Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4012 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 18/02/2020), n.4012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21460-2015 proposto da:

Agorà 2000 Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Franco

Michelini Tocci 50, presso lo studio dell’avvocato Marco Visconti,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Silvia

Pignatti, Carlo Visconti, Mario Jacchia;

– ricorrente –

contro

Giava Srl, elettivamente domiciliata in Roma, Via Asiago 9, presso lo

studio dell’avvocato Giacomo Summa, rappresentata e difesa

dall’avvocato Monica Cannatà;

Eli Fin Srl In Liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ciro Menotti, 24, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Ferri,

rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Biglieri, Isabella

Rattazzi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2877/2015 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– Eli Fin s.r.l. (d’ora in poi Eli Fin) conveniva avanti al Tribunale di Pavia Agorà 2000 s.p.a. (d’ora in poi solo Agorà) per sentir dichiarare la non vincolatività, nullità ed inefficacia del diritto di opzione per l’acquisto di un’area con sovrastanti edifici e, in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta agli obblighi contrattuali;

– Agorà si costituiva chiedendo il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale e gradata la nullità ed inefficacia dell’atto di trasferimento di detta area compiuto da Eli Fin con Giava nonchè il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre al risarcimento dei danni;

– all’esito del giudizio il tribunale adito rigettava la domanda e rimetteva le parti ad altro giudice per la quantificazione del danno;

– passata in giudicato detta statuizione, Agorà chiedeva con rito sommario il riconoscimento dei danni;

– al termine di tale giudizio in cui le convenute Eli Fin e Giava si erano costituite contestando la domanda, il Tribunale di Pavia pronunciava ordinanza di rigetto della domanda e compensava le spese;

– proponeva appello la società Agorà e la Corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello e confermava il provvedimento impugnato;

– la corte milanese ricostruiva il rapporto fra le parti precisando che fra le stesse era intervenuto un contratto di opzione stipulato il 13/11/2003 con cui Eli Fin riconosceva ad Agorà il diritto di acquisto da esercitarsi entro il 30/4/2004 per il prezzo di Euro 240,00 al mq; senonchè il 28/4/2004 Agorà esercitava il diritto di opzione con l’invito a comparire per il 27/5/2004 avanti al notaio per la stipulazione del rogito, senza che tuttavia Eli Fin si presentasse;

– apprendeva Agorà che in data 10/5/2004 Eli Fin aveva ceduto a Giava l’intero complesso immobiliare per la somma di Euro 3.600.000,00 e con atto di citazione notificato l’11/5/2004 adiva il Tribunale di Pavia per far dichiarare nullo o inefficace l’atto di opzione;

– l’appellante contestava l’ordinanza pronunciata nel sommario laddove aveva escluso il risarcimento del danno per avere ritenuto che, sulla scorta del valore del complesso immobiliare come accertato dal ctu, il prezzo convenuto nel contratto di opzione e quello accertato dal ctu erano inferiori a quello corrisposto da Giava; ne derivava che Agorà non poteva lamentare un pregiudizio per non avere potuto acquistare al maggiore prezzo;

– parte appellante lamentava, invece, il danno consistente nel mancato guadagno ricavato dalla differenza fra il minor prezzo di acquisto (Euro 2.113.440,00) e quello che avrebbe ricavato dalla vendita a Giava al prezzo di Euro 3600.000,00 ove avesse potuto perfezionare l’acquisto da Eli Fin a seguito dell’esercizio dell’opzione;

– il Tribunale di Pavia con la sentenza 52/2010 passata in giudicato aveva, infatti, accertato l’inadempimento di Eli Fin al contratto di opzione e statuito che da detto inadempimento derivava una responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 1218 c.c. in capo all’attrice per i danni subiti dalla convenuta;

– la corte milanese aveva invece inquadrato la fattispecie in quella della responsabilità precontrattuale e limitato la risarcibilità del danno entro l’interesse negativo che in concreto era risultato inesistente;

– la cassazione di detta sentenza è chiesta dalla società l’Agorà 2000 sulla base di quattro motivi, cui resistono con controricorso Eli Fin e Giava;

– tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione al contrasto fra la sentenza impugnata e la statuizione del Tribunale di Pavia contenuta nella sentenza n. 52/2010 in relazione alla qualificazione della responsabilità a carico di Eli Fin per l’inadempimento al contratto di opzione a seguito della cessione a Giava del medesimo bene oggetto dell’opzione nella pendenza dei termini per l’esercizio del diritto;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1331,1326,1329,1337 c.c. per avere la corte distrettuale considerato il patto di opzione senza considerare l’accettazione intervenuta il 28/4/2004 da parte di Agorà mediante l’esercizio entro il termine convenuto del 30/4/2004, dando così perfezionamento all’accordo di vendita;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 c.c. e artt. 61 e 191 c.p.c. con riguardo all’identificazione del danno del patito inadempimento del contratto di opzione;

– con il quarto motivo si deducono due profili;

– con il primo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att c.p.c. e dell’art. 111 Cost., commi 2 e 6, con riguardo al richiamo nella motivazione della sentenza impugnata alle risultanze della ctu disposta al fine di accertare il danno risarcibile;

– con il secondo profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio riguardante le valutazioni rimesse al ctu;

-il primo motivo di censura è fondato;

– infatti, nonostante la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale contenuti nella sentenza passata in giudicato, la corte milanese conclude ravvisando nel medesimo fatto una responsabilità precontrattuale, violando illegittimamente il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Pavia;

– la fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano, altra sezione, affinchè riesamini la domanda di Agora 2000 alla luce del giudicato esterno formatosi sulla natura del danno derivante dall’inadempimento di Eli Fin;

– il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri tre; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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