Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4012 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4012 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Esodo Incentivo.
Imponibilità.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
PISANO EDOARDO residente in Avellino, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avvocato Gaetano Novara, domiciliato in Roma
presso la cancelleria della Corte di Cassazione
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.588/04/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.
1

Data pubblicazione: 19/02/2014

04, in data 07.11.2011, depositata il 25 novembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.5835/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.588/04/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione
Staccata di Salerno n. 04 il 07.11.2011 e DEPOSITATA il
25 novembre 2011, con cui detta Commissione ha accolto
l’appello del contribuente, avverso la decisione di
primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il
ricorso e la domanda di rimborso della ritenuta di
acconto, operata dal datore di lavoro Banco di Napoli
SPA, sulla somma erogata al contribuente nel 2004, a
titolo di incentivo all’esodo anticipato. Il ricorso è
affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di
appello viene censurata per violazione di legge.
2 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
3 – La CTR, in vero, ha accolto l’appello del
contribuente, ritenendo e dichiarando che la domanda di

Non è presente il P.M.

rimborso era a ritenersi fondata, per avere il Banco di
Napoli effettuato una illegittima applicazione delle
norme fiscali, per non avere assoggettato a tassazione
l’importo erogato e per non avere l’Agenzia Entrate

con riferimento alla indetraibilità dei contributi
versati all’INPS.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, avuto riguardo, anzitutto, del
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
il processo tributario, anche nel caso in cui abbia
ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce
sempre un giudizio d’impugnazione di un atto
autoritativo emesso dall’Amministrazione finanziaria,
per cui e’ l’atto impugnato (o il silenzio
serbato dall’Ufficio sull’istanza del contribuente,
che ha gli stessi effetti di un atto negativo
espresso) ad esprimere la posizione
processuale dell’Amministrazione
posizione

che

nel

giudizio,

non puo’ essere modificata

se non

attraverso un idoneo atto di autotutela: pertanto, ove
l’onere

della

prova

pretesa fatta valere

dei fatti costitutivi della
in

giudizio

non

incomba

all’Amministrazione finanziaria, questa ultima non ha
l’onere

di

contestare
3

espressamente i fatti

documentato l’insussistenza dei presupposti impositivi,

affermati dal contribuente, incombendo su questi, che
chiede il rimborso, l’onere di provare la sussistenza
dei relativi presupposti (Cass. n.19187/2006,
n.22567/2004, n. 29613/2011).

cui “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale
che un fondo di previdenza complementare per il
personale di un istituto bancario (nella specie, il
Fondo di Previdenza complementare per il Personale del
Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e
stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza
di un accordo transattivo risolutivo di ogni
rapporto

inerente al trattamento pensionistico

integrativo

in godimento

(cosiddetto

costituisce, ai sensi dell’art.

6,

“zainetto”),

comma

d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della
categoria

della

“pensione

integrativa”

2,

del
stessa

cui

il

dipendente ha rinunciato e va, quindi,
assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe
stata sottoposta la predetta forma di pensione. La
base imponibile su cui calcolare l’imposta e’
costituita dall’intera somma versata dal fondo,
senza che sia possibile defalcare da essa i
contributi versati, in quanto, ai sensi della lett.
a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo
4

4 bis – Va, altresì, tenuto conto del principio secondo

vigente fino al 31 dicembre 2003),

gli unici

contributi previdenziali e/o assistenziali che non
concorrono a formare il reddito sono quelli versati in
ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass.

5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno
dei citati principi, non avendo, oltretutto,
considerato che incombeva sul contribuente l’onere di
provare la sussistenza del diritto alla riliquidazione
ed al rimborso e non avendo esplicitato alla stregua di
quali elementi e considerazioni logiche è stato
ritenuto sussistente il presupposto fattuale del
preteso diritto, tenuto conto della posizione
processuale assunta dall’amministrazione finanziaria,
nel giudizio di merito e del fatto che il contribuente
assume di aver agito per il rimborso del maggior
prelievo fiscale subito.
6 -Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
5

n.11156/2010).

altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto per manifesta

Considerato, in vero, che il Collegio condivide le
conclusioni ed i rilievi ivi svolti, secondo cui la
decisione di appello è affetta dal denunciato vizio,
posto che non ha considerato che incombeva sul
contribuente l’onere di provare la sussistenza del
diritto alla riliquidazione ed al rimborso e non ha
esplicitato alla stregua di quali concreti elementi e
considerazioni logiche è stato ritenuto sussistente il
presupposto fattuale del preteso diritto, tenuto conto
della posizione processuale assunta
dall’amministrazione finanziaria, nel giudizio di
merito e del fatto che il contribuente assume di aver
agito per il rimborso di un maggiore e non dovuto
prelievo fiscale;
Considerato,

quindi,

che va cassata l’impugnata

sentenza e che il Giudice del rinvio, che si designa in
altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, attenendosi al quadro normativo
applicabile ratione temporis ed ai connessi principi
giurisprudenziali, pronuncerà nel merito e sulle spese
6

fondatezza;

del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

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