Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4016 del 19/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4016 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Atti e documenti
probatori. Omessa
produzione.
Effetti.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C ().-
LOT
FIDALMA
residente
a
Torrazza
Piemonte,
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
ricorso, dall’Avvocato Claudio Lucisano, elettivamente
domiciliata nel
relativo
studio
in Roma,
Via
RICORRENTE
Crescenzio, 91
CONTRO
Equitalia
Nomos
SPA,
in
persona
rappresentante pro tempore,
Data pubblicazione: 19/02/2014
del
legale
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.40/24/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino – Sezione n. 24, in data
03.02.2011, depositata il 07 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Ci r
Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10537/2012 è stata
1)Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
40/24/2011 in data 03.02.2011, depositata il 07 marzo
2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Torino, Sezione n. 24 ha rigettato l’appello della
contribuente, che ha condannato al pagamento delle
spese processuali.
2)L’impugnazione è affidata ad unico mezzo, con il
quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 39 coma 12 ° del D.L. n.98/2011 e 46 comma 3 ° del
D.Lgs n.546/1992.
3) L’intimata Equitalia, non ha svolto difese in questa
sede.
4)
Il ricorso concerne l’impugnazione del fermo
amministrativo, in relazione a carico fiscale per IRPEG
2008.
5) – L’unica questione posta dal ricorso riguarda la
domanda di adesione della ricorrente alla definizione
delle liti, ai sensi del D.L. n.98 del 06.07.2011, e
quindi la richiesta di declaratoria di estinzione del
giudizio, per cessazione della materia del contendere.
2
depositata in cancelleria la seguente relazione:
6) – Si propone, data la sopravvenuta domanda di
definizione della lite, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con declaratoria di
contendere, in applicazione della citata normativa.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il ricorrente per cassazione “deve
rappresentare chiaramente i fatti, sostanziali e
processuali, in modo da far intendere il significato e
la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza
dover ricorrere al contenuto di altri atti del
processo”(Cass. n.15672/05; 19756/05, n.20454/2005,
SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare
specificamente le circostanze di fatto che potevano
condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa
decisione;
Considerato che, nel caso, il ricorso non risulta
formulato in coerenza con tali principi, stante la
relativa genericità e considerato, altresì, la mancata
produzione della documentazione comprovante il
perfezionamento della procedura di condono;
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estinzione, per cessazione della materia del
Ritenuto, infatti, che le doglianze impingono nella
violazione del principio di autosufficienza e
disattendono il disposto dell’art.369 comma 2 n.4 cpc,
che impone, a pena di improcedibilità, il deposito
fonda” (Cass. n. 3152/2011, n.2803/2011, n. 135/2010,
SS.UU. n.22726/2011);
Considerato, altresì, che gli adempimenti prescritti
dalla richiamata disposizione si applicano anche al
processo tributario ed a quello di Cassazione in
particolare (Cass. n.21121/2010, 24940/2009);
Considerato che il ricorso va, quindi, dichiarato
inammissibile e, d’altronde, che non sussistono i
presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c. e constatato
che ne ricorrono i presupposti per la definizione del
ricorso in questa sede;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
I/ r sidente
degli atti e dei documenti “sui quali il ricorso si