Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4019 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4019 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.29.01.2014
Oggetto:REGISTRO
Valutazione meritc

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVV. MASSA FEDERICO in giudizio di persona, ai sensi
dell’art.86 cpc, elettivamente domiciliato nel proprio
studio in Roma, Via degli Avignonesi n.5 RICORRENTE
CONTRO

RiNtWa.0 oio-t u
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona de

rappresentant& pro tempore,

G

et lv AZ€.7
legai

INTIMAT/r

AVVERSO
la sentenza n.104/14/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 14.02.2012,
depositata il 15 febbraio 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.

Data pubblicazione: 20/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18691/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Il contribuente ricorre per cassazione avverso la

il 15 febbraio 2012, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Roma, Sezione n. 14, ha respinto l’appello
dallo stesso proposto, confermando la decisione di
primo grado,

che aveva negato il diritto del

contribuente a fruire delle agevolazioni previste per
l’acquisto della prima casa.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’Agenzia Entrate, non ha svolto difese in questa
sede.
3) La questione posta dal ricorso, peraltro carente
nella

narrativa

in

non

fatto,

sufficientemente

specifico e, quindi, non autosufficiente, si ritiene
possa, in ogni caso, essere esaminata e decisa in base
al pacifico principio secondo cui “La valutazione
degli

e’ attivita’

probatori

elementi

istituzionalmente riservata al giudice di merito, non
se

sindacabile in cassazione
profilo
relativo

della

congruita’

n.12014/2004, n.6556/2004, n.322/2003).
2

sotto

il

della motivazione del
(Cass.

apprezzamento”

non

n.23286/2005,

sentenza n. 104/14/2012 in data 14.02.2012, depositata

4

Nel caso, i Giudici di merito hanno esaminato la
documentazione in atti, segnatamente le relazioni
peritali, e ritenuto che, alla relativa stregua,
l’immobile avesse una consistenza utile complessiva

quale il fabbricato è considerato di lusso e quindi non
rientrante tra quelli ammissibili all’aliquota
agevolata.
La

ricorrente

si

duole,

essenzialmente,

della

violazione e falsa applicazione dell’art.1 della
tariffa parte prima allegata al dpr n.131/1986, 10 del
D.M. 02.08.1969 e del D.M. 04.12.1961, sostenendo che
la normativa applicabile, trattandosi di immobile
edificato nell’anno 1927, debba essere quella
previgente.
4 – Si ritiene, stante l’orientamento giurisprudenziale
(Cass. n. 13064/2006, n. 16366/2008) secondo cui le
caratteristiche dei fabbricati ai fini delle
agevolazioni per la prima casa vanno individuate sulla
base del precitato D.M. del 1969, che sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e
380 bis cpc, con pronuncia che rigetti il ricorso, per
inammissibilità delle doglianze o per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

superiore ai mq.240, estensione limite, superato il

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso del contribuente va
rigettato;
Considerato che nulla va disposto per le spese del
giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014
Il Presidente

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il

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