Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4015 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. C.F. (OMISSIS), C.I. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO

9, presso lo studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CURRADI LORENZO;

– ricorrenti –

e contro

DIAMOND SRL in persona del suo amministratore e legale rapp.te;

– intimata –

avverso la sentenza n. 989/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi B.R. e C.I. citavano in giudizio avanti al Tribunale di Firenze la srl Diamond per sentirsi dichiarare la simulazione del contratto di compravendita di un immobile di loro proprieta’ da essi stipulato in data 20.9.1991 con la convenuta. Deducevano gli attori che in un periodo di difficolta’ finanziarie della societa’ srl Oceano di cui il B. era l’apparente amministratore, ma in realta’ solo un suo dipedente, questi era stato indotto dagli effettivi amministratori ad alienare fiduciariamente a terzi l’appartamento che aveva in comproprieta’ con la moglie al fine di sottrarlo ad eventuali creditori nel caso di una provabile azione di responsabilita’ come amministratore della societa’ medesima. L’appartamento in questione era stato quindi alienato alla societa’ convenuta, che pero’ avrebbe dovuto loro ritrasferirlo gratuitamente a su (Ndr: testo originale non comprensibile) loro richiesta. Aggiungevano che l’apparente prezzo di vendita indicato nell’atto in L. 45 milioni, in realta’ non era stato mai loro corrisposto e che l’appartamento in questione era stato ad essi ceduto in locazione fittizia senza il pagamento di alcun canone.

La societa’ convenuta nel costituirsi, contestava la domanda attrice.

Espletata l’istruzione, l’adito tribunale, con sentenza 20-22 sett.

2001, dichiarava la simulazione assoluta del contratto di compravendita in questione, condannando la convenuta al pagamento delle spese processuali. La decisione veniva appellata dalla srl Diamond e la corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 989/04, in accoglimento della proposta impugnazione, rigettava la domanda di essi esponenti. La corte fiorentina riteneva che era inammissibile la dedotta prova testimoniale in carenza di un principio di prova scritta con riferimento all’entita’ effettiva del prezzo denunciato che sarebbe notevolmente inferiore a quello di mercato, con l’ulteriore conseguenza dell’inutilizzabilita’ dell’esperita prova testimoniale in ordine alla dedotta simulazione; la prova del versamento in contanti del prezzo era costituita dalle dichiarazione delle parti nell’atto notarile; infine la concessione dell’immobile in locazione in favore degli appellati dopo l’acquisto non poteva costituire prova della simulazione.

I coniugi B. – C. impugnano per cassazione la predetta statuizione con ricorso fondato su n. 2 censure; l’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 1417 c.c. e dell’art. 2724 c.c., n. 1.

Criticano la Corte fiorentina per avere riconosciuto efficacia probatoria alle dichiarazioni delle parti contenute nell’atto di compravendita (che pure ha ritenuto simulato) circa un preteso avvenuto pagamento del prezzo in contanti. Tale clausola a parte che non significa necessariamente pagamento in contanti, appare ai piu’ solo conforme al contenuto dell’accordo simulatorio, ma non e’ sicuramente ne’ prova della verita’ del suo contenuto e neppure prova circa il pagamento del prezzo del contratto de quo. D’altra parte la prova per testi era legittima in quanto il principio di prova scritta era configurabile nello stesso atto simulato.

Con il secondo motivo: si deduce il vizio di motivazione; secondo i ricorrenti la prova che il prezzo era stato pagato solo fittizziamente in contanti, era desumibile – a parte la prova testimoniale – da altri elementi “indiziari” – ignorati o non adeguatamente valutati dai giudicante – da cui poteva evincersi la simulazione (come per esempio l’inusuale contratto di locazione ovvero il contenuto di un verbale societario, non meglio indicato).

Le predette doglianze – tra loro strettamente connesse – sono entrambe infondate. Intanto le censure non sono autosufficienti, non essendo stato riprodotta ne’ la clausola contrattuale relativa al pagamento del prezzo, ne’ la dichiarazione del menzionato teste T., ne il menzionato “verbale societario” e neppure infine sono state evidenziate le parti del contratto che costituirebbero principio di prova scritta (v. Cass. n. 5296 del 08/10/1981).

Peraltro, ai sensi dell’art. 1417 c.c. trattandosi di contratto simulato avente forma scritta ad substantiam, la prova dell’accordo simulatorio non puo’ essere data, nei rapporti tra le parti, mediante prove testimoniali o per presunzioni, ma attraverso la produzione dell’accordo simulatorio che nella fattispecie manca. A questo riguardo ha rilevato questa S.C. che “in tema di prova della simulazione nei rapporti tra le parti, se l’atto e stato redatto per iscritto, vale la generale limitazione dell’ammissibilita’ delle prove testimoniali sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per cui, per provare la simulazione, sia assoluta che relativa, occorre provare la sussistenza di un separato accordo che contrasti il contenuto dell’atto. La forma tipica di prova della simulazione e’ data da controdichiarazioni anteriori o posteriori all’atto simulato, purche’ il proposito di simulare sia contestuale;

esse assumono, pero, rilevanza positiva soltanto se all’accordo simulatorio si aggiunge un negozio dissimulato, giacche’, dovendo questo avere valore, deve avere tutti i requisiti di validita’ di un negozio e, quindi, anche quelli relativi alla forma. (Cass. Sez. 1 n. 266 del 18/02/1965).

Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare in esame, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non puo’ essere risolta, con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova potrebbe essere data “con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739 c.c., comma 1), ne’ tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto”. (Cass. n. 4071 del 19/02/2008). Il ricorso dev’essere dunque rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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