Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4019 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 19/02/2010), n.4019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 11 presso lo studio dell’Avvocato SALVINI LIVIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CIPOLLA GIUSEPPE

MARIA, giusta Procura Speciale alle liti autenticata nella firma dal

Dott. Alfredo PRETAROLI, Notaio in Chieti, in data 08 settembre 2009

al numero 78724 di repertorio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA, depositata il 21/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

udito per il resistente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA, per delega

Avvocato SALVINI LIVIA, che si riporta agli atti;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, con le quali si chiede

l’accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio

Attilio, si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Chieti impugnava in sede giurisdizionale il silenzio – rifiuto formatosi dopo che aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta, che sarebbe stata versata per errore, all’Ufficio delle imposte di quel capoluogo per l’IRPEG relativa agli anni 1997 e 1998, e cio’ in dipendenza della violazione delle norme sulle agevolazioni tributarie previste per le Fondazioni delle Casse di Risparmio.

L’adita C.T.P. di quella citta’ accoglieva il ricorso con decisione confermata in appello dalla pronuncia della C.T.R. dell’Abruzzo n. 2 del 2003.

In particolare, i giudici di appello ritenevano che la contribuente non fosse tenuta a presentare dichiarazione integrativa in ordine all’errore in cui sarebbe incorsa, per potere invocare il rimborso del maggiore importo versato, dal momento che si trattava di questo, e non di modifica della dichiarazione dei redditi.

Con ricorso notificato il 20 marzo 2004, ed affidato a due mezzi, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno chiesto la cassazione della decisione di appello.

L’intimata, con controricorso notificato il 28.4.2004, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, ed ha depositato memoria.

Con istanza del 29.4.2009, il sostituto Procuratore generale Dott. Martone Antonio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il ricorso del Ministero e’ inammissibile, in quanto esso non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e percio’ non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la societa’ contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalita’ giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del DM. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate.

Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

1) In ordine poi alla posizione dell’altra ricorrente, e cioe’ l’agenzia delle entrate, con il secondo motivo, che viene esaminato prima, avendo esso carattere assorbente, la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, della L. n. 218 del 1990, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 356 del 1990, artt. , 11 e 12, della L. n. 461 del 1998, art. 3, del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 e dell’art. 2195 c.c., nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto la CTR non ha considerato che nessuna prova era stata fornita dall’appellata circa la pretesa attivita’ di carattere sociale in realta’ espletata, aldila’ della mera allegazione formale degli scopi indicati nello statuto, posto che la fondazione controllava la societa’ conferitaria attraverso la nomina degli amministratori; la vigilanza sulla gestione; la negoziazione di titoli finanziari, anche se in misura minoritaria, sicche’ si configurava un’attivita’ prettamente commerciale nei suoi riguardi.

Solo negli anni successivi a quello d’imposta la legislazione, precisamente la Legge Delega n. 461 del 1998, prevedeva che gli enti conferenti potessero beneficiare delle agevolazioni a condizione che in effetti non svolgessero attivita’ di tipo imprenditoriale.

Il motivo e’ fondato.

Invero gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite societa’ per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che li univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati ne’ alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, ne’ agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a meta’ dell’aliquota sull’IRPEG. Infatti la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati ne’ in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, ne’ in via estensiva, poiche’ la sua “ratio” va ricercata nella esclusivita’ e tipicita’ del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale gia’ esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalita’ giuridica di diritto privato, cosi’ estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entita’ della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attivita’ dell’ente creditizio. Ne deriva altresi’ la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di avere svolto un’attivita’ in concreto, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attivita’ di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anziche’ quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 1576 del 22/01/2009, n. 27619 del 2006).

Sul punto percio’ la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

2) Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 nonche’ omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacche la CTR, pur avendo ritenuto che nella specie l’appellata non sarebbe incorsa in alcuna decadenza nel non avere presentato il modulo per la rettifica nel termine per chiedere il rimborso, tuttavia ha omesso di esaminare la questione di merito inerente alla non invocabilita’ dell’agevolazione di che trattasi, poiche’ l’attivita’ svolta da essa, in realta’ si concretava in gestione della partecipazione, quindi avente carattere speculativo.

Il motivo e’ assorbito dalla censura precedente esaminata, e comunque e’ fondato.

Infatti dall’esame dell’atto di appello, possibile anche in questa sede, trattandosi di inosservanza di norme processuali, risulta in realta’ che la questione della non spettanza dell’agevolazione era stata invocata dall’appellante ufficio, senza tuttavia che il giudice del gravame l’avesse delibata.

Ne discende che, comunque trattandosi di questione assorbita, posto che la causa puo’ essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 1, il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, e col rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso.

Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, atteso che si tratta di questione che all’epoca era controversa anche in giurisprudenza, sino alla recente pronuncia delle Sezioni unite.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA