Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4020 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4020 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: AMBROSI IRENE

colposa del

ORDINANZA

medico e
pregiudizio

sul ricorso 3976-2014 proposto da:

subito

MAZZA IVANA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 20/02/2018

VIALE R.G.N. 3976/2014

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER
LUIGI PANICI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO DI CIOLLO giusta procura speciale a margine
del ricorso;

Cron. Q0N-)
Rep.
Ud. 05/12/2017
CC

– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A. in persona dei procuratori Dr.ssa ANNA
GENOVESE e Dr. ANDREA CERRETTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88 presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;
– controricorrente contro
GIOMI SPA, BUSETTO MARIO;
– intimati –

di ROMA, depositata il 08/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
AMBROSI;

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avverso la sentenza n. 40/2013 della CORTE D’APPELLO

n. R.G. 3976/2014
AC. 05.12.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

FATTI DI CAUSA
Ivana Mazza convenne dinanzi al Tribunale di Latina l’ICOM Giorni s.p.a., il
medico chirurgo Mario Busetto e la società di assicurazione R.A.S. spa, chiedendo

chirurgico in data 29 dicembre 1972 di rimozione della vite metallica precedentemente
applicatale in ragione delle gravi lesioni riportate a seguito di un sinistro stradale
avvenuto nel novembre del 1972 (fratture costali multiple e, tra l’altro, della colonna
anteriore dell’acetabolo di destra) – omesso di rimuovere la “rondella” della vite
all’interno dei tessuti muscolari della coscia destra, comportamento da cui erano
derivati danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali chiedeva il risarcimento.
Ammessa ed esperita la Consulenza Tecnica d’Ufficio, il Tribunale rigettò la
domanda, compensando le spese di lite.
La Corte d’appello di Roma, nel respingere l’impugnazione di Ivana Mazza, per
quanto ancora rileva, ha ritenuto corretto «in linea di principio» l’assunto formulato
dall’appellante secondo cui gli appellati, casa di cura e medico, non avessero fornito la
prova della «preesistenza, concomitanza e sopravvenienza di fattori determinanti il
lamentato danno», ma ha osservato altresì che tale assunto non esime la stessa
appellante dall’assolvere al proprio onere probatorio di fornire la dimostrazione della
sussistenza del nesso causale tra il comportamento negligente, imperito o omissivo del
medico ed il pregiudizio subito. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha
ritenuto assolto l’onere probatorio sul nesso causale come emerso dall’istruttoria
esperita.
Propone ricorso per cassazione Ivana Mazza mediante quattro motivi.
Risponde con controricorso Allianz spa (già Riunione Adriatica di Sicurtà spa).
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Irene Inbrosi est.

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accertarsi la responsabilità dei convenuti consistita nell’aver -durante l’intervento

n. R.G. 3976/2014
AC. 05.12.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

1. Con il primo motivo “Omessa, i nsu iciente o contraddittoria motivazione circa un

fatto controverso e decisivo per il giudzio erronea applicar;ione dell’art. 1176, comma, 2 c. c. con
riguardo alla natura dell’attività esercitata dal dott. Busetto in re/azione al disposto dell’art. 2236
c.c.” la ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia discostata “illogicamente” dal

degli oneri probatori; secondo tale orientamento, il danneggiato, da un lato, deve
dimostrare solo la fonte dell’obbligazione e, dall’altro, il medico che nulla è imputabile
alla propria condotta (cfr. giurisprudenza richiamata a pag. 16 del ricorso ed in
particolare: Cass. Sez. 3, n. 4198 del 2010). Contesta altresì la parte di motivazione
nella quale la Corte di appello ha affermato che il rapporto eziologico tra condotta e
danno era stato : «escluso dal CTU nel giudizio di primo grado, il quale ha ritenuto
che “la sintomatologia denunciata dal periziando a carico dell’anca destra sia da
considerare reliquato dalle lesioni riportate nell’evento traumatico del 16 novembre
1972 e non sia causalmente correlabile alla permanenza della rondella della vite di
trazione nei tessuti molli della coscia destra”». A parere della ricorrente, viceversa, il
semplice abbandono della rondella nel corpo della danneggiata ha costituito fatto
illecito e si duole delle “scorrette e non veritiere” affermazioni del CTU riguardo al
dolore all’anca destra poiché lamentato “a 28 anni di distanza dal momento causale”
nonché l’omessa considerazione dell’esame elettromiografico da cui poteva desumersi
una discreta sofferenza dell’arto come rilevato dal consulente di parte con note
critiche ritenute dal giudice di appello, erroneamente, generiche ed irrilevanti.
2. Con il secondo motivo “Viola.zione e/ o falsa applicaione delle norme di diritto in

