Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4015 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/02/2021), n.4015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6424-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE, di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO PRONTERA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ORFINI PODESTA’, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO,

101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FOLIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO SASSANI, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO PAOLO LUISO, SALVATORE PRESTIPINO;

– controricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– controricorrente –

contro

RESTAURUM SRL, PARTITO POPOLARE ITALIANO (GONFALONE), A.C.,

A.S., S.F., CURATELA DEL FALLIMENTO DI A.L.

E DI (OMISSIS) SAS DI A.L. E C., G.N.,

R.R., M.F., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 667/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 667/2018 depositata il 3-9-2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto ancora di interesse, ha rigettato la domanda proposta da T.I., M.C., A.S., S.F. e dalla curatela del fallimento di A.L. e della (OMISSIS) sas di A.L. & e M. contro C.G., dichiarando integralmente compensate le

spese di primo grado tra il Capoti, da una parte, ed il T., M.C., M.S., S.F. e la curatela del fallimento di M.L. e della (OMISSIS) sas di M.L. & c., dall’altra; ha confermato nel resto l’appellata sentenza, dichiarando integralmente compensate le spese del grado fra il Capoti ed il T. e condannando la Restaurum s.r.l. e C.G. al rimborso in solido in favore dei convenuti costituiti, eccetto il Capoti nei confronti del Tornassoni, delle spese del grado. Infine la Corte territoriale ha dichiarato per la Restaurum s.r.l. e per C.G. la sussistenza delle condizioni di legge per la duplicazione del contributo unificato.

2. Avverso la citata sentenza C.G. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, a cui resistono, con separati controricorsi, T.I., il Comune di Foligno e il Consorzio Orfini Podestà. Le altre parti sono rimaste intimate.

3. Con istanza di data 30-11-2020 il ricorrente ha chiesto disporsi la riunione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 6429/2019 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza n. 667/2018 emessa il 21-6-2018 dalla Corte d’appello di Perugia e depositata il 3-9-2018.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico articolato il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza d’appello che ha statuito sulla ripartizione delle spese di lite dei giudizi di primo e secondo grado, nonchè denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla declaratoria di sussistenza dei presupposti per la debenza della duplicazione del contributo unificato.

2. Avverso la medesima sentenza n. 667/2018 emessa il 21-62018 dalla Corte d’appello di Perugia e depositata il 3-9-2018 è stato proposto ricorso in cassazione dalla Restaurum s.r.l., iscritto al n. 6429/2019 R.G., che è tuttora pendente.

Va, pertanto, disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde consentire l’obbligatoria riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei due procedimenti.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde consentire la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 6429/2019 R.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 sezione civile, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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