Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4020 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29961 – 2018 R.G. proposto da:

UNICREDIT LEASING s.p.a. – c.f. (OMISSIS) – in persona del

procuratore speciale C.L.R., rappresentata e difesa

in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato

Bruno Guaraldi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.

Avezzana, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Matteo Acciari;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto dei 21/22.2.2018 della corte d’appello di Torino,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 settembre 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Torino depositato in data 1.12.2017 la “Unicredit Leasing” s.p.a. (già “Findata Leasing” s.p.a.) si doleva per l’eccessiva durata del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., fallimento dichiarato dal tribunale di Alessandria con sentenza del 10.10.1997, chiuso con Decreto del 4.4.2016 ed al cui passivo era stata ammessa per il credito di Lire 14.991.386.

Chiedeva condannarsi il Ministero della Giustizia a corrisponderle un equo indennizzo.

2. Con Decreto dei 28 dicembre 2017/3 gennaio 2018, all’esito dell’acquisizione della visura camerale storica della società fallita, da cui si evinceva l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese in data 9.5.2016 del decreto di chiusura del fallimento, il consigliere designato rigettava il ricorso, in quanto proposto tardivamente, decorso il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, a far data dal 24.5.2016, di sopravvenuta definitività – per omessa proposizione del reclamo – del decreto di chiusura del fallimento “presupposto”.

3. La “Unicredit Leasing” s.p.a. proponeva opposizione.

Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

4. Con Decreto dei 21/22 febbraio 2018 la corte di Torino rigettava l’opposizione.

4.1. Reputava la corte, nel solco della pronuncia n. 279/2010 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.Fall., art. 119, comma 2, nella formulazione, applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alla “riforma” fallimentare, che, qualora al creditore concorsuale non sia stata data comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di chiusura, il termine per proporre reclamo ben può decorrere dalla iscrizione dello stesso decreto nel registro delle imprese.

Reputava quindi che in dipendenza dell’iscrizione nel registro delle imprese il decreto di chiusura era divenuto definitivo alla scadenza – 24.5.2016 – del termine di quindici giorni per proporre reclamo, sicchè il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, era a sua volta ampiamente decorso alla data dell’1.12.2017, di del deposito del ricorso per equa riparazione.

5. Avverso il decreto dei 21/22.2.2018 ha proposto ricorso la “Unicredit Leasing” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese (lo si rimarca, tenuto conto che in memoria la ricorrente ha ingiustificatamente parlato di controricorso del Ministero).

La ricorrente ha depositato memoria.

6. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 6, par. 1, C.E.D.U., all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.; la violazione e/o la falsa applicazione della L.Fall., art. 17, comma 1, e L.Fall., art. 119, comma 2, e dell’art. 2193 c.c.; la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3.

Deduce che il creditore ammesso al passivo, alla stregua dell’elaborazione della giurisprudenza costituzionale, ha diritto di ricevere la comunicazione ovvero la notificazione del decreto di chiusura del fallimento.

Deduce che il decreto di chiusura giammai le è stato comunicato o notificato; che dunque il termine applicabile è quello di cui all’art. 327 c.p.c., ovvero, ratione temporis, il termine “lungo” annuale a far data dal di – 4.4.2016 – del deposito in cancelleria del decreto di chiusura; che pertanto, considerato altresì il periodo di sospensione feriale dei termini, il ricorso per equa riparazione è stato depositato nel rispetto del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, non può soccorrere l’art. 2193 c.c., siccome disposizione diretta ai terzi, terzi cui non possono essere equiparati i creditori concorrenti.

7. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

8. Va dato atto previamente della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione.

Il decreto della corte d’appello di Torino, depositato il 22.2.2018, non è stato notificato, cosicchè era soggetto ad impugnazione entro il termine “lungo” di sei mesi, termine da maggiorarsi della sospensione feriale (trentuno giorni).

Il decreto della corte di Torino dunque era da impugnare entro il 22.9.2018. E tuttavia il 22.9.2018 era sabato, cosicchè, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 il termine di scadenza si è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, ossia a lunedì 24.9.2018.

Ebbene il ricorso a questa Corte di legittimità è stato inoltrato per la notifica a mezzo del servizio postale, appunto, in data 24.9.2018, ovvero tempestivamente, l’ultimo giorno utile.

9. Si ribadisce che il fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. è stato dichiarato con sentenza del 10.10.1997.

Cosicchè rileva nella fattispecie, ratione temporis, il testo della l.Fall., art. 119, comma 2, nella formulazione – “il decreto (con il quale è dichiarata la chiusura del fallimento) è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte d’appello (…)” – antecedente alle “riforme” di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007.

10. La Corte Costituzionale, con sentenza dei 7 – 23.7.2010, n. 279, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.Fall., art. 119, comma 2, nel testo anzidetto, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla L.Fall., art. 17, anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

11. Ebbene, pur al cospetto della finale prefigurazione di cui alla citata pronuncia del Giudice delle leggi – “ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge” – prefigurazione cui la corte d’appello di Torino ha inteso correlare la presunzione assoluta di conoscenza di cui l’art. 2193 c.c., comma 2 (“l’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta”), questa Corte di legittimità, alla stregua del rilievo per cui dell’avvenuto deposito in data 4.4.2016 del decreto con il quale il tribunale di Alessandria ha dichiarato la chiusura del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., non è stata data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla “Unicredit Leasing” s.p.a., non può che reiterare il proprio insegnamento.

11.1. Ovvero l’insegnamento (ord.) n. 8088 del 21.3.2019, secondo cui, in tema di domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con D.Lgs. n. 5 del 2006 e con D.Lgs. n. 169 del 2007 (è il caso di specie), il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

12. Cosicchè nella fattispecie – in difetto di comunicazione a mezzo raccomandata a.r. – il decreto di chiusura era da reclamare al più tardi entro il 5.5.2017, termine comprensivo pur della sospensione feriale (trentuno giorni).

12.1. Cosicchè, ulteriormente, il ricorso ex lege “Pinto”, a fronte del termine semestrale di decadenza di cui all’art. 4 della stessa legge, termine parimenti da maggiorarsi della sospensione feriale (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493), era da proporre entro il 6.12.2017, termine al quale la ricorrente s.p.a. ha senz’altro ottemperato, atteso che l’iniziale ricorso è stato depositato in data 1.12.2017 (vedi decreto impugnato, pag. 2).

13. In ogni caso va rimarcato che i creditori concorrenti, tali a seguito dell’ammissione al passivo, sono “parti” a pieno titolo della procedura fallimentare, cosicchè non possono esser considerati “terzi”.

Ne discende che, in quanto “parti” e non “terzi”, i creditori concorrenti, pur ai fini del decorso del termine entro il quale il decreto con cui il tribunale dichiara la chiusura del fallimento è reclamabile, non sono esposti all’operatività della presunzione assoluta di conoscenza di cui all’art. 2193 c.c., comma 2, siccome, appunto, presunzione rivolta ai “terzi” (cfr. inoltre Cass. 6.7.2004, n. 12387, secondo cui l’art. 2193 c.c. non opera nell’ambito del processo).

14. In accoglimento del ricorso il decreto dei 21/22.2.2018 della corte d’appello di Torino va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. In dipendenza specificamente dell’accoglimento del ricorso a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), all’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 8088/2019 dapprima citato.

16. Al di là del buon esito del ricorso, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il Decreto dei 21/22.2.2018 della corte d’appello di Torino e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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