materia di onere della prova in re/azione agli arti’. 1218 e 2697 c.c.” la ricorrente deduce che
sebbene il medico e la struttura sanitaria avessero l’onere di dimostrare come l’esito
negativo dell’intervento non fosse ascrivibile alla loro negligenza e imperizia (tenuto
conto che l’abbandono della rondella nella coscia destra della paziente era stato
causato dall’imperizia del sanitario durante un intervento di routine di rimozione di
Irene A brosi est.

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costante orientamento di legittimità in tema di nesso causale e dei criteri di riparto

n. R.G. 3976/2014
AC. 05.12.2017
Pres. G. Travaglino
rei. I. Ambrosi

staffe metalliche), tuttavia il CTU, escludendo il nesso causale, si fosse limitato ad
assumere che la sintomatologia dolorosa era ascrivibile ai postumi del sinistro stradale
subito dalla ricorrente, senza “ricondurre con certezza la denunciata sintomatologia ad
una causa precisa”.

meritano un esame congiunto.
Essi sono inammissibili per un duplice ordine di motivi concorrenti.

3.1. In primo luogo, la ricorrente, lamentando l’omissione, l’insufficienza e la
contraddittorietà della motivazione non si adegua al modello legale introdotto dal
nuovo” articolo 360 n.5 c.p.c.. In proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno
chiarito che la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art.
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e
nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un.,
Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass.
civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).Non è neppure
più configurabile il vizio di “contraddittoria motivazione” della sentenza tenuto conto
che il nuovo testo della norma sopra richiamata attribuisce rilievo solo all’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le
rosi est.

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3. I due motivi sopra sinteticamente riassunti, tra loro reciprocamente connessi,

n. R.G. 3976/2014
AC. 05.12.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 6 luglio 2015, Rv. 636030, che ha escluso la
sopravvivenza del vizio di contraddittoria motivazione anche se fatto valere come
ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.).
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. applicabile alle

impugnata con il ricorso in esame, depositata 1’8 gennaio 2013 – il controllo sulla
motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e
della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza e/o della
contraddittorietà.
3.2. In secondo luogo, sono inammissibili nella parte in cui lamentano
formalmente l’erronea applicazione delle norme in tema di adempimento delle
obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale con riguardo all’operato
del Busetto, quelle in tema di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e di
nesso causale ai fini della dimostrazione dell’omessa valutazione del fatto illecito
costituito dal “semplice abbandono della rondella”, per giungere ad un accertamento
del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.
La Corte di appello non ha violato nessuno dei parametri normativi invocati
dalla ricorrente e ha debitamente verificato -secondo le regole poste dalla
responsabilità contrattuale- la non sussistenza del nesso di causalità tra trattamento
terapeutico ed evento dannoso condividendo quanto accertato dal CTU, il quale aveva
affermato che la sintomatologia denunciata dalla perizianda a carico dell’anca destra
doveva considerarsi come conseguenza delle lesioni riportate nel precedente sinistro
stradale subìto e non causalmente correlabile alla permanenza della rondella della vite
di trazione nei tessuti molli della coscia destra. Pertanto accertato, quindi, nella
fattispecie in esame neppure è mai insorto un problema di onere probatorio a carico
della struttura sanitaria e del medico.

lrene Aiibrosi est.

