Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4016 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato CUTILI

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CORTOPASSI MAURO;

– ricorrente –

contro

F.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PARDINI

LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZEI COSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Zei Cosimo difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16-4-1985 B.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca F.M. assumendo:

con scrittura privata del 9-10-1984 l’esponente aveva acquistato dalla convenuta una villetta sita in (OMISSIS), di cui la F. era proprietaria, composta di un appartamento al piano seminterrato dove la venditrice abitava e di un appartamento al piano superiore gia’ condotto in locazione dal B. dal 1981 per un canone di L. 400.000 mensili il cui pagamento sarebbe continuato fino al completamento del versamento della somma di L. 85.000.000 dovuta quale prezzo della vendita, da pagarsi con un anticipo di L. 40.000.000 e per il residuo tramite rate mensili variabili da L. 2.000.000 a L. 5.000.000;

l’esponente contestualmente alla stipula del contratto aveva versato l’acconto di L. 40.000.000 e nei mesi successivi aveva corrisposto la restante somma, provvedendo a saldare quanto dovuto per l’acquisto in data 6-4-1985.

Tanto premesso l’attore chiedeva in via principale la declaratoria di avvenuto trasferimento in proprio favore della proprieta’ dell’immobile o, in via subordinata, la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di tale trasferimento.

La convenuta costituendosi in giudizio contestava le domande attrici, assumendo di non aver mai sottoscritto con l’attore alcun contratto di vendita immobiliare, ne’ tantomeno di aver percepito alcuna somma a tale titolo.

Il Tribunale adito con sentenza del 14-3-2002 rigettava le domande attrici affermando che, nonostante la suddetta scrittura privata doveva ritenersi legalmente riconosciuta essendo stata accertata l’autenticita’ della sottoscrizione della F. apposta in calce ad essa, non risultava provato il versamento da parte del B. del residuo prezzo di vendita di L. 45.000.000 oltre all’avvenuto pagamento in acconto della somma di L. 40.000.000.

Proposto gravame da parte del B. cui resisteva la F. la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 4-2-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale sentenza il B. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui la F. ha resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso sollevata dal B. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in quanto notificato tardivamente il 20/10/2005, laddove il termine di legge era scadeva il 19-10-2005;

l’eccezione e’ infondata, posto che tale giorno era festivo, con conseguente proroga di diritto del giorno di scadenza al primo giorno seguente non festivo, ovvero appunto il 20-10-2005.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 4, artt. 214, 216, 221, 191 e 194 c.p.c. in relazione agli artt. 2702 e 1199 c.c., premesso che la F. nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado aveva contestato soltanto la veridicita’ delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 9-10-1984 e sulle ricevute di pagamento, e che soltanto successivamente aveva dedotto l’abusiva compilazione o modifica delle scritture suddette da parte dell’esponente, sostiene che, a seguito dell’avvenuta verificazione della sottoscrizione della F. di tali scritture, la controparte, al fine di contestare l’efficacia probatoria del loro contenuto, avrebbe dovuto proporre la querela di falso; pertanto non avrebbe dovuto tenersi conto delle conclusioni espresse dalla seconda C.T.U. espletata nel secondo grado di giudizio secondo cui il contenuto delle quietanze di pagamento del prezzo di vendita dell’immobile erano state alterate, con la conseguenza che risultava provato l’avvenuto pagamento integrale di tale prezzo in base alla ricevuta del 6-4-1985.

La censura e’ infondata.

La sentenza impugnata, confermando il convincimento del giudice di primo grado, per il quale (e quietanze di pagamento a firma della F. non potevano essere utilizzate a dimostrazione del pagamento del prezzo in quanto visibilmente alterate, ha affermato che tale alterazione delle quietanze, scritte da mano diversa da quella della F. che le aveva sottoscritte, era evidente sia nella modificazione della cifra relativa al canone, sia con riferimento allo stampato, modificato in modo da far figurare, in aggiunta al pagamento del canone, anche l’acconto del prezzo di vendita.

