Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4015 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4015 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
IMPARATO GIUSEPPE residente a Napoli, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avvocati Maurizio Barbatelli e Stefano D’Aniello,
elettivamente domiciliato in Roma Via Illiria, 19
presso lo studio dell’Avv. Antonella Zaina
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.398/03/2011 della Commissione Tributaria

59.1

Data pubblicazione: 19/02/2014

Banco Napoli
Erogazione una
tantum Fondo Int.
Imponibilità.

f51

Regionale di Napoli

Sezione n. 03, in data

19.10.2011, depositata il 20 ottobre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9701/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.398/03/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
n. 03 il 19.10.2011 e DEPOSITATA il 20 ottobre 2011,
con cui detta Commissione ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo
grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso e la
domanda di rimborso della ritenuta di acconto, operata
dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma
erogata al contribuente nel 2004, unitamente al TFR.
L’Agenzia ha affidato l’impugnazione a due mezzi.
2 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
3

La CTR,

ha rigettato l’appello

in vero,

dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla
stregua degli atti di causa, che la domanda di rimborso
2

Antonino Di Blasi;

era a ritenersi fondata e che l’erogazione in questione
andava sottoposta a tassazione con riferimento
all’art.45 comma 4 0 del TUIR, in quanto corrisposta in
dipendenza di capitalizzazione di una prestazione

4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto del principio
secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione di
capitale che un fondo di previdenza complementare per
il personale di un istituto bancario (nella specie, il
Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un
accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto
inerente al trattamento pensionistico integrativo

in

godimento ( cosiddetto “zainetto” ), costituisce, ai
sensi dell’art. 6, coma 2, del D. P. R. n. 917 del
1986, reddito della stessa

categoria

della

“pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato
e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale
cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta
e’ costituita dall’intera somma versata dal fondo,
senza che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art.
3

previdenziale.

48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino
al 31 dicembre 2003), gli unici contributi
previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a
formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza

n.11159/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
di tale principio.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato

che

il

Collegio

condivide

le

argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato, altresì, che le esternate censure devono,
comunque, essere accolte, sulla base del principio, da
ultimo, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. SS.UU. n.13642/2011) ) secondo cui “In tema di
fondi previdenziali integrativi, le prestazioni
4

a disposizioni di legge” (Cass. n.11156/2010,

erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti
iscritto, in epoca all’entrata in vigore del D.Lgs
n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa

trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16
comma 1 0 lett.a) e 17 del TUIR, solo per quanto
riguarda la sorte capitale, corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art.6
della legge n.482 del 1985; b) per gli importi maturati
a decorrere dal l ° gennaio 2001 si applica interamente
il regime di tassazione separata di cui agli artt.16
comma 1 0 lett.a) e 17 del TUIR”;
Considerato che, nel caso, la decisione impugnata non
risulta in linea con il trascritto principio;
Considerato che, alla stregua dei richiamati principi,
il ricorso, non inducendo a diverso opinamento le
difese del contribuente, va accolto e, quindi, va
cassata l’impugnata decisione;

5

previdenziale prevalente, sono soggette al seguente

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Campania,
procederà al riesame e deciderà nel merito e sulle
spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

motivazione;

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