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sentenze pubblicate dopo 1’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia

n. R.G. 3976/2014
AC. 05.12.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

Inoltre, la Corte di appello ha debitamente esaminato le osservazioni del perito
di parte appellante e le ha ritenute generiche rispetto alle risultanze probatorie
esaminate per non aver specificato sia il motivo per il quale avrebbe dovuto essere
sottoposto ad indagine anche il bicipite femorale di sinistra (posto che il lamentato

corpo estraneo sul nervo sciatico avuto riguardo alla posizione dello stesso, distante
dalla sede del corpo estraneo. E’ evidente quindi che la prospettazione della parte,
oltre ad essere generica rispetto alle puntuali osservazioni sviluppate dalla sentenza
impugnata, miri a sostituire le proprie tesi all’apprezzamento motivatamente così
raggiunto dal giudice di merito ed in quanto tale va ritenuta inammissibile.

4. Con il terzo motivo “Violnione e/ o falsa applicazione delle norme di diritto di cui
agli arti. 1218 e 1173 c. c., per omessa valuta ione dell’elemento soggettivo dell’illecito. Omessa
valuta ione della viola ione del principio dell’affidamento da parte del chirurgo e della struttura
sanitaria”, la ricorrente denuncia la motivazione della sentenza impugnata nel punto in
cui ha affermato che solo il positivo accertamento del nesso di causalità fra
l’intervento ed il dedotto danno avrebbe consentito il passaggio logico e cronologico
conseguente relativo alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito. Invoca in
proposito la mancata applicazione dei principi dell’affidamento, del “meccanismo
controfattuale” e della causalità efficiente.

4.1. La censura è, per un verso, infondata e, per l’altro, inammissibile.
Essa è infondata per due ragioni: la prima perché la ricorrente non coglie la ratio

decidendi della sentenza impugnata che, come già sopra meglio ricordato, ha escluso
l’esistenza del nesso eziologico fra la permanenza della rondella della vite di trazione
nei tessuti molli della coscia destra della ricorrente e la sintomatologia denunciata dalla
stessa a carico dell’anca destra; la seconda perché, la denunciata mancata valutazione
dell’elemento soggettivo dell’illecito attiene ad un profilo di merito neppure affrontato

lrene ALibrosi est.

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danno si è manifestato nella coscia di destra) sia la ragione sottesa alla interferenza del

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AC. 05.12.2017
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rel. I. Ambrosi

da parte del giudice di merito, con giudizio a questi riservato ed insindacabile dinanzi
al giudice di legittimità.
E’ pure inammissibile perché priva di decisività in quanto si infrange contro
l’impianto motivazionale della sentenza impugnata che, si ripete, con apprezzamento

il pregiudizio subito e il comportamento negligente, imperito o omissivo del medico
e/o della struttura.
4. Con il quarto motivo “Necessità di Orma della sentenza impugnata per omessa

applica_zione della legge 189 / 2012. Cassaione con rinvio in forma del principio dello ius
superveniens” la ricorrente denuncia come la Corte territoriale non abbia adeguatamente
argomentato sulla esclusione del rinnovo della CTU in relazione all’entrata in vigore
dell’art. 3 del decreto legge n. 158 del 2012 convertito in legge n. 189 del 2012 (cd.
Legge Balduzzi) norma la quale – con “effetto retroattivo” – ha introdotto le linee
guida e le buone pratiche quali criteri per la valutazione dell’attività professionale
svolta dall’esercente la professione sanitaria.
Quest’ultimo motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio

decidendi; per quanto già detto, infatti, la responsabilità professionale è stata esclusa
dalla Corte d’appello non per mancanza di colpa, ma essenzialmente per mancanza di
nesso di causa, e rispetto a tale ragione del decidere è irrilevante stabilire se i medici
abbiano o meno seguito le linee guida.
5. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono
liquidate come da dispositivo.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in relazione agli
altri intimati, atteso che gli stessi non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
Irene 4mbrosi est.

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di merito non sindacabile in questa sede, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra

n. R.G. 3976/2014
AC. 05.12.2017
Pres. G. Travaglino
rel. I. Ambrosi

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla

Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5
dicembre 2017.

controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi

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