Tanto premesso, l’assunto del ricorrente deve essere disatteso, in quanto, avendo la F. rilasciato le quietanze in questione da lei sottoscritte relative al pagamento del canone di locazione dell’appartamento di cui il B. era conduttore, perche’ quindi fossero di volta in volta riempite con i relativi importi connessi a tale rapporto, la deduzione della stessa F. in ordine alla avvenuta alterazione di tali scritture si risolve in una doglianza di abusivo riempimento della scrittura “contro poeta”, in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e cio’ che si intendeva dichiarare, che non richiede, per essere provata, la querela di falso, necessaria invece nella diversa ipotesi di riempimento “absque pactis”, ricorrente allorche’ il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicche’ l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsita’ materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (Cass. 27- 8-2007 n. 18059; Cass. 1-9-2010 n. 18989); correttamente quindi nella fattispecie il giudice di appello ha valutato la falsita’ del contenuto delle suddette quietanze di pagamento sulla base degli elementi probatori acquisiti, senza alcuna necessita’ della proposizione di una querela di falso in proposito da parte della F..

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 2, 3 e 4, degli artt. 2702, 1199, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1324, 1325, 1326, 1334, 1346, 1353, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1372, 1376, 1470, 1477 e 1498 c.c., assume che, contrariamente al convincimento espresso dalla Corte territoriale, con la scrittura privata menzionata le parti avevano stipulato un contratto di vendita e non gia’ un preliminare di vendita, con consegna differita del bene (o meglio dell’appartamento al piano seminterrato, visto che l’altro appartamento era gia’ nella detenzione del B. quale detentore) subordinata al pagamento del prezzo, con l’accordo che il B. avrebbe continuato ad abitare l’appartamento a lui locato in precedenza dietro pagamento di L. 400.000 mensili, da intendersi corrisposte, dal momento della vendita, quale indennita’ di occupazione.

Il ricorrente comunque aggiunge che, anche volendo ritenere che la scrittura privata del 9-10-1984 configurasse un contratto preliminare, l’offerta effettuata “banco judicis” il 9-6-2003 di Euro 40.000,00 era del tutto congrua in quanto comprensiva dell’importo dovuto a saldo maggiorato degli interessi legali; in proposito non poteva ritenersi insufficiente tale offerta sul presupposto che il pagamento dei canoni di locazione rientrasse nel sinallagma contrattuale, come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, posto che la pattuizione relativa ai canoni contenuta nella suddetta scrittura non era innovativa rispetto al precedente rapporto di locazione, e non costituiva quindi parte integrante e sostanziale del contratto preliminare.

La censura e’ in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sotto un primo profilo e’ sufficiente rilevare che la Corte di Appello ha qualificato preliminare il contratto intercorso tra le parti di cui alla scrittura privata del 9-10-1984 su richiesta dello stesso appellante (che quindi in proposito e’ privo di interesse ad impugnare tale statuizione).

Deve poi aggiungersi che la sentenza impugnata ha ritenuto l’offerta di Euro 40.000,00 del B. a titolo di pagamento del residuo prezzo della vendita non integra ne’ sufficiente a rimuovere l’inadempienza contrattuale relativa all’obbligo del versamento dei canoni di locazione risalente a quasi venti anni prima, considerato che la menzionata scrittura privata prevedeva l’obbligo del promissario acquirente di continuare a pagare i canoni della suddetta locazione fino al completamento del pagamento rateale del prezzo di vendita dell’immobile, e che pertanto dal 1985 all’attualita’ tale inadempimento in ragione di L. 400.000 mensili superava la somma di 40.000,00 Euro oggetto della predetta offerta; al riguardo il giudice di appello ha ritenuto che -, l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione, lungi dal poter essere qualificato come indipendente dalle obbligazioni discendenti dal contratto di cui alla scrittura privata del 9-10-1984, faceva parte del sinallagma contrattuale come elemento di composizione dei rispettivi interessi; infatti, poiche’ la promittente venditrice aveva accordato al B. un’ampia dilazione nel pagamento del prezzo di vendita in quanto nelle more aveva la certezza di continuare a riscuotere i canoni locativi, l’inadempimento contrattuale del promissario acquirente si verificava non soltanto con la sospensione del pagamento del prezzo residuo, ma anche con la sospensione del pagamento dei canoni di locazione.

In definitiva la ritenuta inadeguatezza dell’offerta del B. da parte del giudice di appello consegue al una attenta disanima ed interpretazione delle intese negoziali di cui alla suddetta scrittura privata, all’esito quindi di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove comunque il ricorrente non ha proposto con il motivo in esame vizi motivazionali.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 5000,00 per onorari di avvocato.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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