Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4020 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4020 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

NOTIFICA
Adempimenti.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EQUITALIA SUD SPA con sede a Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, per delega in calce al ricorso, dall’Avv.
Enrico Fronticelli Baldelli, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Cavalier D’Arpino n.8 RICORRENTE
CONTRO
GREGORI ANTONELLA residente a

Poggio Mirteto,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
controricorso, dall’Avv. Renato Macro, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Viale Mazzini,
CONTRORI CORRENTE

6

Nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
AVVERSO

INTIMATA

Data pubblicazione: 20/02/2014

la sentenza n.200/02/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 02, in data 13.06.2011,
depositata il 30 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Sentito, per la contribuente, l’Avv. Stefano Teno per
delega del difensore;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18773/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 200/02/2011 in data 13.06.2011, depositata il 30
giugno 2011,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 02, ha accolto l’appello
della

contribuente

e

dichiarato

l’illegittimità

dell’intimazione di pagamento della Concessionaria
Equitalia Gerit Spa, emessa sulla base di precedente
cartella,

per

di

difetto

notifica.

Affida

l’impugnazione ad un mezzo.
2) La contribuente Gregori, resiste con controricorso,
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, comunque, il
rigetto della impugnazione, mentre l’intimata Agenzia
non ha svolto difese in questa sede.
2

Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.

3) La questione posta dal ricorso sembra doversi
esaminare alla luce di principi espressione di
consolidato orientamento giurisprudenziale.
stato

affermato

che

notificazione

la

dell’impugnazione eseguita in un luogo diverso

da

quello prescritto, ma non privo di un astratto

nullita’,

non

determina la

il destinatario,

con

collegamento

già

l’inesistenza

n.2745/2005) della

notifica,

sanata con effetto

“ex tunc”

(Cas.12908/2007,

che,

per raggiungimento

dello scopo, sia mediante la sua
sia

mediante

la

pertanto, e

costituzione

rinnovazione,
in

giudizio

dell’intimato, cui la notificazione stessa era
diretta, ancorche’ dopo la scadenza del termine per
proporre controricorso, e anche se effettuata al solo
fine di eccepire la nullita’ (Cass. n.15190/2005,
n.15530/2004, n.10637/2011, n.1156/2008).
Si è pure ritenuto, in tema di notificazione a mezzo
posta, che difettando apposite previsioni della
disciplina postale, non deve essere redatta alcuna
relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso
di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo
del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di
3

E’

cui all’art.1335 c.c, superabile solo se il medesimo
dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizio (Cass.
n.9111/2012, n.2288/2011, n.1056/2010, n.15948/2010).

con

i

richiamati

principi,

avendo

dichiarato

l’illegittimità dell’avviso di intimazione di pagamento
notificato sulle istanze della Concessionaria, a motivo
che la notifica dell’atto presupposto era stata
effettuata a mani del portiere dello stabile e, pure,
del fatto che la relazione dell’ufficiale postale non
conteneva

dell’espletamento

l’attestazione

degli

adempimenti previsti dall’art. 139 cpc.
5) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere
trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
sulla base dei trascritti principi, con l’accoglimento
del ricorso della Concessionaria Equitalia Sud Spa, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
4

4) Nel caso, la decisione della CTR non appare in linea

Collegio condivide, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al

giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Presidente

riesame e quindi deciderà nel merito e sulle spese del

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