Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4013 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 19/02/2010), n.4013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21945/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EURO SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sul ricorso 27623/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

EURO SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano la società Euro System srl. impugnava l’avviso di accertamento del reddito, relativo alle imposte Irpeg e Ilor per l’anno 1997, fatto notificare alla medesima dall’agenzia delle entrate di quella città, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi molto più consistenti di quelli dichiarati, relativamente alle operazioni inerenti all’attività di acquisto e vendita di materiali metallici, con un giro di affari di vari miliardi di lire; e ciò sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, e comunicati all’ufficio stesso. La contribuente deduceva che tale avviso era da annullare, in quanto carente di motivazione; tutte le operazioni commerciali erano state annotate nelle scritture contabili, e nessuna di esse era fittizia. Quindi la base imponibile non poteva essere rappresentata dalla somma che sarebbe risultata dalla mancanza dei costi portati in deduzione, che erano reali. Chiedeva perciò dichiararsi la nullità dell’atto impositivo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, dal momento che l’accertamento era scaturito dalle accurate indagini svolte dalla Guarda di finanza nei confronti della medesima e di altre società collegate, appartenenti allo stesso gruppo, che faceva capo all’amministratore, che era tale F.F.; peraltro le scritture contabili denotavano delle gravi irregolarità, trattandosi di operazioni inesistenti; perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa.

Il giudice adito, in accoglimento del ricorso, annullava l’avviso con sentenza n. 102 del 2000, compensando le spese.

Avverso tale decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui l’appellata, peraltro posta in liquidazione, resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, ha rigettato il gravame con sentenza n. 114 del 7.6.2005, osservando che le scritture contabili tenute dalla società non erano viziate da irregolarità, e le presunzioni inerenti al maggior reddito non avevano i caratteri della ragionevolezza, anche perchè nessun elemento era stato fornito dall’appellante, onde ritenere che si fosse trattato di operazioni inesistenti.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, e che ha notificato due volte, con la conseguente instaurazione di due procedimenti.

La società Euro System in liquidazione non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, uno avente il n. 21945/06 e l’altro il n. 27623/06, che peraltro sono uguali, avendo ad oggetto la stessa sentenza, oltre che riguardare le medesime parti, vanno perciò riuniti.

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697 e 2727 – 2729 c.c., oltre che omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di merito non ha considerato che anche a fronte di una contabilità apparentemente regolare l’amministrazione può procedere all’accertamento attraverso elementi acquisiti “aliunde”, come pure presunzioni, senza che, trattandosi di imprese, queste debbano avere il carattere di cui all’art. 2729 c.c.. Inoltre il giudice di appello non ha indicato le ragioni, in virtù delle quali ha ritenuto che le operazioni inesistenti fossero state poste in essere realmente. Del resto vari erano stati i gravi indizi acquisiti a carico della ricorrente, e che erano costituiti dalle ammissioni dello stesso amministratore F.; dalla verifica della polizia tributaria; dalla mancanza della benchè minima organizzazione della società cartiera Comital, priva di sede, personale, attrezzature e contabilità; dalla assoluta inverosimiglianza delle operazioni di cessione, addirittura mille, da parte di soggetti non imprenditori, previo pagamento in contante, con rilascio di autofatture.

Il motivo è fondato.

Infatti se è vero che l’amministrazione può procedere a rettifica analitica delle dichiarazioni dei redditi d’impresa, in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purchè munite dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., l’inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando, invece, constati un’inattendibilità globale delle scritture, come nella specie, alla luce di tutte le indagini svolte dalla Guardia di finanza ed enunciate nell’avviso di accertamento, l’ufficio era autorizzato, ai sensi del successivo comma 2, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.

Dunque la circostanza poi che, le irregolarità contabili fossero così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse, rendeva di per sè sola legittima l’adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidessero le modalità con cui tale forma di accertamento veniva poi eseguita. L’amministrazione poteva quindi utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultassero singolarmente affidabili. Infatti l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non escludeva che l’agenzia delle entrate potesse servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui all’art. 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26388 del 05/12/2005, n. 11686 del 2002, n. 9097 del 2002).

Ciò posto, allora era onere della Euro System dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, dal momento che l’amministrazione non si era limitata ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione dell’intimata, ma aveva indicato specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali la contestazione si fondava, e che erano peraltro numerosi, sicchè il giudice di merito doveva prendere in considerazione i medesimi (V. pure Cass. Sentenze n. 1727 del 26/01/2007, n. 1569 del 2007, n. 27341 del 2005). Da ciò scaturiva che l’onere della prova circa la effettività delle operazioni addotte non poteva che contribuente, che però non l’aveva assolto.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, che si uniformerà al sottoindicato principio di diritto:

“In tema di IVA, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente. Detta prova non può, peraltro, essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente, e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali”.

Quanto alle spese di questa fase, oltre che dei gradi di merito, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, li accoglie; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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