Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4019 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17605/2018 R.G. proposto da:

P.E., c.f. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate che

la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3531 – 6.11/22.12.2017 della corte d’appello di

Perugia;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, depositato in data 11.2.2010 alla corte d’appello di Roma – dichiaratasi incompetente ratione loci – e poi riassunto innanzi alla corte d’appello di Perugia con ricorso depositato in data 9.5.2013 P.E. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso innanzi al t.a.r. del Lazio con ricorso depositato il 12.2.1998 e conclusosi con decreto di perenzione depositato il 12.12.2011.

Chiedeva condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrisponderle un equo indennizzo.

1.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva.

2. Con decreto n. 3531 – 6.11/22.12.2017 la corte d’appello di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 2.542,00, oltre interessi e spese di lite, liquidate in Euro 405,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione.

2.1. Evidenziava – tra l’altro – la corte che nel giudizio amministrativo “presupposto” non era stata depositata l’istanza di prelievo; che siffatta circostanza, con riferimento al caso di specie, ovvero ad ipotesi in cui il giudizio ex lege “Pinto” era stato introdotto in epoca compresa tra il 25.6.2008 ed il 15.9.2010, era atta a determinare l’improponibilità della domanda di equa riparazione con riferimento all’irragionevole durata del giudizio “presupposto” successiva al 25.6.2008.

3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.E.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore dei difensori anticipatari.

3.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito nella L. n. 138 del 2008.

5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014.

Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 2.542,00 – dell’indennizzo liquidato, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

6. Va dato atto – e nei rilievi che seguono resta assorbita ogni valutazione in ordine al secondo motivo di ricorso – che con sentenza n. 34 del 6.3.2019 la Corte costituzionale ha – già – dichiarato l’Illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23 e art. 4 e dal D.Lgs. n. 195 del 2011, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 46 della C.E.D.U..

Più esattamente il testo legislativo dichiarato incostituzionale è il seguente:

“la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”.

Il giudice di rinvio quindi rivaluterà in toto la res litigiosa alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

7. Il decreto n. 3531 – 6.11/22.12.2017 della corte d’appello di Perugia va cassato con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso cassa – assorbita ogni valutazione in ordine al secondo motivo di ricorso – il Decreto n. 3531 dei 6.11/22.12.2017 della corte d’appello di Perugia; rinvia alla stessa corte d’appello in altra composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA