Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4020 del 15/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 4020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23307/2015 proposto da:

F.M., domiciliato CAVOUR, in ROMA, PIAZZA presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

EDILBERTO VITO GIUSEPPE GIANNINI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso l’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MILENA OLINI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

D.F.F., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1835/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato EDILBERTO VITO GIUSEPPE GIANNINI

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- L’avv. D.F.F., nominata dal Tribunale di Milano curatrice speciale del minore F.A.F.I. su richiesta di P.L.F., propose azione di disconoscimento della paternità del minore, nato (il (OMISSIS)) in costanza di matrimonio tra F.M. e M.D., ma figlio biologico del P. con il quale la M. aveva avuto una relazione extraconiugale nel periodo del concepimento. Alla domanda di disconoscimento si opposero il F. e la M.

2.- Il Tribunale emise sentenza parziale con la quale dichiarò inammissibile l’intervento in causa del P. e sentenza definitiva con la quale dichiarò che il minore non era figlio del F. e che quest’ultimo non era legittimato a chiedere che il minore conservasse il cognome F..

3.- Il gravame del F. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza 28 aprile 2015.

4.- Avverso questa sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la M. si è difesa con controricorso; la curatrice speciale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., e art. 149 c.p.c., comma 3, in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità del processo di primo grado per la tardiva iscrizione della causa a ruolo rispetto al termine di dieci giorni a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica dell’atto di citazione per l’attore, e cioè dalla data di consegna dell’atto, e non dalla ricezione da parte del destinatario.

I motivi in esame sono infondati.

E’ principio consolidato che la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario dell’atto, con il riferimento per il notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell’avvenuta notificazione, poichè il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario (v. Cass. n. 27010/2008, n. 10837 e 11783/2007; Cons. di Stato, sez. 6^, n. 3150/2011). Pertanto, la corte di merito, nel rigettare l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado, correttamente ha escluso che vi fosse stata una violazione del termine (di dieci giorni) per l’iscrizione della causa a ruolo (avvenuta in data 7 luglio 2009) a decorrere dalla data di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario (26 giugno 2009), dovendosi invece avere riguardo alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario (3 luglio 2009).

2.- Con il terzo e quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per avere i giudici di merito formato il proprio convincimento sulla base della deposizione di un teste inattendibile (il P.).

I motivi sono inammissibili poichè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti i giudici d’appello hanno ritenuto fondata l’azione di disconoscimento non sulla base della sola deposizione testimoniale menzionata, ma valorizzando plurimi elementi probatori emersi nel giudizio, tra i quali l’esistenza di una relazione sentimentale con risvolti sessuali tra il P. e la M. nel periodo del concepimento (fine 2003 inizio 2004), confermata da entrambi e dal F., e l’esito della c.t.u. da cui risultava l’incompatibilità biologica del minore con il F..

3.- Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.c., per avere i giudici di merito indagato sull’assenza di rischi per il minore derivanti dall’azione di disconoscimento della paternità, mentre avrebbero dovuto valutare il suo interesse rispetto ad un’azione che aveva l’effetto di travolgere la sua serenità e il suo equilibrio nell’attuale e delicata fase preadolescenziale, con effetti imprevedibili nel contesto familiare e scolastico.

Il motivo è infondato.

3.1.- Ad avviso del ricorrente, al principio del favor veritatis, inteso come prevalenza della verità biologica su quella legale, non potrebbe essere riconosciuto un valore di importanza particolare o preminente, in considerazione del fatto che l’art. 30 Cost., comma 4, (“la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”) ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonchè di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del minore. Questa interpretazione (talora seguita dalla giurisprudenza, v. Cass. n. 20254/2006) non può condurre a fare ritenere che al legislatore ordinario sia stata rimessa, non solo, la scelta discrezionale delle modalità procedurali tramite le quali è consentito ai soggetti interessati di ottenere l’accertamento della verità biologica com’è quella ragionevolmente demandata al curatore speciale del minore nominato dal giudice (art. 244 c.c., u.c.) ma anche il potere di precludere tale accertamento all’esito di valutazioni di opportunità effettuate in astratto e preventivamente.

