Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4013 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. II, 08/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 08/02/2022), n.4013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9355-2017 proposto da:

B.M.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ANICIO GALLO 194, presso studio LA GATTUTA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO MAMELI;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO BASSU;

– controricorrente –

contro

LIDO PARK DI F.G. & C SAS IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA

DEL LIQUIDATORE PRO-TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. evocò in giudizio avanti il Tribunale di Sassari la sas Lido Park di F.G. & C e la spa Italfondiario per sentir dichiarare il suo acquisto, mediante usucapione, dell’immobile sito in Comune censuario ed amministrativo di (OMISSIS), catastalmente identificato al foglio (OMISSIS), libero dall’ipoteca iscritta e successivo pignoramento.

Resistettero e la sas Lido Park e la spa Italfondiario, contestando la domanda attorea e il Tribunale turritano accolse la domanda del B., riconoscendo l’intervenuto acquisto per fatto del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa libero da pignoramento ed ipoteca.

Avverso detta sentenza la spa Italfondiario propose gravame – cui aderì la sas Lido Park – avanti la Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari, che, resistendo il B., accolse l’impugnazione e rigettò l’originaria domanda mossa dall’attore.

La Corte sarda ritenne che una più adeguata valutazione del complesso probatorio acquisito in causa e della stessa condotta del B. non supportava la sua originaria domanda.

Avverso detta sentenza B.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Resiste con controricorso la spa Italfondiario, mentre la sas Lido Park, benché ritualmente vocata, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal B. risulta privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione della norma ex art. 1140 c.c. posto che il Collegio turritano ha violato le disposizioni in tema di valutazione delle prove nell’apprezzare il risultato della prova orale assunta in causa.

La censura appare priva di fondamento solo si consideri che la norma sostanziale, indicata siccome violata, non regola affatto il meccanismo di valutazione probatoria da parte del Giudice, bensì attiene all’istituto del possesso.

L’argomentazione critica svolta con la censura appare compendiarsi nella mera elaborazione di critica nel merito dell’appezzamento, operato dalla Corte sarda, circa le dichiarazioni testimoniali rese da Be.Lu. – ritenuto teste inattendibile dal Tribunale – ma, motivatamente, valorizzato dai Giudici d’appello per sostenere la loro statuizione sfavorevole al ricorrente.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il B. lamenta violazione del disposto ex art. 1156 c.c. – forse 1158 -, posto che la Corte turritana aveva travisato la valenza delle dichiarazioni da lui rese allo stimatore incaricato nell’ambito dell’avviata procedura esecutiva e da questi riferite quale teste nel presente procedimento.

In disparte l’osservazione che non appare comprensibile l’evocazione della norma ex art. 1156 c.c. – detta disposizioni in tema di usucapione di universalità di mobili e mobili registrati -, va rilevato che anche nella specie l’argomentazione svolta si limita a critica meritale dell’apprezzamento, fatto dalla Corte sarda, circa le dichiarazioni testimoniali rese dallo stimatore a riguardo delle affermazioni fatte a lui dal B., in relazione alla sua relazione con i beni pignorati – oggetto della domanda di questo giudizio -, quando si recò in loco per valutare il bene staggito.

Anche nella specie la mera contestazione dell’apprezzamento della valenza degli elementi di prova da parte del Giudice non configura la violazione della norma sostanziale evocata.

Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del B. alla rifusione verso la spa Itafondiario delle spese id questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense.

Al rigetto dell’impugnazione segue anche l’obbligo del B. di versare importo pari al contributo unificato, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il B. alla rifusione verso la spa Italfondiario delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

 

 

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