Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4014 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4014 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Litisconsorzio
necessario.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPITTA GIANNI residente in Sassari, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.
Antonio Manca, elettivamente domiciliato in Roma, Viale
delle Milizie, 106 int.4 presso lo studio dell’Avv.
Francesco Falvo D’Urso, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.35/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Cagliari – Sezione Staccata di Sassari n.

Data pubblicazione: 19/02/2014

08, in data 11.02.2011, depositata il 15 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8723/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – Con il ricorso è’ chiesta la cassazione della
sentenza n.35/08/2011,

pronunziata dalla CTR di

Cagliari Sezione Staccata di Sassari n. 08 1’11.02.2011
e DEPOSITATA il 15 febbraio 2011.
2)

L’intimata

Agenzia

l’inammissibilità e,

ha

comunque,

chiesto

dichiararsi

l’infondatezza del

ricorso.
3) In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una , e,
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierno ricorrente, e non anche la società e gli
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
2

Non è presente il P.M.

essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei

alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
coma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario
3

di

un

atto

redditi della società a ciascun socio proporzionalmente

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
4) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
4

separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);

Considerato che,
preliminare,

alla relativa stregua,

deve

essere

rilevata

la

in via
nullità

dell’intero giudizio;
Considerato, infatti, che l’accertamento in questione

al giudizio ha partecipato solo l’indicato contribuente
e non anche gli altri soci e la società;
Considerato

che

trattasi

di

fattispecie

di

litisconsorzio necessario originario, con la
conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso,
senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è nullo per violazione del principio del
contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo
comma Costituzione e trattasi di nullità che può e deve
essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n.14815),
con la conseguenza che la causa va rimessa al giudice
di primo grado, perché, adottati i provvedimenti
sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio nei
confronti dei litisconsorzi necessari, decida nel
merito;
Considerato che, conseguendo la presente decisione alla
applicazione di orientamento giurisprudenziale, da
ultimo formatosi a seguito di pronuncia delle Sezione
Unite di questa Corte, le spese del presente giudizio
5

attiene al reddito di partecipazione in una SAS e che

di legittimità e delle pregresse fasi di merito, vanno
compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.

costituzione in giudizio del ricorrente in prime cure e
delle sentenze di primo e secondo grado e rimette alla
CTP di Sassari; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il P sidente

Dichiara la nullità degli atti successivi alla

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