuazione da parte del fallimento (OMISSIS) s.r.l..
Il motivo è fondato.
Nella sentenza sono trattate promiscuamente le ipotesi di chiusura di cui al n.1 (“se nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo”) ed al n.2 (“quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione”).
Sotto il primo profilo, la norma non pone, peraltro, un termine di preclusione per eventuali domande tardive; e cioè, come se, in assenza di ammissione di alcun credito in sede di verifica dello stato passivo, automaticamente non fosse più consentito ai creditori di insinuarsi: onde, al termine anzidetto dovesse riconoscersi, dunque, natura decadenziale.
In realtà, essa configura una fattispecie di normale inutilità della pendenza della procedura, in carenza di domande; ma non esclude affatto la possibilità della prosecuzione, ove queste siano comunque presentate prima del decreto di chiusura: purchè non sussistano, beninteso, altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale, contestualmente previste dalla norma: quale, ad esempio l’impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura (ibidem, n. 4).
Il che non significa, come ovvio, che il curatore possa indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive, più o meno prevedibili; quanto, piuttosto, che le domande stesse, una volta presentate, non debbono intendersi, ipso jure, precluse, se destinate ad un’utile collocazione.
Al riguardo, appaiono pertinenti i rilievi sulla diversità di disciplina vigente rispetto al testo originario: soprattutto nella presente previsione di termini stringenti e modalità semplificate per l’ammissione dei crediti (L. Fall., art. 101), che rende non più attuale la ratio della esigenza di speditezza nello svolgimento dell’iter concorsuale, sottesa all’interpretazione della L. Fall., art. 118, fatta propria dalla corte territoriale, sulla scorta di precedenti arresti che presupponevano la probabilità incondizionata, sine die, di domande di ammissione tardive, “fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare”: L. Fall., art. 101, testo previgente).
Tanto meno può invocarsi la L. Fall., art. 118, comma 2, che presuppone, comunque, che la procedura di ammissione dei crediti sia completata, allo stato; cosicchè il riparto riguardi tutti i creditori utilmente collocati, tempestivi e tardivi, secondo il rispettivo rango di graduazione: e non certo solo i primi, ammessi in sede di verifica dello stato passivo (L. Fall., art. 96).
Il decreto deve essere quindi cassato senza rinvio.
L’obbiettiva incertezza della fattispecie, priva di precedenti specifici, nella vigenza del testo novellato della legge fallimentare, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Cassa il decreto impugnato senza rinvio, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017