La stessa sentenza da ultimo citata ha dato atto dell’accentuato favore per la conformità dello status alla realtà della procreazione, chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica, nonchè – si deve aggiungere – nel diritto vivente che ha ne evidenziato il valore di rilevanza costituzionale primaria (v, tra le altre, Corte cost. n. 7/2012 e Cass., sez. 1^, n. 19599/2016).

Infatti, non si può negare l’importanza del legame genetico sotto il profilo dell’identità personale, nella quale sono compresi il diritto di accertare la propria discendenza biologica (Corte Edu, 14 gennaio 2016, Mandet c. Francia) e il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini (Corte cost. n. 278 del 2013). L’imprescrittibilità riguardo al figlio delle azioni di stato (art. 270 c.c., comma 1; art. 263 c.c., comma 2; art. 244 c.c., comma 5) dimostra l’importanza della discendenza biologica e della connessa identità personale, la cui tutela rientra a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla nostra Costituzione, prima ancora che dalle fonti internazionali. La Corte costituzionale ha ritenuto (nell’ordinanza n. 7 del 2012) che “la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il favor minoris, poichè anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997)”.

E’ alla luce di questa complessiva evoluzione normativa e giurisprudenziale che, come rilevato da un’attenta dottrina, dev’essere letto il citato art. 30 Cost., comma 4, così come il terzo comma, la cui portata limitativa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio (nei limiti in cui sia “compatibile con i diritti della famiglia legittima”) è ormai superata dall’evoluzione normativa (v. L. n. 219 del 2012, e D.Lgs. n. 154 del 2013). Come osservato dalla Corte costituzionale, “il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al favor legitimitatis attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l’affermazione della verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini” (Corte cost. n. 170/1999).

3.2.- Nella specie, con riguardo al profilo dell’interesse del minore che non sarebbe stato valutato nella fase della nomina del curatore speciale, si deve dare continuità all’orientamento secondo cui la proposizione da parte del minore infrasedicenne (o, a seguito della riforma, infraquattordicenne) di azione di disconoscimento di paternità postula l’apprezzamento in sede giudiziaria dell’interesse di questi, non potendo considerarsi utile equipollente la circostanza che sia l’ufficio del pubblico ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all’esercizio dell’azione stessa; tuttavia, siffatto apprezzamento trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina – essendo, nel corso di esso, possibile l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, col provvedimento conclusivo, che secondo l’art. 737 c.p.c., ha la forma del decreto motivato, giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell’interesse – ma non anche nel successivo giudizio di merito (v. Cass. n. 71/1994, coerentemente con Corte cost. n. 429/1991). Una diversa interpretazione, in base alla quale la valutazione dell’interesse del minore dovrebbe essere effettuata anche nel giudizio di merito, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di disconoscimento proposta dal curatore, non solo, è priva di basi normative, non essendo prevista dall’art. 244 c.c., u.c., (nemmeno dopo la riforma apportata dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 18, comma 1), ma rappresenterebbe un’inutile duplicazione di una indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore.

In ogni caso, nella specie, la corte di merito ha ampiamente argomentato – con apprezzamento di fatto non censurato con idoneo mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5 – in ordine all’interesse del minore, evidenziando il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a fare presumere il rischio di un concreto pregiudizio, tenuto conto che non era posto in discussione il valore della positiva relazione genitoriale con il padre legale e che non era possibile compiere alcuna valutazione negativa in ordine al profilo del padre biologico, il quale, tra l’altro, aveva dimostrato un serio interesse nei confronti del figlio.

4.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 3, artt. 316 e 320 c.c., in ordine alla sua negata legittimazione a chiedere la conservazione del cognome F. da parte del minore, avendo la corte di merito omesso di valutare che egli aveva la potestà genitoriale sul figlio e che era tenuto a tutelarlo rispetto ai pregiudizi personali e sociali derivanti dal disconoscimento.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha ritenuto che il F. non fosse legittimato a chiedere che il minore conservasse il proprio cognome, a seguito dell’annotazione della sentenza di disconoscimento nell’atto di nascita D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 49, comma 1, lett. o), trattandosi di una decisione spettante esclusivamente al minore interessato, in considerazione della natura personalissima del diritto al nome. E’ una decisione conforme a diritto: il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, comma 3, conferisce solo all'”interessato” la facoltà di “richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”.

5.- Il ricorso è rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11), in considerazione della complessità e novità delle questioni controverse.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo dovuto per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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