Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4016 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22262-2015 proposto da:

P.A. in proprio e q.L.R. della ditta “Lavori Generali

Costruzioni Edili di P.A.” e P.P. in proprio e

q.L.R. della ditta “Edil Costruzioni Luma di P.P.” ex

lege domiciliati in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della

Corte di cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato Aldo

Niccolini;

– ricorrenti –

contro

“La Pia La Centenaria” Srl, domiciliata in Roma, Via Tacito 10,

presso lo studio dell’avvocato Enrico Dante, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Sergio Romanelli;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 924/2014 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere CASADONTE Annamaria.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso, notificato in data 22/09/2015, proposto da P.A. e P.P. nei confronti della società La Pia La Centenaria s.r.l, avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, meglio indicata in epigrafe;

– la controversia era insorta a seguito di atto di citazione proposto da P.A. e P.P., quali titolari delle omonime ditte di costruzioni, nei confronti della società La Pia La Centenaria s.r.l (d’ora in poi La Pia s.r.l);

– tra la società La Pia s.r.l e la ditta di P.A. era stato stipulato un contratto di appalto, per dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali, con un compenso previsto di Euro 107.000,00, oltre IVA;

– i lavori erano stati eseguiti dall’impresa di P.A., coadiuvata da quella di suo padre P.P.;

– nel corso dei lavori ne venivano commissionati altri aggiuntivi, relativi agli stessi locali, per i quali gli odierni ricorrenti ricevevano la cifra ulteriore di Euro 36.731,00 oltre IVA;

– il totale dei compensi per i lavori ammontava quindi ad Euro 107.162,52 oltre IVA più Euro 36.731,00 oltre IVA;

– affermavano, però, P.A. e P.P. che non gli erano stati pagati ulteriori lavori, il cui valore era stato stimato, da consulente di loro fiducia, tale geometra Pi., in Euro 74.473,56 oltre IVA;

– chiedevano, quindi, che il tribunale condannasse la convenuta al pagamento dell’importo indicato;

– il tribunale, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione di P.A., respingeva la domanda attorea nel merito;

– proponevano appello P.A. e P.P., riproponendo la domanda disattesa in primo grado;

– la Corte d’appello di Genova, concludeva positivamente per la legittimazione alla partecipazione in giudizio di P.A., ma respingeva la domanda nel merito, argomentando che le parti avevano omesso di fornire prova delle loro pretese, non potendosi, a tal fine, considerare la relazione del geometra di loro fiducia, tenuto conto del margine di discrezionalità che può far oscillare, anche di molto, l’importo dei lavori edili;

– gli appellanti, inoltre, non avrebbero nemmeno indicato con esaustività quali fossero i lavori aggiuntivi rispetto ai quali chiedevano il pagamento del compenso ulteriore;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da P.A. e P.P., mediante ricorso affidato ad un unico motivo;

– la società La Pia s.r.l ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380 – bis. c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– premessa l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata da parte controricorrente, essendo il ricorso stato proposto da chi era parte nel giudizio d’appello all’esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata, con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c., in quanto il giudice di merito ha rigettato l’istanza di ammissione della CTU senza fornire adeguata motivazione;

– secondo i ricorrenti il giudice d’appello avrebbe errato, nel rigettare la domanda di CTU, avanzata da P.A. e P.P., violando, in questo modo, il disposto dell’art. 61 c.p.c;

– sarebbe quindi censurabile l’argomentazione del giudice del gravame laddove ha sostenuto che la domanda degli appellanti era sfornita di prova, perchè questa si sarebbe potuta ottenere attraverso gli accertamenti della CTU, che però non fu ammessa in giudizio, senza che venisse fornita adeguata motivazione;

– il motivo, articolato formalmente come violazione e falsa applicazione di legge e, dunque, quindi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, attinge, in realtà, la motivazione del rigetto dell’istanza di ctu, sulla quale il giudice del merito si è espresso argomentando il rigetto in ragione del ritenuto inadempimento dell’onere probatorio in relazione ai lavori extra contratto asseritamente eseguiti e richiesti in pagamento;

– rispetto alle considerazioni svolte sul punto la doglianza è inammissibile perchè non attinge nè denuncia la violazione da parte della corte distrettuale di principi di diritto sottesi all’applicazione delle disposizioni in materia di consulenza tecnica d’ufficio, in relazione all’invocato art. 61 c.p.c., ma si incentra sulla denuncia dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, auspicando una conclusione di merito diversa da quella cui è pervenuto il giudice del merito;

– tuttavia, è ormai indubitabile che la motivazione può essere denunciata in Cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014);

– la censura deve essere perciò disattesa;

– l’esito sfavorevole del ricorso, comporta, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 5500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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