Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4013 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4013 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 6265-2016 proposto da:
CAVALCANTI DE NORONHA ROZANGELA

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo
studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIACOMO CIARDELLI giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FONDIARIA SAI ;
– intimata –

avverso

la

sentenza

n.

1572/2015

della

CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

1

Data pubblicazione: 20/02/2018

consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

2

FATTI DI CAUSA
Rosangela Cavalcanti De Norona ricorre avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Firenze del 14/9/2015 che ha rigettato il
proprio appello principale avverso la sentenza n. 102/2012 del
Tribunale di Lucca ed ha parzialmente accolto l’appello incidentale di

gravata, che la percentuale di responsabilità della Cavalcanti nella
produzione del sinistro debba essere valutata nella misura dei 2/3
contro la percentuale di 1/3 attribuibile all’investitore Mirko Mazzei
con la conseguente integrale satisfattività dell’importo di € 22.400,
già liquidato dalla compagnia e l’obbligo dell’appellante di restituire a
Fondiaria Sai quanto da questa corrispostole in eccedenza
successivamente al 19/3/2003, maggiorato degli interessi legali dal
pagamento al saldo.
La sentenza d’appello ha preso atto della necessaria rideterminazione
della responsabilità del sinistro in senso sfavorevole alla Cavalcanti in
presenza di uno stato dei luoghi costituito da strada rettilinea in
attraversamento di centro abitato con carreggiata a due corsie larga
circa mt. 8,30, di condizioni di buona illuminazione, di assenza di
danni evidenti al veicolo, di rilevante stato di ebbrezza della
Cavalcanti e di Francesco Engolini, comparsi all’improvviso sulla
strada. Il Giudice ha valorizzato la prova testimoniale resa dal teste
Gherardi, trasportato dal conducente Mazzei, ed ha concluso che la
Cavalcanti, in condizione psichica per un lato di distorta euforia,
dall’altro di distorta percezione sensoriale, abbia deciso di
attraversare di corsa la strada, lontano dalle strisce pedonali,
nonostante si dovesse avvedere, in considerazione delle condizioni
dei luoghi, della presenza di un autoveicolo in arrivo dal senso
opposto di marcia, il tutto trascinando con sé un’altra persona
anch’essa ubriaca e malferma sulle gambe. Il Giudice d’Appello ha

3

Fondiaria Sai S.p.A. dichiarando, in parziale riforma della pronuncia

confermato che l’impatto era avvenuto di striscio, come sostenuto dal
conducente, ha ritenuto che il conducente non avesse assolto
all’onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
contenendo la velocità del mezzo, ed ha stimato, per l’appunto, di
distribuire la responsabilità dell’evento nella misura di 1/3 a carico di

Quanto al preteso danno da diminuzione della capacità lavorativa
della Cavalcanti, la Corte d’Appello ha condiviso l’inquadramento della
lesione nell’ambito del danno non patrimoniale, ha rilevato che la
Cavalcanti non avesse impugnato il relativo capo della sentenza di
primo grado con ciò restando vincolata dal giudicato interno ivi
formatosi; ha accertato che mancasse la prova sia che la Cavalcanti
avesse lavorato come infermiera sia che ne avesse l’astratta titolarità,
avendo ella reso mere dichiarazioni in tal senso solo in occasione
della visita del CTU medico legale; il Giudice ha altresì accertato che
la Cavalcanti avesse dapprima invocato l’applicazione delle tabelle
milanesi e che le avesse, successivamente, espressamente
disconosciute (in comparsa conclusionale). Conclusivamente la Corte
d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento
dell’appello incidentale di Fondiaria Sai S.p.A. ed in parziale riforma
della pronuncia gravata, ha dichiarato, come riferito, che la
percentuale di responsabilità della Cavalcanti nella produzione del
sinistro fosse di 2/3 contro la percentuale di 1/3 di Mirko Mazzei e che
l’importo di C 22.400 ricevuto dalla Cavalcanti in data 19/3/2003
fosse integralmente satisfattivo delle sue pretese.
Avverso la sentenza la Cavalcanti De Norona propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi. Nessuno svolge difese per
contrastare il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

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Mazzei e nella misura di 2/3 a carico della Cavalcanti.

Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 142 e 180 Codice
della Strada, degli artt. 2054 c.c., 2697 c.c., 116 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La ricorrente censura il capo di sentenza che ha statuito la
percentuale della sua responsabilità nella produzione dell’incidente

riproponendo una serie di apprezzamenti e considerazioni di mero
fatto, volte a rivalutare le prove assunte. Da ciò consegue che il
motivo é inammissibile perché di merito.
Con il secondo denuncia l’art. 360 n. 3 sia con riguardo alla mancata
applicazione delle Tabelle di Milano ex art. 2043 e 1223 c.c., sia con
riguardo al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso denuncia l’art. 360 n. 5 – omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
Il secondo e il terzo motivo concernono diverse statuizioni della
sentenza impugnata in tema di liquidazione del danno, con particolare
riferimento al capo di sentenza che ha escluso il danno per la
cenestesi lavorativa della ricorrente in relazione all’attività di
infermiera, alla mancata applicazione delle tabelle milanesi, e al
mancato riconoscimento del valore corrispondente ad una notula del
CTP di parte. I motivi possono essere trattati congiuntamente in
quanto connessi e sono tutti infondati. La Corte d’Appello ha infatti
accertato, quanto alla cenestesi lavorativa riconosciuta per l’attività di
casalinga ma non per quella di infermiera, che la vittima non avesse
neppure allegato né lo svolgimento dell’attività né l’astratta titolarità,
limitandosi a dichiarare la circostanza al CTU, senza consentire su di
essa il contraddittorio con la controparte, di guisa da non poter certo
invocare il principio di non contestazione a riguardo del possesso
della relativa qualifica; per quel che riguarda alcune spese non
documentate, asseritannente omesse dalla pronuncia di appello,

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nella misura di 2/3 contro quella di 1/3 del conducente Mazzei

occorre replicare che la stessa ricorrente ha riconosciuto di non aver
potuto documentarle; quanto alla mancata applicazione delle tabelle
milanesi si è accertato che la ricorrente ne avesse dapprima invocato
l’applicazione e poi avesse espressamente dichiarato di non volersene
avvalere; quanto alla prenotula del CTP di parte, che l’importo non

saldare. Ne consegue, con certezza, l’infondatezza del secondo e del
terzo motivo di ricorso. Con il quarto motivo denuncia l’art. 360 n. 3
con riguardo dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui il Giudice ha
compensato integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Il motivo è infondato in quanto il giudice ha compensato le spese
nella considerazione che la somma riconosciuta alla danneggiata
Cavalcanti, all’esito dei giudizi di merito, fosse inferiore a quanto
versatole dalla compagnia di assicurazione un mese e mezzo dopo il
sinistro.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, non occorre
provvedere sulle spese perché la Cavalcanti ha documentato di essere
stata ammessa al gratuito patrocinio. Neppure deve provvedersi con
riguardo al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Non dispone né sulle spese né sul
raddoppio del contributo avendo la Cavalcanti documentato di essere
stata ammessa al gratuito patrocinio.

era dovuto in quanto la ricorrente aveva dichiarato di non poterlo

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