Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4015 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/02/2021), n.4015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6424-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE, di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO PRONTERA;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO ORFINI PODESTA’, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO,
101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI FOLIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio
dell’avvocato BRUNO SASSANI, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO PAOLO LUISO, SALVATORE PRESTIPINO;
– controricorrente –
contro
T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– controricorrente –
contro
RESTAURUM SRL, PARTITO POPOLARE ITALIANO (GONFALONE), A.C.,
A.S., S.F., CURATELA DEL FALLIMENTO DI A.L.
E DI (OMISSIS) SAS DI A.L. E C., G.N.,
R.R., M.F., M.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 667/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 03/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE
CLOTILDE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 667/2018 depositata il 3-9-2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto ancora di interesse, ha rigettato la domanda proposta da T.I., M.C., A.S., S.F. e dalla curatela del fallimento di A.L. e della (OMISSIS) sas di A.L. & e M. contro C.G., dichiarando integralmente compensate le
spese di primo grado tra il Capoti, da una parte, ed il T., M.C., M.S., S.F. e la curatela del fallimento di M.L. e della (OMISSIS) sas di M.L. & c., dall’altra; ha confermato nel resto l’appellata sentenza, dichiarando integralmente compensate le spese del grado fra il Capoti ed il T. e condannando la Restaurum s.r.l. e C.G. al rimborso in solido in favore dei convenuti costituiti, eccetto il Capoti nei confronti del Tornassoni, delle spese del grado. Infine la Corte territoriale ha dichiarato per la Restaurum s.r.l. e per C.G. la sussistenza delle condizioni di legge per la duplicazione del contributo unificato.
2. Avverso la citata sentenza C.G. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, a cui resistono, con separati controricorsi, T.I., il Comune di Foligno e il Consorzio Orfini Podestà. Le altre parti sono rimaste intimate.
3. Con istanza di data 30-11-2020 il ricorrente ha chiesto disporsi la riunione tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 6429/2019 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza n. 667/2018 emessa il 21-6-2018 dalla Corte d’appello di Perugia e depositata il 3-9-2018.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con unico articolato il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza d’appello che ha statuito sulla ripartizione delle spese di lite dei giudizi di primo e secondo grado, nonchè denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla declaratoria di sussistenza dei presupposti per la debenza della duplicazione del contributo unificato.
2. Avverso la medesima sentenza n. 667/2018 emessa il 21-62018 dalla Corte d’appello di Perugia e depositata il 3-9-2018 è stato proposto ricorso in cassazione dalla Restaurum s.r.l., iscritto al n. 6429/2019 R.G., che è tuttora pendente.
Va, pertanto, disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde consentire l’obbligatoria riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei due procedimenti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde consentire la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., tra il presente procedimento e quello iscritto al n. 6429/2019 R.G..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 sezione civile, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021