Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4019 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 4019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9206-2015 proposto da:

M.P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della CINECORALLO S.A.S. (già S.N.C.), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO LUMINOSO, ANGELO

LUMINOSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso

l’avvocato MARCO ROSSI, rappresentata e difesa dagli avvocati MONICA

MARRAS, CARLO MASSACCI, CARLO ATZORI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

A.A., C.M.V., M.M.;

– intimati –

Nonchè da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA POGLIANI, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.P., ARCO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 401/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la controricorrente ARCO S.r.l., l’Avvocato CARLO ATZORI

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei primi sette motivi

di ricorso, per l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi

ottavo e nono del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1998 il signor M.P., in proprio e quale legale rappresentante della Cinecorallo s.n.c., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 25 giugno 1998 dal presidente del tribunale di Cagliari per il pagamento della somma di L. 153.790.324 a titolo di compenso dovuto al sig. A.A. per la sua opera di liquidatore, di nomina giudiziale, della predetta società.

Costituitosi ritualmente, l’Angius eccepiva l’improponibilità dell’opposizione e, nel merito, la sua infondatezza.

Con sentenza 5 settembre 2007 il Tribunale di Cagliari rigettava l’opposizione, con condanna del M. alla rifusione delle spese di lite.

Il successivo gravame era accolto, in parte, dalla Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 16 giugno 2014: con revoca del decreto ingiuntivo e condanna del M. al pagamento in favore dell’ A. della minor somma di Euro 47.768,03, oltre gli interessi legali.

La corte territoriale motivava:

– che il provvedimento di nomina del liquidatore emesso dal presidente del tribunale di Cagliari l’11 marzo 1996 era motivato dalla causa di scioglimento della società dovuta ai gravi dissidi tra i soci, ammessi dallo stesso sig. M.P.;

– che la successiva revoca sarebbe dovuta seguire, quindi, nelle forme di un giudizio contenzioso ordinario, eventualmente mediante misura cautelare;

– che la revoca disposta, invece, con provvedimento di volontaria giurisdizione, in data 11 dicembre 1997, dal presidente del tribunale di Cagliari aveva efficacia solo ex nunc nei confronti del liquidatore, restato quindi legittimamente in carica fino a tale data;

– che a carico di quest’ultimo non era ravvisabile alcun inadempimento, dal momento che la contrarietà alla vendita dell’immobile costituente l’unico cespite della società era stata manifestata dal solo sig. M., ma non pure dagli altri due soci, e non avrebbe giustificato, quindi, il blocco dell’attività di liquidazione;

– che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata, l’operato dell’ A. appariva improntato a diligenza e correttezza gestoria;

– che le contestazioni in punto quantum debeatur – in parte inammissibili, perchè tardivamente esposte solo in comparsa conclusionale ed in memoria di replica – erano fondate, per contro, in ordine alla determinazione del compenso, operata tramite applicazione indiscriminata della percentuale massima e con ulteriori maggiorazioni ex artt. 5 e 6 della tariffa professionale: da ritenere ingiustificate, tenuto conto che l’attività si era risolta nella vendita dell’unico bene immobile di proprietà della società.

Avverso la sentenza il M. proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi e notificato il 24 marzo 2015.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 131, 135, 737, 739, 741, 742 e 749 c.p.c. nella ritenuta illegittimità del decreto di revoca del liquidatore;

2) la violazione degli art. 741 e 742 c.p.c. nella parte in cui si affermava che il presidente del Tribunale di Cagliari non avrebbe potuto pronunziarsi sull’istanza di revoca, essendo, all’epoca, prevalente l’orientamento giurisprudenziale che riconosceva natura decisoria al provvedimento di nomina;

3) la violazione degli artt. 2272 e 2275 c.c. nella ritenuta legittimità del primo decreto presidenziale dell’11 marzo 1996, con cui era stato nominato un liquidatore, in considerazione dei gravi contrasti tra i soci;

4) la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 737, 741 e 742 c.p.c. ancora in ordine alla ritenuta illegittimità del provvedimento di revoca del liquidatore da parte del presidente del Tribunale di Cagliari;

5) la violazione degli artt. 131, 134, 737, 741 e 742 c.p.c. nella parte in cui si era negata efficacia retroattiva al decreto di revoca del liquidatore;

6) l’omesso esame di un fatto decisivo, nel far salvo il diritto al compenso del liquidatore, pur dopo la revoca della sua nomina: senza considerare che egli non era terzo, bensì parte del provvedimento revocato, non in buona fede, essendo a conoscenza delle contestazioni dell’amministratore revocato;

7) la violazione degli artt. 183, 190, 339, 342 e 345 c.p.c. e art. 2697 c.c. nella ritenuta inammissibilità, per tardività, delle eccezioni in senso lato formulate nella comparsa conclusionale d’appello;

8) l’omesso esame delle contestazioni in ordine ai compensi liquidati per gli atti posti in essere dal liquidatore dopo la sua revoca;

9) la violazione degli artt. 1713, 1720, 1722, 2275 e 2276 c.c. per il riconoscimento di attività prestate dal dr A. dopo il decreto di revoca dalla carica di liquidatore.

