Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4020 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 18/02/2011), n.4020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.G., rappresentato e difeso da se medesimo, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno depositata in data 24

novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.G., gia’ difensore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno depositata in data 24 novembre 2009, con la quale e’ stata disposta la correzione degli errori materiali occorsi nel decreto di liquidazione degli onorari emesso dal medesimo Tribunale di Salerno il 3 aprile 2009.

Il ricorrente – con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Salerno e non notificato ad alcuno – propone tre motivi di impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare alla stessa illustrazione dei motivi di ricorso e’ il rilievo della inammissibilita’ del ricorso, in quanto questo ha ad oggetto un provvedimento non ri-corribile per cassazione ma suscettibile di impugnazione con il rimedio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Il ricorrente, invero, ha dedotto che il decreto di liquidazione emesso per l’attivita’ professionale svolta in favore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato il 30 marzo 2009 ha formato oggetto di correzione di errori materiali per effetto del decreto depositato dal medesimo Tribunale di Salerno depositato il 24 novembre 2009. Le sue doglianze sono appuntate avverso questo secondo provvedimento che, pero’, nella stessa prospettazione del ricorrente, non costituisce un provvedimento autonomo, essendo esso destinato ad integrare l’originario decreto di liquidazione.

Si tratta, in ogni caso, di provvedimento emesso dal giudice del procedimento, avverso il quale, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento di correzione degli errori materiali, il difensore avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 e non anche ricorso per cassazione.

Dispone, infatti, l’art. 84 che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore e’ ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170, da presentarsi, entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento, al presidente dell’ufficio giudiziario competente. Solo avverso i provvedimenti resi in sede di opposizione e’ quindi possibile proporre ricorso per cassazione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, i provvedimenti menzionati hanno carattere decisorio e capacita’ di incidere in via definitiva su diritti soggettivi (Cass., sezioni unite penali, 28 maggio 2003, n. 25080). In sostanza, il decreto di liquidazione degli onorari al difensore non e’ definitivo e quindi il ricorso con il quale se ne chiede la cassazione e’ inammissibile (per l’affermazione di tale principio nella giurisprudenza civile con riferimento al decreto di liquidazione delle i8ndennita’ di custodia, v. Cass. n. 22709 del 2010).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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