Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4016 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/02/2021), n.4016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10251-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.K.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3880/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE
CLOTILDE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 3880/2019 depositata il 24-9-2019 la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto da O.K. avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 3-7-2018, ha dichiarato la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro dell’appellante nel Paese di origine (Nigeria Edo State) e ha conseguentemente dichiarato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando dimostrata la volontà del richiedente di integrarsi nel contesto culturale (frequenza scuola di italiano) e sociale (donatore di sangue) del paese di accoglienza, nonchè avendo egli un’occupazione di lavoro che gli garantisce una certa autonomia di vita, mentre potrebbe subire ripercussioni dannose in caso di rimpatrio.
2. Avverso la citata sentenza il Ministero dell’Interno propone ricorso affidato a un solo motivo. O.K. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con unico motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vigenti ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Censura la statuizione di riconoscimento della protezione umanitaria per avere la Corte territoriale considerato la sola integrazione socio-lavorativa in Italia, senza accertare in concreto e puntualmente la specifica situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che richiama (Cass. SU 2019 e 4455/2018).
2.11 motivo di ricorso ha ad oggetto la questione, di rilievo nomofilattico, inerente alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU.
Ritiene, pertanto, il Collegio necessario rimettere la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021