Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4019 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell’avvocato

FASSARI OSVALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZORTEA MASSIMO;

– ricorrente –

contro

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIAMMARCO ENRICO;

– controricorrente –

e contro

T.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 31/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato FEDERICO VECCHIO con delega dell’avvocato CLAUDIO

COGGIATTI difensore del resistente che deposita atto di rinuncia con

accettazione e chiede l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che con atto del 1998, L.G. conveniva di fronte al tribunale di Trento T.S. e B.F. per ottenere la remissione in pristino dei propri fondi in (OMISSIS) su cui costoro avevano realizzato una strada rurale onde ottenere un piu’ agevole accesso ai fondi soprastanti quello del L.; che a sostegno della propria domanda, l’attore aveva premesso di aver acquistato nel 1997 i predetti fondi, su cui insisteva una strada di proprieta’ comunale, dal T., essendo stato indotto a credere che sul fondo oggetto di vendita preesistesse un vincolo comunale che imponeva lo spostamento del tracciato della strada comunale di cui sopra sulla parte nord est dei terreni;

che il contratto di compravendita conteneva una clausola del seguente testuale tenore: “la parte compratrice prende atto che, per accordi intercorsi con il comune di Canal San Bovo, il tracciato dell’attuale strada adiacente all’edificio rurale verra’ spostato”;

che, poiche’ tale espressione era da considerarsi del tutto inidonea a costituire una servitu’, esso attore non aveva neppure inteso assumere nessuna obbligazione a tollerare l’opera altrui;

che si costituiva il solo B., resistendo alla domanda attorea e proponendo domande riconvenzionali;

che, con sentenza del 2003, l’adito Tribunale rigettava la domanda attorea, dichiarava inammissibili le riconvenzionali e regolava le spese:

che proponeva appello il L., cui resisteva il B. e che con sentenza in data 11 – 31.5.2004, la Corte di appello di Trento accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, dichiarava illegittima la costruzione della strada e condannava i convenuti al ripristino del fondo dell’attore, regolando le spese;

che per la cassazione di tale sentenza ha presentato ricorso, sulla base di cinque motivi, il B., mentre il L. ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimalo non ha svolto attivita’ difensiva;

ritenuto che all’odierna udienza il ricorrente ha dichiarato con apposito atto, di rinunciare al proposto ricorso, e il resistente ha accettato la rinuncia, con compensazione delle spese;

che tanto comporta l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, debitamente accettata, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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