Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4018 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10040/2018 R.G. proposto da:

V.F., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Valerio Flacco, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe

Caputo che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Maddalena

Maccarone lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 9110 dei 17.7/20.10.2017 della corte d’appello

di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Roma depositato in data 20.12.2016 V.F. si doleva per l’irragionevole durata – complessivamente pari ad undici anni – del processo penale all’esito del quale era stato condannato per il delitto p. e p. dall’art. 648 c.p. e chiedeva condannarsi il Ministero della Giustizia a corrispondergli un equo indennizzo.

2. Con decreto del 27.1.2017, comunicato il 3.2.2017, il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero il pagamento dell’importo di Euro 1.600,00, oltre interessi e spese di lite con distrazione.

3. V.F. notificava in data 6.4.2017 al Ministero il suddetto decreto.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

V.F. resisteva.

4. Con decreto n. 9110 dei 17.7/20.10.2017 la corte d’appello di Roma dava atto della tardiva notifica dell’ingiunzione ed, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava inefficace e revocava il decreto opposto.

5. Avverso il decreto n. 9110/2017 ha proposto ricorso V.F.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore dei difensori anticipatari.

6. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale.

7. Il ricorrente ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

8. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5,artt. 3,24,111 e 117 Cost. e dell’art. 6, par. 1 e art. 13 C.E.D.U..

Deduce che la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2 – “il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta” – specificamente alla stregua della prefigurazione finale, ove al mancato rispetto di una norma processuale è correlata l’estinzione di un diritto sostanziale, è da reputare incostituzionale, siccome in contrasto con primarie disposizioni comunitarie e dunque – tra gli altri – con l’art. 117 Cost., e comunque è da interpretare in modo conforme alla disciplina comunitaria.

9. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, in relazione all’art. 47 della “Carta di Nizza”.

Deduce che l’art. 47 della “Carta di Nizza”, assimilabile all’art. 6 della C.E.D.U., è norma di immediata applicazione, sicchè il giudice nazionale può senz’altro disapplicare, senza sollevare l’incidente di costituzionalità, la norma interna, ancorchè successiva, in contrasto con lo stesso art. 47, ossia, nella fattispecie, la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, nella parte in cui prevede che “la domanda di equa riparazione non può essere più proposta”.

10. I motivi del ricorso principale sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina congiunta; ambedue i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

11. Un aspetto va immediatamente rimarcato.

Con ambedue gli esperiti mezzi il ricorrente principale a rigore non si duole della declaratoria di inefficacia da parte della corte distrettuale dell’ingiunzione già pronunciata dal consigliere designato. Si duole propriamente dell’impossibilità di riproporre la domanda di equa riparazione (“quello che è qui in discussione non è l’inefficacia del decreto a seguito della tardiva (o mancata) notifica ma è l’impossibilità di riproporre la domanda”: così ricorso principale, pag. 8; “con la L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, u.p., il diritto del singolo risulta vanificato (…)”: così ricorso principale, pag. 10).

E tuttavia, in questi termini, inevitabili sono i rilievi che seguono.

12. La questione di legittimità costituzionale veicolata dal primo motivo non è in questa sede “rilevante” (cfr. Cass. sez. lav. 1.7.1983, n. 4446, secondo cui il giudice, dinanzi al quale sia sollevata la questione di legittimità costituzionale di una norma, ha l’obbligo non soltanto di delibare la non manifesta infondatezza della questione, ma anche di valutare la rilevanza della questione stessa nella controversia al suo esame, nel senso che questa non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, la quale, costituendo un antecedente logico – giuridico necessario per la decisione della causa, deve perciò configurarsi come una vera e propria questione pregiudiziale).

Più esattamente in questa sede la domanda di equa riparazione è stata “proposta”, non “riproposta”. Cosicchè la quaestio concernente la legittimità costituzionale dell’inciso finale della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, potrà, se del caso, rivestir “rilevanza” in ipotesi, appunto, di riproposizione della domanda di equa riparazione correlata alla pretesa irragionevole durata del processo penale all’esito del quale V.F. è stato condannato per il delitto di cui all’art. 648 c.p..

12.1. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo ulteriore per cui questo Giudice ha già avuto modo di opinare nel senso della manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis de qua agitur (cfr. Cass. 1.2.2017, n. 2659, secondo cui nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, comporta l’inefficacia dello stesso e l’improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2; peraltro, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto sistema delineato dalla disciplina novellata, per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost., in quanto il ricorrente ha la possibilità di scegliere tra la proposizione dell’opposizione nel termine di cui all’art. 5 ter e la sostanziale acquiescenza all’accoglimento parziale, che impone, tuttavia, di notificare ricorso e decreto nel termine di cui all’art. 5, comma 2).

13. Analogamente non ha valenza in questa sede l’invocata – con il secondo mezzo – disapplicazione dell’inciso finale della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2: la possibilità di disapplicazione avrà motivo di prospettarsi e rivestirà, se del caso, “rilevanza” all’esito della riproposizione della domanda di equa riparazione de qua agitur.

14. La disamina dei motivi tutti del ricorso incidentale resta in ogni caso

– ovvero ancorchè il ricorso incidentale non sia stato esperito in via condizionata

– assorbita nel rigetto del ricorso principale.

15. V.F., giacchè soccombente, va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (n sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbita la disamina dei motivi tutti del ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale, V.F., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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