Resistevano con distinti controricorsi l’Arco s.r.l., acquirente dell’immobile venduto dal liquidatore e parte di un processo riunito avente ad oggetto l’impugnazione di tale contratto, nonchè il dott. A., che proponeva altresì ricorso incidentale in unico motivo, deducendo l’illegittima riduzione del compenso operata dalla Corte d’appello di Cagliari.

All’udienza del 18 ottobre 2016 il Procuratore generale ed il difensore dell’Arco s.r.l. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale con cui si censurano i riferimenti, in sentenza, alla legittimità del provvedimento di nomina del liquidatore e, per contro, all’irritualità della successiva revoca, con decreto del presidente del tribunale di Cagliari. Si tratta di rilievi incidentali, contenuti nell’iter argomentativo della motivazione, che non incidono sulla ratio decidendi: valendo, solo, come obiter dictum, nell’ambito di un inquadramento concettuale in tema di poteri del presidente del tribunale a fronte di un’istanza di nomina del liquidatore, ex art. 2275 c.c.. Non senza notare, comunque, come i rilievi della corte d’appello appaiano esatti: sotto il duplice profilo dell’ammissibilità della nomina, previa indagine sommaria, incidenter tantum, dei presupposti dello scioglimento della società, insuscettibile di tradursi in giudicato e, come tale, non soggetta a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma rimovibile con un giudizio ordinario promosso dai soci che vi abbiano interesse (Cass., sez. unite, 26 luglio 2002, n.11.104; Cass., sez. 6 – 1, 7 luglio 2011 n. 15.070).

Pure infondato è il motivo n. 5, con cui si lamenta la violazione della legge processuale nel diniego dell’efficacia retroattiva del decreto di revoca del liquidatore.

E’ vero che l’atto di revoca, in tesi generale, presenta un’anfibologia semantica: risolvendosi, talvolta, in effettivo annullamento ex tunc (come ad esempio, la revoca del decreto ingiuntivo, in seguito all’accoglimento dell’opposizione, ex art. 645 c.p.c.), ed in altri casi nella caducazione ex nunc di un provvedimento, se motivata con il mutamento dei presupposti, in fatto o in diritto, che ne avevano giustificato l’emissione.

Resta però il fatto che un decreto di revoca emanato dal presidente del tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, è ontologicamente inidoneo ad accertare un’eventuale situazione di invalidità pregressa; anche a prescindere, nella specie, dal problema pregiudiziale della sussistenza stessa del potere di revoca. In nessun caso, dunque, avrebbe potuto destituire di legittimità atti del liquidatore eseguiti in costanza di incarico giudizialmente conferito. Principio, questo, di carattere generale, di cui si può ravvisare un esempio analogico nella L. Fall., art. 18, penultimo e u.c., in tema di revoca della dichiarazione di fallimento.

Resta assorbito dalle predette considerazioni il sesto motivo; che partiva, comunque, dall’erroneo presupposto che la malafede del liquidatore nel porre in esecuzione il suo incarico potesse dipendere dalle contestazioni della parte, del tutto recessive rispetto al provvedimento giudiziale di nomina.

Anche il settimo ed ottavo motivo, volti a contestare la dichiarata inammissibilità delle deduzioni proposte in comparsa conclusionale sull’entità del compenso, appaiono infondati.

La cognizione del giudice deriva dall’efficacia devolutiva dell’impugnazione (art. 342 c.p.c.): come si evince dall’art. 345 c.p.c., comma 2, che consente alla parte – e non al giudice, implicitamente – di sollevare nuove eccezioni di merito che siano rilevabili d’ufficio. Poichè il M. era parte appellante, aveva l’onere, quindi, di tradurre compiutamente in motivi di gravame tutte le censure che intendesse muovere in punto an e quantum debeatur.

Il nono motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non indicando specificamente quali attività di liquidazione sarebbero state eseguite dopo il decreto di revoca ed in quale atto processuale esse siano state contestate, tempestivamente, nei gradi di merito. E tutto ciò, a prescindere dalla necessaria proposizione di un giudizio contenzioso per l’accertamento dell’inesistenza della causa di scioglimento della società, con conseguente revoca del liquidatore nominato.

Il ricorso incidentale è inammissibile, involgendo censure di fatto, volte ad un riesame nel merito del compenso dovuto, che non può trovare ingresso nella fase di legittimità.

Entrambi i ricorsi devono essere quindi respinti, con compensazione delle spese processuali tra M. ed A., in ragione della reciproca soccombenza; così come tra M. ed Arco s.r.l., in ragione dell’estraneità di quest’ultima alle ragioni del contendere.

PQM

Rigetta entrambi i ricorsi con compensazione delle spese di giudizio;

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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