Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4018 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 4018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.V., Elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n.

38, nello studio Genovese – Mancini – Di Giovanni; rappresentato e

difeso dall’avv. Marco Zummo (pec: marco.zummo-hotmail.it), giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONREALE, Elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Gracchi, n. 187, nello studio dell’avv. Giovanni Magnano di San Lio;

rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rizzuto, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.S., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1494,

depositata il 27 settembre 2010;

sentita la relazione svolta alla pubblica udienza dell’il ottobre

2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentiti per il controricorrente l’avv. Rizzuto;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 27 aprile 2005 il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Monreale, ad istanza dell’arch. A.V., per il pagamento della somma di Lire 304.124.464, a titolo di compenso per la progettazione e direzione dei lavori dello “Studio di fattibilità per la valorizzazione turistica della Città e del territorio di Monreale”.

1.1 – Veniva in particolare ritenuto che il rapporto di natura professionale non fosse stato validamente costituito, in quanto il disciplinare allegato alla delibera di conferimento dell’incarico, sottoscritto dall’ A. e da altri tecnici incaricati, recava la firma del responsabile del procedimento, Ing. B., ma non del Sindaco, al quale spettava la rappresentanza dell’ente pubblico.

Si aggiungeva che detta delibera, che costituiva un atto a rilevanza interna, non era mai stata approvata dall’organo tutorio, che, anzi, ne aveva annullato una precedente, di analogo contenuto, per aver riscontrato che l’arch. A. aveva in corso altri incarichi affidatigli dallo stesso Comune.

1.2 – Venivano inoltre dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, nonchè improponibile l’azione di indebito arricchimento, in quanto il professionista avrebbe potuto proporre domanda nei confronti dei funzionari che avevano consentito la prestazione.

1.3 – Il Tribunale, infine, dichiarava inammissibili le domande proposte dal Comune nei confronti degli amministratori – chiamati in giudizio “iussu iudicis” – nonchè assorbite le questioni sottese alle chiamate in garanzia nei confronti di varie compagnie assicuratrici.

1.4 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo, in primo luogo, che l’annullamento della prima delibera in sede di controllo comportava la nullità radicale dell’accordo eventualmente concluso, cui – si aggiungeva – non poteva sopperire la successiva Delib. 27 maggio 1999, meramente iterativa di quella invalidata ed inoltre non sottoposta a controllo di legittimità.

1.5 – Ha altresì osservato la corte distrettuale che la natura meramente interna della delibera della giunta municipale e che la sua intrinseca invalidità – anche per la sostanziale carenza di copertura finanziaria – erano assorbenti rispetto alla questione della validità della delega in favore del funzionario a sottoscrivere l’atto in luogo del Sindaco.

1.6 – E’ stato confermato infine il giudizio di inammissibilità in merito alla domanda, proposta dall’opposto, fondata sulla responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico.

1.7 – Per la cassazione di tale decisione l’arch. A. propone ricorso, affidato ad unico e articolato motivo, cui il Comune resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico e articolato motivo su deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 55 nonchè contraddittoria ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente preso in considerazione l’invalidità della Delib., già annullata in sede di controllo, n. 158 del 1999, senza considerare che l’incarico scaturiva dalla successiva Delib. n. 281, da ritenersi valida oltre che immediatamente esecutiva, nè avente efficacia meramente interna, essendo ad essa allegato il disciplinare di incarico. La sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento sarebbe idonea, in quanto riferibile a soggetto legittimato a rappresentare l’amministrazione, a esternare la volontà della stessa.

Si aggiunge che nessuna nullità deriverebbe dall’eventuale indisponibilità dei fondi di copertura finanziaria, in quanto nella specie ricorrerebbe il requisito richiesto dalla L. n. 142 del 1990, art. 55 ovvero l’attestazione da parte dell’ente della copertura finanziaria.

3 – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità dei profili di censura inerenti ai dedotti vizi motivazionali, in quanto non vengono in rilievo delle questioni in merito alla ricostruzione della vicenda sotto il profilo fattuale, ma soltanto temi di natura squisitamente giuridica.

Sotto tale profilo va rilevato che il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

4 – Per quanto attiene al primo aspetto, deve rilevarsi che la Corte di appello, dopo aver evidenziato che la prima Delib. 16 marzo 1999, n. 158 era stata annullata dal Co.re.co. sia perchè era stato violato l’art. 26 ter del regolamento comunale dei contratti (che imponeva la predisposizione di un albo professionale, cui attingere per il conferimento di specifici incarichi), sia in considerazione di altri incarichi già affidati agli stessi professionisti, ha rilevato che la successiva Delib. 27 maggio 1999, n. 281 meramente iterativa di quella invalidata, quindi “elusiva del controllo negativo”, non poteva sopperire alla nullità della prima. Tale ragione della decisione, comportante la sostanziale disapplicazione del secondo provvedimento, e non priva del carattere di autonomia, non risulta attinta da alcuna censura.

5. Deve in ogni caso rilevarsi come la questione testè indicata assume carattere decisivo e assorbente, in quanto, refluendo la nullità della delibera sul disciplinare di incarico, la questione della validità o meno della delega a sottoscrivere tale atto, contenuta nella suddetta delibera ed in favore del responsabile dell’UTC, assume carattere recessivo in conseguenza del giudicato formatosi sulla prima “ratio decidendi”.

6. Vale bene, anche per completezza di esposizione, ribadire il principio secondo cui la rappresentanza legale dei Comuni spetta al Sindaco, al quale soltanto è consentito delegare, a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni (cfr. proprio in riferimento alla Regione siciliana, Cass., 8 febbraio 2008, n. 3029; in generale, Cass., 9 settembre 2011, n. 18564).

7. Deve quindi riaffermarsi il principio di diritto secondo cui i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere (Cass., 20 marzo 2014, n. 6555).

8. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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