Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 402 del 10/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.10/01/2018),  n. 402

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che

1. Nel giudizio di separazione introdotto davanti al Tribunale di Genova da C.J.S. nei confronti di D.A. il Tribunale genovese,. dopo aver pronunciato la separazione, ha respinto le reciproche domande di addebito e rigettato la domanda di assegno di mantenimento della D..

2. La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da D.A. relativamente al rigetto della domanda di assegno rilevando che il matrimonio è durato 28 giorni senza che i coniugi convivessero insieme e senza che si instaurasse una vera comunione materiale e spirituale fra loro. Le parti – ha inoltre rilevato la Corte distrettuale – si accusano reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale. Infatti il C. è alto ufficiale dell’esercito USA e beneficia di gratifiche economiche, conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all’esercito. La D. si è indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si è anche fatta consegnare dal marito la somma di 110.000 dollari in contanti.

3. Ricorre per cassazione D.A. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c.. Sostiene la ricorrente che la brevissima durata del matrimonio (peraltro ascrivibile unicamente al C.) e la mancata instaurazione della convivenza non sono rilevanti al fine di escludere il diritto all’assegno di mantenimento e a sostegno della sua tesi sulla irrilevanza della durata del matrimonio cita la giurisprudenza di legittimità e in particolare la recente pronuncia (Cass. civ. n. 1162 dell’8 gennaio 2017) secondo cui alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti mentre, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento. La ricorrente contesta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui non si era instaurata alcuna effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi e invoca in tal senso la generosa dazione di denaro effettuata dal C..

4. La ricorrente deposita memoria difensiva.

Ritenuto che:

5. La Corte di appello ha espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento ed è pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell’ipotesi eccezionale (cfr. negli stessi termini Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 6164 del 26 marzo 2015) in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Infatti la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della rsussistenzai dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2018

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