Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4017 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 16/02/2021), n.4017
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1246-2019 proposto da:
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PINGUE,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, NONCHE’ DELLA SOCIA
ACCOMANDATARIA D.F.L., in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 4, presso
lo studio dell’avvocato DANIELE SACRA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO LIGNOLA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 29139/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a. (breviter AHID) ricorre per cassazione contro il decreto 21-11-2018 col quale il tribunale di Napoli ha accolto solo parzialmente la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.a.s. e dell’accomandataria D.F.L.;
la curatela ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la causa è stata avviata alla trattazione camerale a seguito dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla curatela;
in proposito il collegio reputa la soluzione non manifesta;
in particolare, per le conseguenze in tema di tempestività del ricorso, è opportuno approfondire in pubblica udienza il significato che, nella disposizione speciale di cui alla L. Fall., art. 99, u.c., (secondo cui il decreto col quale il collegio decide sull’opposizione allo stato passivo “è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione”), sembra attribuibile alla comunicazione siccome avente (anche) un fine di notifica, in ossequio alla funzione acceleratoria del procedimento; oltre che il nesso intercorrente col profilo che in alcune decisioni di questa Corte associa, in termini più generali, la non necessità della comunicazione del provvedimento decisorio alla lettura del provvedimento medesimo in udienza.
PQM
La Corte dispone rimettersi la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021