Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4014 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4014 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 7593-2016 proposto da:
CICCOLELLA CARMELA, considerata domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIACOMO LATTANZIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo
procuratore ad negotia Dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 140, presso lo studio dell’avvocato ANNA
MARIA FERRETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
CARMELO VICENTE PUCILLO giusta procura in calce al

Data pubblicazione: 20/02/2018

controricorso;
– controricorrente
nonchè contro

GUUIDUCCIO ROCCO;
– intimato –

FOGGIA, depositata il 22/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale TOMMASO
BASILE che ha concluso chiedendo l’inammissibilità,
in subordine rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 1924/2015 del TRIBUNALE di

FATTI DI CAUSA
Carmela Ciccolella ricorre per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Foggia emessa in grado di appello e pubblicata in
data 22/9/2016 che, confermando la pronuncia di primo grado, ha
rigettato la sua domanda di accertamento della responsabilità,

dell’autovettura di proprietà di Rocco Guiduccio e della UGF
i Assicurazioni e la sua domanda di condanna dei convenuti al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti al sinistro
di cui la sua autovettura era rimasta vittima, contenuti nell’importo di
C 5.200.
La sentenza d’appello, premesso che la presunzione di pari
responsabilità stabilita dall’art. 2054, II co. cc. in caso di collisione tra
due veicoli ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che alla
stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile
ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei
soggetti coinvolti, ha escluso, nel caso in esame, l’applicazione della
responsabilità presuntiva di cui al primo ed al secondo comma
dell’art. 2054 c.c., in base all’accertamento dell’esclusiva
responsabilità della conducente della Opel Astra, di proprietà
dell’attrice, nella causazione del sinistro, per non avere detta
autovettura consentito la precedenza al veicolo proveniente da
destra. Confermata, pertanto, l’esclusiva responsabilità del
conducente dell’Opel Astra nella causazione del sinistro e in
mancanza di prova dell’andatura sostenuta dell’Opel Corsa, il
Tribunale ha rigettato l’appello della Ciccolella ed accolto l’appello
incidentale di Unipol Assicurazioni S.p.A., condannando l’appellante a
rifondere alla compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza la Ciccolella propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso Unipolsai

esclusiva o a titolo di concorso di colpa, del conducente

Assicurazioni. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni nel senso
dell’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la falsa ed errata
applicazione dell’art. 2054 II° c.c. nonché l’omessa valutazione di un

presunzione di responsabilità di cui alla citata norma. Ad avviso della
ricorrente vi sarebbe prova, sia testimoniale sia documentale, della
velocità elevata del veicolo proveniente da destra, sì da non
consentire di ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, né
di quella contenuta nel primo comma, che pone a carico del
conducente del veicolo senza guida di rotaie l’onere di provare di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno, né di quella contenuta nel
II co., di pari responsabilità, fino a prova contraria, di ciascuno dei
conducenti nella produzione del danno.
La censura è di merito ed è, pertanto, inammissibile sia perché
cumula mescolanza e sovrapposizione dei mezzi di impugnazione
concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e
del merito della causa, in contrasto con la consolidata giurisprudenza
di questa Corte (Cass. n. 19443 del 23/9/2011), sia perché è
pienamente consolidata, in materia di responsabilità da sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, la tesi secondo la quale la
ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione
del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e
l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento, come nel caso
di specie, è caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal
punto di vista logico-giuridico (Cass., 3, n. 4900 del 23/2/2006;

2

fatto decisivo per il giudizio consistente nell’omessa applicazione della

Cass., 3, n. 19301 del 8/9/2006; 3, n. 9243 del 18/4/2007; 3, n.
13085 del 5/6/2007; 3, n. 1028 del 25/1/2012).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
le conseguenze sulle spese del giudizio di legittimità ed il raddoppio
del contributo unificato. Sussistono altresì i presupposti per

ex art. 96 c.p.c., l’ulteriore somma di C 4000.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate
in C 4.000 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese
generali al 15 % . Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n.115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
a carico della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13. Condanna la ricorrente, a titolo di responsabilità
aggravata si sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di C
4.000.
Così deciso in Roma il 9/11/2017
Presidente
g lo

to

condannare la ricorrente a pagare, a tiolo di responsabilità aggravata

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