Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4018 del 20/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4018 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

NOTIFICA Effetti
notificato e
notificante.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
DI SANO SIMONA residente a Milano, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avvocato Mario Martinelli, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Adelaide
Ristori,

38,

CONTRORICORRENTE

AVVERSO
la sentenza n.118/06/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 06, in data
26.04.2012, depositata il 17 maggio 2012;

’74o

Data pubblicazione: 20/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 29 gennaio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per la contribuente, l’Avv. M. Martinelli;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.18587/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 118/06/2012 in data 26.04.2012, depositata il 17
maggio 2012,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 06, ha dichiarato
inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, in quanto
proposto dopo la scadenza del prescritto termine di
legge. Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) La contribuente, giusto controricorso, ha dichiarato
di rimettersi alle valutazioni della Corte, mentre
l’intimata Equitalia Nord spa non ha svolto difese in
questa sede.
3)

La questione posta dai motivi del ricorso, va

esaminata alla stregua del quadro normativo di
riferimento e dei principi desumibili da pregresse
pronunce della Corte di Cassazione.
3 bis) In particolare, la decisione impugnata appare in
stridente contrasto con il principio generale secondo
2

Non è presente il P.M.

cui “In tema di notificazioni, a seguito delle
477 del 26

sentenze della Corte costituzionale n.
e n.

28

del

principio

costituisce
nell’ordinamento

processuale

23

gennaio 2004,

ormai

recepito

civile

che

notificazione a mezzo del servizio postale

la
si

perfeziona, per il notificante, al momento della
consegna dell’atto
che

possa

all’ufficiale giudiziario, senza

ritenersi attribuito

al

giudice

un

potere, assolutamente discrezionale, di verificare,
di volta in volta, se il piego sia stato consegnato,
o meno, all’ufficiale giudiziario, in termini
tali

da

rendere concretamente

possibile

il

perfezionamento dell’iter notificatorio nel termine
di legge. Pertanto, la verifica, in concreto, del
rispetto di termini perentori, quali quelli per la
proposizione di impugnazioni, deve ritenersi rimessa a
criteri obiettivi – come, per l’appunto, quello della
consegna del plico all’ufficiale giudiziario, senza che
possano operare valutazioni discrezionali e soggettive
del giudicante o del destinatario dell’atto notificato”
(Cass. n.15809/2005, n.8447/2005, n.5967/2005).
4)Infatti, i Giudici di appello, hanno ritenuta tardiva
la notifica dell’appello, ritenendo che la stessa fosse
avvenuta il 14 dicembre 2011, omettendo del tutto di
3

novembre 2002

considerare che l’invio del plico postale raccomandato,
contenente l’atto giudiziario, era stato effettuato il
precedente 06.12.2011, giusto avviso n. 13975588736 3, acquisito in atti e, quindi, – tenendo conto della

15 settembre 2011,- entro il termine decadenziale
semestrale, rispetto alla data del deposito della
decisione impugnata, avvenuto il 29 aprile 2011.
5) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere
trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
sulla base del trascritto principio, con l’accoglimento
del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà
al riesame e, quindi, deciderà nel merito e sulle spese
del giudizio, offrendo congrua motivazione;
4

sospensione feriale dei termini dall’01 agosto 2011 al

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Il Pres ente

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014

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