Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4016 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4016 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 11285-2015 proposto da:
GREEN NETWORK SPA , in persona del presidente del
C.d.A. ing. PIERO SAULLI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO BONA, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2017
2391

OMNIA ENERGIA SPA , in persona dell’amministratore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI, 28, presso
lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCAVALLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

1

Data pubblicazione: 20/02/2018

ALESSANDRA MORCAVALLO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1273/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2015;

di consiglio del 04/12/2017 dal Consigliere Dott.
ANNA MOSCARINI;

t

udita la relazione della causa svolta nella camera

FATTI DI CAUSA
Green Network S.p.A. ricorre contro la Omnia Energia S.p.A. per la
cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del
23/2/2015 che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da
Omnia Energia, ha dichiarato non dovuto dalla stessa società

della stessa somma e condanna della Green Network a pagare ad
Omnia Energia la somma di C 15.000 oltre interessi.
Originariamente la Green Network S.p.A. aveva chiesto ed ottenuto,
dal Tribunale civile di Roma, il decreto ingiuntivo nei confronti di
Omnia Energia S.p.A. per l’importo di C 764.271,03 per fatture non
pagate relative a fornitura e trasporto di energia elettrica.
La Omnia Energia, opponendosi al decreto, eccepì il difetto di
legittimazione attiva della Green Network per intervenuta cessione
del credito a C.B.I. Factor S.p.A. e dedusse, nel merito, di aver
effettuato vari pagamenti e di aver ridotto il debito per circa la metà
dell’importo, maggiorato di C 62.162,02 a causa dell’errata
fatturazione relativa al cliente Sayonara s.r.l.
La Omnia Energia svolse anche una domanda riconvenzionale per la
condanna di Green Network S.p.A. al risarcimento dei danni nella
misura di C 73.830, di cui 50.000 per danni all’immagine.
La Green Network si costituì in giudizio resistendo alla domanda
riconvenzionale e dedusse di aver riacquistato il credito e di essere in
possesso della legittimazione ad agire; affermò di aver ulteriormente
ridotto il debito ammontante ad C 62.162,02.
La Green Network S.p.A. produsse altresì prova di aver fornito
l’energia a Sayonara s.r.l. e resistette alla domanda riconvenzionale
di Omnia Energia.
Il Tribunale di Roma rigettò l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva di Green Network, ritenne esistente il credito della medesima

l’importo di C 62.162,02 con rigetto della domanda di pagamento

per la fornitura in favore di Sayonara s.r.l. di energia elettrica per
l’importo di C 62.162,02; accertò l’esistenza di un danno all’immagine
commerciale di Omnia Energia, da liquidarsi in via equitativa in C
15.000 e computò gli interessi di mora dovuti all’attrice a decorrere
dalle date di scadenza dei pagamenti, con revoca del decreto

dalle parti, e condanna di Omnia Energia a pagare in favore di Green
Network la somma di C 47.162,02.
La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma che ha
negato l’obbligo di Omnia Energia di pagare l’importo di C 62.162,02,
dichiarato non sussistere i presupposti per la compensazione;
dichiarato dovuta ad Omnia Energia la somma di C 15.000 oltre
interessi e compensazione delle spese.
Avverso la sentenza la Green Network S.p.A. propone ricorso per
cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Omnia Energia S.p.A.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 345 c.p.c. comma 2) è censurato il capo di
sentenza che ha negato fosse dovuta la somma di C 62.162,02:
questa statuizione sarebbe basata su di una eccezione proposta solo
in appello e quindi contrastante con l’art. 345 co. 2 c.p.c.
Il motivo è inammissibile. La sentenza illustra (pag. 5) che la
circostanza dell’anteriorità del documento informatico rispetto alla
stipula del contratto non costituisce eccezione inammissibile siccome
nuova in appello in quanto trattasi di fatto già allegato in primo
grado, risultante proprio dalle produzioni di parte opposta e rispetto
al quale l’opponente aveva ampiamente sviluppato la propria tesi
difensiva, affermando che il testo contrattuale non conteneva
l’indicazione dell’utente in questione. Il motivo di ricorso si risolve in
una diversa e contrapposta lettura degli atti processuali rispetto a

opposto, compensazione tra quanto dovuto e quanto da riscuotersi

quella svolta dal giudice del merito così sfuggendo alle caratteristiche
proprie dell’impugnazione di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità
del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo denuncia l’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 345 co. 3 c.p.c. nella parte in cui la

ai fini della decisione e comunque integrativi di elementi di prova già
acquisiti. La Corte d’Appello non avrebbe motivato in ordine a quali
documenti potessero dissipare lo stato di incertezza sui fatti
controversi pur’essendo i documenti posti a base della decisione, per
la quasi totalità, già depositati in primo grado.
Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza ha motivato in ordine
all’ammissione dei documenti ed anche in questo caso, la censura si
risolve nella mera contrapposizione della tesi della ricorrente rispetto
alle tesi del giudice, finendo così con il chiedere alla Corte di
legittimità un nuovo e diverso giudizio di merito sulla questione.
Con il terzo motivo denuncia l’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 della Delibera della Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas n. 118 del 2003. Ad avviso della ricorrente la Corte
d’Appello avrebbe errato nel valutare la portata della delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 118/2003 omettendo
di valutare che la fornitura dell’elettricità presupponeva l’esistenza di
un accordo tra le parti già raggiunto entro il 30 novembre 2006.
Il motivo è inammissibile perché ripropone questioni di fatto già
dibattute nei giudizi di merito e si risolve in una richiesta di riesame
che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con
conseguente condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle
spese sopportate nel giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.

sentenza avrebbe deciso sulla base di documenti nuovi indispensabili

PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a
pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 8.200 (oltre
C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai
sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 4/12/2017
I Presidente
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della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

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